Cassazione Civile, Sentenza n. 26500/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la decisione della CTR sostenendo che la torre di sostegno dell'impianto eolico, pur stabilmente infissa al suolo e caratterizzata da solidità e consistenza volumetrica, dovesse essere considerata costruzione incidendo sulla rendita catastale e quindi inclusa nella stima, contestando la decisione che l'aveva esclusa dalla rendita ai sensi della normativa vigente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che la CTR aveva accertato in fatto che la torre è componente essenziale e funzionale al processo produttivo di generazione di energia (integrata con navicella e rotore) e pertanto rientra nella categoria degli impianti/macchinari esclusi dalla stima catastale ai sensi dell'art. 1, comma 21, legge n. 208/2015. La Corte ha precisato che il criterio decisivo è la strumentalità della componente al processo produttivo e non la sua natura strutturale o la stabilità dell'infissione al suolo; ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale e compensate le spese di giudizio.
Norme richiamate
legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), art. 1, comma 21
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La Corte interpreta la norma come criterio sostanziale: l'esclusione riguarda le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo indipendentemente dalla loro fissità o volumetria. La rilevanza catastale è quindi subordinata alla strumentalità rispetto al processo produttivo e non alla mera natura costruttiva.
legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 244
Riferimento al precedente quadro normativo che richiamava le istruzioni della circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 per la determinazione della rendita di unità immobiliari speciali; detto quadro è stato poi modificato dalla legge di stabilità 2016.
d.l. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies (interpretazione autentica)
Norma di interpretazione autentica antecedente che aveva incluso nel computo della rendita certe 'costruzioni stabili' connesse al suolo, superata nella prassi dall'intervento normativo successivo che ha distinto gli elementi impiantistici funzionali.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016
L'Amministrazione, nella circolare, invitava a considerare le torri come costruzioni da includere nella stima; la Corte ha ritenuto che tale interpretazione non prevalga sulla lettura della legge 208/2015 quando la torre risulti funzionale al processo produttivo.
Circolare Agenzia del territorio n. 6/2012
Forniva istruzioni tecniche per la determinazione della rendita delle unità immobiliari speciali in precedenza richiamate dalla normativa prima delle modifiche del 2015/2016.
codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3
Richiamato come motivo di cassazione per violazione di legge; la Corte ha ritenuto il motivo infondato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma citata in relazione al contributo unificato; la Corte rileva che non si applica per la parte soccombente rappresentata dall'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- Ai fini della rendita catastale secondo l'art. 1, comma 21, l'elemento decisivo è la funzionalità della componente rispetto al processo produttivo e non la sua fissità o consistenza strutturale.
- Se una componente, pur infissa al suolo, è 'componente impiantistica' essenziale e attiva nella produzione (senza di essa l'impianto non funziona), va esclusa dalla stima catastale come macchinario/impianto.
- Il giudice del merito deve accertare i fatti: la valutazione è pragmatica e va verificata l'integrazione funzionale dell'elemento con l'impianto produttivo (es. torre con navicella e rotore).
- Le circolari o interpretazioni amministrative non possono prevalere sulla lettura normativa e sulla giurisprudenza consolidata che privilegia la strumentalità produttiva.
- Per situazioni analoghe, documentare tecnicamente la funzione produttiva e l'indispensabilità dell'elemento riduce il rischio che venga incluso nella rendita; viceversa, elementi con mera funzione statica o riconvertibile possono essere qualificati come costruzioni imponibili.
- La qualificazione catastale segue l'orientamento giurisprudenziale consolidato: privilegiare l'analisi funzionale piuttosto che i soli parametri tipologici o dimensionali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 29 set 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 26304/2021 del 29/09/2021
- Sentenza civile · 29 set 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 26326/2021 del 29/09/2021
- Sentenza civile · 29 set 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 26327/2021 del 29/09/2021
- Sentenza civile · 29 set 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 26328/2021 del 29/09/2021
- Sentenza civile · 29 set 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 26329/2021 del 29/09/2021
- Sentenza civile · 29 set 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 26331/2021 del 29/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →