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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25255/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, parte civile, impugna l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Modena (che aveva riformato la sentenza del giudice di pace) per il reato di percosse. Propone tre motivi: (1) vizio processuale per presunta illegittima utilizzazione delle dichiarazioni della persona offesa (riferendosi all'art. 6 d.lgs. 274/2000 e art. 192 c.p.p.) e all'erronea applicazione dell'art. 197-bis c.p.p., nonché all'assenza di audizione diretta delle parti; (2) violazione di legge (art. 581 c.p.), per aver valutato l'assenza di graffi o lividi come indice di non responsabilità, usando parametri più attinenti al reato di lesioni anziché a quello di percosse; (3) violazione di legge per avere ritenuto sussistenti elementi di legittima difesa sulla base delle sole dichiarazioni dell'imputata e di fotografie di incerta provenienza, senza confrontare il certificato del pronto soccorso e senza aver sentito personalmente parti e testimoni.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 210 c.p.p. (per la pendenza di reciproci procedimenti) e ha osservato che la persona offesa si era costituita parte civile ed era stata esaminata alla presenza del proprio difensore, rendendo non necessaria la specifica avvertenza di cui all'art. 64, comma 3, c.p.p.; inoltre ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (n. 14800/2017) secondo cui il giudice d'appello che assolve non è obbligato a rinnovare l'istruttoria ma deve fornire motivazione puntuale, requisito che il Tribunale ha soddisfatto riassumendo e valutando le dichiarazioni e le contraddizioni. Sul secondo motivo ha affermato che il Tribunale ha utilizzato le fotografie non per negare l'esistenza del fatto ma per valutare l'attendibilità della persona offesa, rilevando che le foto indicavano manifestazioni esteriori di aggressione subite dall'imputata e non dalla parte offesa. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e per essere una mera rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Applicata per giustificare l'esame della parte civile alla luce della pendenza di reciproci procedimenti tra le parti; giustifica la valutazione delle dichiarazioni rese in quell'ambito.

  • art. 64, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto non necessaria l'avvertenza prevista, perché la persona offesa si era costituita parte civile e la scelta di deporre contro l'imputato era implicita nella costituzione; quindi la mancata formale avvertenza non ha reso inutilizzabili le dichiarazioni.

  • art. 197-bis cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza del ricorrente ma la Corte ha ritenuto irrilevante un'applicazione impropria posto che le dichiarazioni della parte offesa furono comunque rese in presenza del suo difensore e la valutazione compiuta dal Tribunale è stata motivata.

  • art. 581 cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente riguardo all'uso di criteri probatori propri del reato di lesioni; la Corte ha escluso che il Tribunale abbia confuso i reati, spiegando che la valutazione degli esiti fisici è servita a giudicare l'attendibilità delle parti, non a negare la sussistenza del fatto in quanto tale.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Invocato nella censura sulla verbalizzazione delle dichiarazioni; la Corte non ha ritenuto sussistente l'illegittimità dedotta, avendo il Tribunale adeguatamente considerato e motivato sulle dichiarazioni acquisite.

  • Sez. U., n. 14800 del 21/12/2017

    Principio richiamato: il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio non è obbligato a rinnovare l'istruttoria dibattimentale ma deve fornire motivazione puntuale e adeguata che giustifichi la diversa conclusione, anche riassumendo la prova dichiarativa decisiva.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello può assolvere senza riaprire l'istruttoria dibattimentale se fornisce motivazione analitica e adeguata che giustifichi la diversa valutazione delle prove dichiarative.
  • La costituzione della persona offesa come parte civile e il suo esame alla presenza del difensore possono rendere non necessaria la formale avvertenza prevista dall'art. 64, comma 3, c.p.p.; l'assenza di tale avvertenza non rende automaticamente inutilizzabili le dichiarazioni.
  • La mancanza di segni di lesioni non esclude automaticamente l'ipotesi di percosse; tali elementi vanno valutati nel contesto generale della prova e possono influire sull'attendibilità delle dichiarazioni più che sull'esistenza del fatto in termini assoluti.
  • Fotografie o altri mezzi di prova possono essere utilizzati per valutare l'attendibilità delle parti, purché la loro utilizzazione sia adeguatamente motivata; tuttavia in cassazione non è consentita una semplice rivalutazione dei fatti senza censure di diritto specifiche.
  • Le doglianze generiche e basate su una mera diversa lettura dei fatti sono inammissibili in sede di legittimità: è necessario indicare errori giuridici o motivazioni insufficienti o illogiche nella decisione impugnata.

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