Sentenza n. 2978/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto n. 569 dell’11/2/2025, del Ministero della Cultura - Segretariato Regionale per la Campania - Commissione Regionale per il patrimonio culturale della Campania, comunicato in data 21/2/2025, con il quale «Gli immobili ubicati in Capua (CE), alla via dell’Aeroporto, distinti in N.C.T. al Foglio 20, p.lla A; al Foglio 21, p.lla A; al Foglio 22 p.lla A, B, C, 41, 42, 112, 113, ricadenti nell’area ove insiste l’aeroporto “Oreste Salomone” meglio individuati nelle premesse e descritti negli allegati, sono dichiarati di interesse archeologico ai sensi dell’articolo 10, comma 1 del Codice dei Beni Culturali e restano, quindi, sottoposti a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo» e con il quale viene altresì disposto che: «Il presente Decreto è trascritto presso l’Agenzia delle Entrate – Servizio Pubblicità Immobiliare a cura della competente Soprintendenza ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene», nonché dell’allegata relazione storico archeologica; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi, per quanto occorrer possa, della comunicazione del Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, priva di data, trasmessa all’E.N.A.C. il giorno 2/10/2024 ed avente ad oggetto: «Capua (CE), Aeroporto “Oreste Salomone” Segnalazione lavori privi del parere di competenza della Soprintendenza e richiesta sopralluogo. URGENTE»; - dell’ordinanza del Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento di sospensione dei lavori presso l’aeroporto di Capua comunicata all’E.N.A.C. in data 22/10/2024; - della comunicazione prot. 24497 del 21/11/2024 del Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 10 comma 1, 12 e 14 del D. Lgs.42/2004 e dell'art. 7 della legge 241/90 e ss. ii. e mm. per la dichiarazione dell’interesse archeologico degli immobili siti nell’aeroporto di Capua, in Via dell'Aeroporto censiti in Catasto Terreni al foglio 20 part. A; foglio 21 part. A; foglio 22 part. A, 8, C, 41, 42,112,113 con contestuale applicazione immediata delle disposizioni previste dal Capo 11, dalla Sezione 1 del Capo 111 e della sezione 1 del Capo IV del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ivi compresa l’allegata relazione storico archeologica; - ogni altro atto presupposto e/o consequenziale non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale di dichiarazione dell’interesse archeologico degli immobili ricadenti nell’area dell’aeroporto “Oreste Salomone” di Capua, con sottoposizione dei beni al regime di tutela del d.lgs. 42/2004, nonché gli atti presupposti, inclusi la comunicazione di avvio del procedimento e l’ordinanza di sospensione dei lavori
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
E.N.A.C. ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Cultura ha dichiarato di interesse archeologico i terreni dell’aeroporto di Capua. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 687, 693 e 702 cod. nav., degli artt. 2 e 8 d.lgs. 250/1997 e degli artt. 2, 3 e 10 l. 241/1990, nonché difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe considerato le osservazioni presentate il 12 dicembre 2024, la specifica destinazione aeroportuale dei terreni e le competenze dell’E.N.A.C., né avrebbe comparato l’interesse archeologico con quello della sicurezza aeronautica. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 l. 241/1990, nonché irragionevolezza, contraddittorietà e sproporzionalità, contestando la condotta della Soprintendenza che aveva segnalato lavori privi di parere, sospeso i lavori, nonostante una precedente autorizzazione del 2015, e ritenendo sproporzionata l’estensione del vincolo all’intero sedime aeroportuale, poiché la relazione avrebbe valorizzato soprattutto i reperti e le aree circostanti. La società interveniente ad adiuvandum ha aderito alle censure dell’E.N.A.C. e ha proposto autonome contestazioni, ma il suo intervento non era stato notificato alle altre parti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto che l’imposizione del vincolo archeologico richieda, in questa fase, l’accertamento e la motivazione dell’esistenza dell’interesse archeologico, senza imporre una comparazione con gli altri interessi pubblici insistenti sul bene, compreso quello della sicurezza aeroportuale. Tale ponderazione deve essere svolta nella successiva gestione del vincolo, in occasione delle autorizzazioni necessarie per gli interventi sul bene. La mancata considerazione delle osservazioni dell’E.N.A.C., erroneamente ritenute inesistenti, costituisce un vizio formale e procedimentale non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, seconda parte, l. 241/1990, poiché le osservazioni erano generiche e l’amministrazione ha dimostrato che il loro esame non avrebbe potuto condurre a un diverso contenuto del provvedimento. In ogni caso, l’imposizione del vincolo non impedisce la realizzazione di opere essenziali per la sicurezza aeroportuale; inoltre, la Soprintendenza aveva già rinnovato l’autorizzazione per i lavori di pavimentazione della pista. Il TAR ha escluso la contraddittorietà dell’operato della Soprintendenza, rilevando che la segnalazione e la sospensione dei lavori erano giustificate dall’esecuzione di una seconda pista non prevista nel progetto trasmesso e dalla necessità di svolgere saggi archeologici preventivi. Ha ritenuto legittima anche l’estensione del vincolo ai terreni dell’intero sedime aeroportuale: la relazione storico-archeologica documentava rinvenimenti di epoca preistorica e romana, strutture e stratificazioni archeologiche anche all’interno dell’area aeroportuale, sicché la tutela poteva riguardare il contesto di giacenza e l’area presunta dell’insediamento, non soltanto i singoli reperti mobili. La valutazione tecnico-specialistica della Soprintendenza è sindacabile solo per difetto di motivazione, manifesta illogicità, inattendibilità o errore di fatto conclamato, vizi non riscontrati. L’intervento ad adiuvandum della società cointeressata è stato dichiarato inammissibile perché non notificato alle altre parti ai sensi dell’art. 50, comma 2, c.p.a. e perché introduceva autonome censure, per le quali la cointeressata avrebbe dovuto proporre ricorso autonomo o intervento tempestivo. Le spese sono state compensate nei confronti delle amministrazioni costituite e della società interveniente; nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, d.lgs. 42/2004
Gli immobili ... sono dichiarati di interesse archeologico ai sensi dell’articolo 10, comma 1 del Codice dei Beni Culturali
La dichiarazione di interesse archeologico sottopone il bene pubblico al regime speciale e derogatorio dei beni culturali.
art. 12 d.lgs. 42/2004
È richiamato quale base normativa, insieme all’art. 10, per la verifica e la dichiarazione dell’interesse culturale.
art. 21, comma 5, d.lgs. 42/2004
Disciplina l’autorizzazione degli interventi sul bene sottoposto a tutela; la ponderazione tra interesse archeologico e altri interessi rileva nella fase autorizzatoria di gestione del vincolo.
art. 28, comma 4, d.lgs. 42/2004
È richiamato per la sospensione dei lavori e per la richiesta di saggi archeologici preventivi a tutela del patrimonio archeologico.
art. 41, comma 4, d.lgs. 36/2023
È richiamato dalla Soprintendenza in materia di archeologia preventiva.
art. 7 l. 241/1990
Costituisce la base normativa della comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse archeologico.
art. 10 l. 241/1990
Rileva per la partecipazione procedimentale e per la presentazione di osservazioni.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
il provvedimento non è annullabile ... qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
La mancata considerazione delle osservazioni dell’E.N.A.C. è stata qualificata come vizio formale o procedimentale non invalidante, poiché l’amministrazione ha dimostrato l’irrilevanza dell’apporto partecipativo e l’impossibilità di un diverso esito.
art. 50, comma 2, c.p.a.
L'atto di intervento è notificato alle altre parti ed è depositato nei termini di cui all'articolo 45
La mancata notificazione dell’intervento alle altre parti determina l’inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum.
art. 8 d.lgs. 250/1997
È richiamato dall’E.N.A.C. per sostenere le proprie attribuzioni sui beni del demanio aeroportuale; tali attribuzioni non escludono l’imposizione del vincolo archeologico.
Massime di principio
- L’imposizione di un vincolo archeologico richiede che l’amministrazione motivi sull’esistenza e sull’importanza dell’interesse archeologico, ma non impone, in questa fase, una comparazione analitica con tutti gli altri interessi pubblici incidenti sul bene; tale ponderazione deve essere svolta nella successiva gestione del vincolo, in occasione del rilascio delle autorizzazioni per gli interventi sul bene.
- La mancata considerazione delle osservazioni partecipative non determina l’annullabilità del provvedimento quando l’amministrazione dimostri che l’apporto era generico o irrilevante e che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
- La valutazione tecnico-specialistica dell’amministrazione in ordine all’esistenza dell’interesse archeologico è sindacabile soltanto per difetto di motivazione, manifesta illogicità, inattendibilità, errore di fatto conclamato o altri vizi macroscopici, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella amministrativa.
- Il vincolo archeologico può estendersi all’intero contesto territoriale nel quale siano stati rinvenuti reperti o sia plausibile la presenza di ulteriori resti, anche interrati, e non deve necessariamente limitarsi ai singoli reperti mobili; la delimitazione dell’area è legittima quando risulti scientificamente plausibile, adeguatamente definita e coerente con la finalità di tutela.
- Il cointeressato che intenda aderire all’impugnazione di un altro soggetto deve notificare l’atto di intervento alle altre parti e rispettare il termine di decadenza applicabile; inoltre, l’intervento non può essere utilizzato per introdurre autonomi motivi senza osservare tali oneri processuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1054/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1055/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1056/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1058/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1059/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1060/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →