Cassazione Penale, Ordinanza n. 10597/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e false attestazioni o dichiarazioni a pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge e omessa motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p., sostenendo che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente motivato sul mancato riconoscimento del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la sentenza impugnata aveva già motivato il diniego della sospensione condizionale richiamando elementi logici e non illogici, in particolare il fatto che l'imputato aveva già beneficiato in passato della sospensione condizionale della pena e tuttavia aveva reiterato la condotta criminosa in breve tempo, per di più in presenza di più persone. Ne è stata desunta una prognosi sfavorevole circa la futura commissione di reati, basata non solo sulla gravità astratta del fatto, ma sull'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere e su aspetti soggettivi della personalità dell'imputato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma richiamata come base della condanna confermata in appello per resistenza a pubblico ufficiale.
art. 341-bis c.p.
Norma richiamata come base della condanna confermata in appello per oltraggio a pubblico ufficiale.
art. 495 c.p.
Norma richiamata come base della condanna confermata in appello per false attestazioni o dichiarazioni a pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali.
art. 163 c.p.
sospensione condizionale della pena
Il diniego del beneficio è stato ritenuto correttamente motivato sulla base di una prognosi sfavorevole circa la futura non reiterazione dei reati, desunta anche dalla precedente fruizione del beneficio e dalla reiterazione della condotta in breve tempo.
Massime di principio
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando il giudice di merito fondi il giudizio prognostico sfavorevole su elementi concreti relativi alla personalità dell'imputato e alla sua capacità a delinquere, non limitandosi alla sola gravità astratta del reato.
- La motivazione sul mancato riconoscimento della sospensione condizionale non è illogica se valorizza la precedente concessione del beneficio e la successiva reiterazione del comportamento criminoso in un arco temporale ravvicinato.
- In sede di legittimità, la censura contro il diniego della sospensione condizionale è manifestamente infondata quando la decisione di merito risulti sorretta da argomentazioni coerenti e non manifestamente illogiche.
- La valutazione sulla meritevolezza della sospensione condizionale appartiene al giudizio di merito e può essere sindacata in cassazione solo nei limiti dell'illogicità manifesta o della violazione di legge.
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