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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-395/17

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 31 ottobre 2019. — Commissione europea contro Regno dei Paesi Bassi. — Inadempimento di uno Stato – Risorse proprie – Associazione dei paesi e territori d’oltremare (PTOM) all’Unione europea – Decisione 91/482/CEE – Decisione 2001/822/CE – Ammissione all’importazione nell’Unione in esenzione da dazi doganali dei prodotti originari dei PTOM – Certificato di circolazione delle merci EUR. 1 – Rilascio irregolare di certificati da parte delle autorità di un PTOM – Dazi doganali non riscossi dagli Stati membri d’importazione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione – Responsabilità dello Stato membro che intrattiene relazioni particolari con i PTOM interessati – Obbligo di compensare la perdita di risorse proprie dell’Unione causata dal rilascio irregolare di certificati EUR. 1 – Importazioni di latte in polvere e di riso provenienti da Curaçao, nonché di semola e semolino da Aruba. — Causa C-395/17

Giurisprudenza europea62017CJ0395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha accolto il ricorso per inadempimento della Commissione contro il Regno dei Paesi Bassi relativo a importazioni da Curaçao e Aruba effettuate sulla base di certificati EUR. 1 rilasciati irregolarmente. Ha affermato che, in ragione delle relazioni particolari tra lo Stato membro e i suoi PTOM, i Paesi Bassi erano tenuti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, a compensare la perdita di risorse proprie dell’Unione causata dalla mancata riscossione dei dazi. La Corte ha anche escluso che il sistema di cooperazione previsto dalle decisioni PTOM o l’autonomia dei territori escludessero tale responsabilità.

Inadempimento dei Paesi Bassi per mancata compensazione della perdita di risorse proprie dell’Unione derivante dal rilascio irregolare di certificati EUR. 1 da parte delle autorità di Curaçao e Aruba.

La questione giuridica

Se, in forza del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, il Regno dei Paesi Bassi fosse responsabile, nei confronti dell’Unione, del rilascio irregolare di certificati EUR. 1 da parte delle autorità di Curaçao e Aruba e tenuto a compensare la conseguente perdita di risorse proprie; e, in caso affermativo, se tale obbligo comprendesse anche gli interessi di mora e se il ricorso fosse ricevibile.

Principio di diritto

Quando un PTOM dipendente da uno Stato membro rilascia irregolarmente certificati EUR. 1 in violazione della disciplina UE applicabile, lo Stato membro da cui il PTOM dipende è responsabile nei confronti dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e deve compensare la perdita di risorse proprie derivante dalla mancata riscossione dei dazi doganali; tale compensazione può essere maggiorata degli interessi di mora dalla data della richiesta della Commissione. La Corte precisa inoltre che il ricorso è ricevibile e che il termine di reazione della Commissione, nel caso concreto, non era irragionevole.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 5 del Trattato CE
  • Articolo 10 CE
  • Decisione 91/482/CEE
  • Decisione 2001/822/CE
  • Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89
  • Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
  • Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002
  • Articolo 131 del Trattato CE
  • Articolo 133 del Trattato CE
  • Articolo 136 del Trattato CE
  • Articolo 227 del Trattato CE
  • Articolo 73 della Carta delle Nazioni Unite

Inadempimento dei Paesi Bassi per mancata compensazione della perdita di risorse proprie derivante dal rilascio irregolare di certificati EUR. 1

La sentenza riguarda un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE proposto dalla Commissione europea contro il Regno dei Paesi Bassi. La controversia concerne importazioni di latte in polvere, riso, semola e semolino provenienti rispettivamente da Curaçao e Aruba, accompagnate da certificati di circolazione EUR. 1 rilasciati in modo irregolare dalle autorità dei PTOM.

Fatti e procedimento precontenzioso

Negli anni 1997-2000 furono importati in Germania latte in polvere e riso da Curaçao; nel 2002-2003 furono importati nei Paesi Bassi semola e semolino da Aruba. Le autorità dei due territori rilasciarono certificati EUR. 1 benché le merci non avessero i requisiti per l’origine preferenziale previsti dalla decisione 91/482/CEE e dalla decisione 2001/822/CE. Dopo indagini OLAF, la Commissione invitò gli Stati membri interessati a riscuotere i dazi, ma una parte dei crediti era ormai prescritta. Con lettere del 2012, la Commissione chiese ai Paesi Bassi di compensare la perdita di risorse proprie; seguì la procedura ex articolo 258 TFUE.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, quale parametro centrale del ricorso;
  • gli articoli 131, 133, 136 e 227 del Trattato CE, relativi al regime di associazione dei PTOM;
  • la decisione 91/482/CEE e la decisione 2001/822/CE, in particolare le disposizioni sul libero accesso dei prodotti originari dei PTOM, sul rilascio dei certificati EUR. 1 e sulle procedure di verifica e composizione delle controversie;
  • i regolamenti sulle risorse proprie n. 1552/89 e n. 1150/2000;
  • il codice doganale di cui al regolamento n. 2913/92;
  • il regolamento finanziario n. 1605/2002 e il regolamento di esecuzione n. 2342/2002, richiamati in tema di prescrizione e interessi.

Ricevibilità del ricorso

Il Regno dei Paesi Bassi aveva eccepito l’irricevibilità, sostenendo che la Commissione non avesse formulato in modo chiaro il fondamento dell’inadempimento. La Corte respinge l’eccezione: il ricorso identificava con sufficiente precisione la norma violata, i fatti contestati e il contenuto della domanda, consentendo al convenuto di difendersi e alla Corte di esercitare il proprio sindacato.

Ragionamento della Corte sulla responsabilità dello Stato membro

La Corte osserva anzitutto che il principio di leale cooperazione, al momento della domanda della Commissione, va letto alla luce dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Ricorda poi che, pur spettando alle autorità di ciascuno Stato membro garantire il rispetto del diritto dell’Unione, lo Stato membro resta l’unico responsabile verso l’Unione dell’adempimento degli obblighi derivanti da tale diritto.

Sul rapporto tra Stato membro e PTOM, la Corte sottolinea che Curaçao e Aruba rientravano tra i PTOM soggetti al regime speciale di associazione previsto dalla parte quarta del Trattato CE e attuato dalle decisioni PTOM. Il rilascio dei certificati EUR. 1 era disciplinato dal diritto dell’Unione e affidato alle autorità dei PTOM; tuttavia, le relazioni particolari tra PTOM e Stato membro, nonché il fatto che il regime fosse costruito su una cooperazione trilaterale con la Commissione e lo Stato membro di riferimento, giustificano che lo Stato membro risponda delle irregolarità commesse dai propri PTOM.

La Corte respinge gli argomenti dei Paesi Bassi basati sull’autonomia dei territori e sul fatto che il sistema di cooperazione amministrativa consentisse di rivolgersi direttamente ai PTOM. Le procedure di controllo e risoluzione delle controversie non escludevano, infatti, la responsabilità dello Stato membro, né attribuivano alla Commissione un obbligo di intervento sostitutivo. La Corte esclude anche che la responsabilità in questione comprometta l’autonomia costituzionale di Curaçao e Aruba.

Obbligo di compensare la perdita di risorse proprie e interessi di mora

La Corte afferma che il principio di leale cooperazione impone agli Stati membri di eliminare le conseguenze illecite delle violazioni del diritto dell’Unione. Poiché il rilascio irregolare dei certificati EUR. 1 ha impedito la riscossione di dazi doganali che costituivano risorse proprie dell’Unione, la perdita deve essere compensata. Tale compensazione è dovuta anche in mancanza di una disposizione espressa specifica, perché discende direttamente dall’obbligo generale di rimediare alle conseguenze della violazione.

Quanto agli interessi, la Corte stabilisce che essi decorrono dalla data della richiesta della Commissione di compensazione, poiché la sola restituzione dell’importo nominale non elimina integralmente le conseguenze illecite della violazione.

Esito sull’inadempimento contestato

La Corte constata che i certificati EUR. 1 erano stati rilasciati per merci che non avevano i requisiti di origine preferenziale e che ciò aveva causato una perdita di risorse proprie per l’Unione. Poiché i Paesi Bassi non avevano compensato tale perdita dopo la richiesta della Commissione, lo Stato membro è dichiarato venuto meno agli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

Dispositivo e spese

La Corte accoglie il ricorso della Commissione, dichiara l’inadempimento dei Paesi Bassi e li condanna alle spese. Il Regno Unito, intervenuto in causa, sopporta le proprie spese.

Principi affermati

  • Uno Stato membro può essere chiamato a rispondere nei confronti dell’Unione degli errori commessi dai PTOM da cui dipende quando tali errori incidano sull’applicazione di norme dell’Unione.
  • Il principio di leale cooperazione impone di compensare la perdita di risorse proprie causata dal rilascio irregolare di certificati EUR. 1.
  • Gli interessi di mora sono dovuti sulla compensazione dalla data della richiesta della Commissione.
  • Le procedure di cooperazione previste dalle decisioni PTOM non escludono la responsabilità dello Stato membro di riferimento.

Come è indicizzato

Materierisorse proprie uedazi doganaliptomprincipio di leale cooperazioneresponsabilità dello stato membro

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