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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37709/2025 del 19/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso che, riformando la sentenza di primo grado, aveva riqualificato il fatto da tentata estorsione continuata a tentata violenza privata e aveva pronunciato non doversi procedere per difetto di querela. Il Procuratore Generale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato e parcellizzato le prove, travisando la ricostruzione del primo giudice e non avendo considerato, in alternativa, l'applicabilità della lieve entità (Corte cost. n.120/2023) o la riqualificazione nei confronti di un più grave reato di minacce aggravate procedibili d'ufficio; ha censurato inoltre la mancata considerazione di elementi probatori che dimostrerebbero la finalità estorsiva delle condotte poste in essere nei confronti del titolare del locale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente in realtà chiedeva una diversa valutazione delle risultanze probatorie, cosa preclusa al giudice di legittimità salvo vizi della motivazione manifesti, contraddittori o omissioni probatorie decisive. La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale puntuale e logica: dalle testimonianze e, in particolare, dalla trascrizione della telefonata della Casamonica alla Nasella dell'11/08/2019 ("Pina io non ce l'ho con te, però i sfregi me li hai fatti... Vattene!... a Castellino non ci devi mettere passo"), emergeva che le minacce erano dirette a costringere la Nasella a non frequentare il ristorante, non ad indurre il titolare Timperio a cedere la gestione, con conseguente configurabilità della violenza privata. Quanto alla richiesta di qualificazione in minacce aggravate da più persone riunite, la Corte osserva che tale circostanza non era puntualmente contestata né risultava in modo univoco dal compendio probatorio; inoltre la Corte territoriale aveva dato adeguata motivazione in ordine alla riqualificazione operata. Le doglianze del P.G. sono state quindi considerate aspecifiche e consistenti in una mera divergenza di apprezzamento delle prove.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e)

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha applicato il principio che il giudice di legittimità non può rivedere la valutazione probatoria se non in presenza dei vizi tassativamente previsti (es. manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione di motivazione).

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente in relazione alla presunta errata qualificazione giuridica del fatto; nella decisione è considerata la corretta operazione di riqualificazione basata sulle risultanze probatorie riportate.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato a sostegno della censura sulla valutazione delle risultanze processuali; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata errata valutazione delle prove né omissione di elementi decisivi.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.120/2023

    sentenza n.120/2023 Corte costituzionale

    Invocata dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della riduzione per lieve entità; la Cassazione osserva che l'eventuale applicazione di tale criterio deve essere argomentata specificamente e non può essere chiesta in termini generici senza un confronto puntuale con la decisione impugnata e il compendio probatorio.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione è limitata a verificare la correttezza dell'applicazione del diritto e la presenza di vizi manifesti nella motivazione: non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del materiale probatorio.
  • La riqualificazione del fatto operata dal giudice di merito è legittima se adeguatamente motivata e supportata dalle risultanze processuali: la motivazione deve spiegare perché emergono gli elementi del nuovo reato.
  • Se la riqualificazione porta a un reato procedibile a querela, l'assenza della querela determina il 'non doversi procedere'; tale conseguenza deve risultare chiaramente dalla decisione di merito.
  • Per impugnare con successo per vizio di motivazione occorre individuare censure concrete e specifiche (omissioni probatorie decisive, contraddizioni manifeste, errori di diritto), non limitarsi a proporre una diversa lettura delle prove.
  • La richiesta di riclassificazione in reati alternativi (es. minacce aggravate) o l'invocazione della lieve entità richiedono analisi approfondite e puntuali nel processo, con chiara indicazione dei fatti e delle fonti probatorie che giustificano tale scelta.

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