Cassazione Penale, Sentenza n. 14362/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in funzione di giudice dell'esecuzione del 08/01/2025 che aveva respinto l'opposizione del Pubblico ministero volta a ottenere la declaratoria di estinzione, per decorso del tempo, di una pena pecuniaria di euro 12.000,00 applicata ex art. 444 c.p.p.; il ricorrente deduceva vizio di motivazione, violazione di legge e errata applicazione delle norme sull'estinzione della pena pecuniaria
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto applicabile la disciplina previgente al d.lgs. n.150/2022 (reato commesso prima della sua entrata in vigore) e ha affermato che il termine per l'estinzione della pena pecuniaria decorre dalla irrevocabilità della sentenza, cessa di decorrere con l'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento (iscrizione a ruolo della cartella esattoriale) e non è soggetto a cause di sospensione o interruzione; nel caso concreto l'esecuzione coattiva era iniziata con l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella nel febbraio 2014, quindi prima del compimento del termine di legge, impedendo l'estinzione della pena
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma richiamata come titolo dell'applicazione della pena pecuniaria concordata in sede di patteggiamento; la sanzione pecuniaria in esame trova origine da provvedimento emesso ex art. 444 c.p.p.
art. 172 cod. pen., quarto comma
"dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena"
La Corte ricostruisce che il termine decorre dall'irrevocabilità della sentenza; l'applicazione della seconda parte (sottrazione volontaria) è controversa per la pena pecuniaria, ma può avere rilievo quando l'iscrizione a ruolo manifesta la sottrazione all'esecuzione
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 97 commi 2 e 3
Richiamato per escludere la sua applicabilità al caso concreto, poiché il reato è anteriore alla riforma: perciò resta operante la disciplina previgente sull'esecuzione e conversione della pena pecuniaria
art. 160 cod. pen.
Citato dalla giurisprudenza per distinguere atti che producono effetti indipendentemente dalla conoscenza del destinatario (efficacia immediata); la Corte utilizza tale principio per affermare che l'iscrizione a ruolo manifesta la volontà esecutiva dello Stato e fa cessare la decorrenza del termine
art. 139 e art. 140 cod. proc. civ.
Riferiti in relazione alla validità della notifica della cartella esattoriale eseguita con il rito degli irreperibili: la giurisprudenza ritiene valida tale notifica ai fini dell'interruzione/impedimento della prescrizione della multa
art. 2943 cod. civ.
Richiamato nel confronto con la disciplina civile della prescrizione (interruzione della prescrizione) per spiegare che, in assenza di norma speciale, il regime civile non si applica automaticamente alla pena pecuniaria penale
L. n. 300 del 2000, art. 11, lett. r)
"prevedere che le sanzioni amministrative ... si prescrivono decorsi cinque anni ... e che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile"
Citata come esempio di disciplina speciale in cui la legge dispone l'applicabilità delle regole civili sull'interruzione della prescrizione; contrapposta alla mancanza di una analoga disposizione per la pena pecuniaria penale
Massime di principio
- Verificare la data del fatto e della condanna per stabilire quale regime normativa si applica (previgente o d.lgs. n.150/2022).
- Ai fini dell'estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria (regime previgente): il termine decorre dalla irrevocabilità della sentenza e cessa di decorrere con l'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento; l'iscrizione a ruolo è elemento decisivo che manifesta la volontà esecutiva dello Stato.
- Non esistono, in assenza di norma speciale, cause di sospensione o interruzione del termine di estinzione della pena pecuniaria come previste per la prescrizione del reato; pertanto non si devono considerare rilevanti vicende successive dell'esecuzione (modalità coattive o collaborazioni del condannato).
- La notificazione della cartella esattoriale è comunque un elemento rilevante e può comprovare l'inizio dell'esecuzione, ma la prova più univoca rimane l'iscrizione a ruolo; per il resistente/diverso soggetto conviene acquisire documentazione della data di iscrizione a ruolo e delle notifiche.
- Se si intende contestare l'avvio dell'esecuzione, occorre puntare sulla dimostrazione dell'inesistenza o della inesatta data di iscrizione a ruolo o sulla inapplicabilità della disciplina richiamata (es. se vi è norma speciale che richiami il diritto civile), poiché la giurisprudenza di legittimità valorizza l'iscrizione a ruolo come elemento interruttivo/impedente l'estinzione.
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