Cassazione Civile, Ordinanza n. 14512/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto delle rinunce al ricorso principale e al ricorso incidentale, entrambe ritualmente proposte e accettate dalle parti interessate, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti.
Esito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda di alcuni condomini volta a ottenere la rimozione di antenne e impianti installati sul lastrico solare condominiale in forza di un contratto di locazione concluso dall'amministratore del condominio con una società di telecomunicazioni, poi succeduta da altre società fino all'attuale ricorrente. I giudici di merito avevano ritenuto inefficace il contratto originario perché stipulato dall'amministratore senza una valida autorizzazione assembleare, escludendo sia la ratifica assembleare sia la possibilità di limitare l'inefficacia alla sola durata ultra novennale. In Cassazione la società locataria ha proposto ricorso principale con due motivi e il condominio ricorso incidentale con quattro motivi, mentre alcune parti hanno aderito ai ricorsi o non hanno svolto difese. Prima della decisione, la società ricorrente principale e il condominio ricorrente incidentale hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi, con adesione delle controparti costituite; la Corte ha quindi esaminato la ritualità delle rinunce e la conseguente estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
conformi alle condizioni poste dall'art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se ritualmente sottoscritta e accettata dalle controparti costituite, produce l'effetto estintivo del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando interviene prima della decisione e rispetta i requisiti formali di legge, determina l'estinzione del giudizio.
- L'accettazione della rinuncia da parte delle controparti costituite consente di perfezionare l'effetto estintivo sia rispetto al ricorso principale sia rispetto al ricorso incidentale.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, la Corte può compensare le spese tra tutte le parti.
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