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Concentrazione

Provvedimento AGCM C12674 n. 31344 del 08/10/2024

DEDAGROUP/SCAI

AGCMC12674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Dedagroup S.p.A. acquisisce, tramite l’acquisto dell’intero capitale di Easit S.r.l. e quindi del controllo di SCAI S.p.A., un operatore attivo nell’ict e system integration. L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ex art. 5, comma 1, lett. b), l. 287/1990, soggetta a notifica ex art. 16, e analizza i mercati dei servizi IT, cloud computing, cybersecurity e software gestionali. Poiché le sovrapposizioni risultano limitate o trascurabili e le quote post-merger restano contenute, l’Autorità conclude per la non significatività degli effetti e decide di non avviare l’istruttoria.

Dedagroup S.p.A./SCAI S.p.A. – acquisizione del controllo – autorizzazione senza condizioni (non avvio istruttoria)

Dedagroup S.p.A./SCAI S.p.A. – acquisizione del controllo e non avvio dell’istruttoria

L’Autorità ha esaminato l’acquisizione, da parte di Dedagroup S.p.A. (controllata da Lillo S.p.A.), dell’intero capitale di Easit S.r.l., veicolo che controlla SCAI S.p.A. L’operazione determina il passaggio del controllo di SCAI a DEDA e si inserisce nel perimetro della disciplina nazionale sulle concentrazioni, con notifica preventiva ex art. 16 l. 287/1990.

Inquadramento giuridico

L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), l. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa. Viene esclusa l’applicabilità del Reg. (CE) n. 139/2004 per difetto delle relative condizioni di soglia, mentre risultano superate le soglie nazionali di fatturato: oltre 567 milioni di euro complessivi a livello nazionale e oltre 35 milioni di euro per almeno due imprese interessate.

Parti e attività svolte

DEDA opera nella digital transformation, nell’IT, cloud e sicurezza informatica, oltre a soluzioni ERP, CRM, e-commerce e marketing automation, con clientela prevalentemente bancaria, assicurativa, finanziaria, farmaceutica, moda e pubbliche amministrazioni. SCAI è attiva nell’ICT e nel system integration, offrendo servizi di sviluppo software, consulenza in cyber security e business transformation, IT governance, e-commerce, IoT, realtà virtuale e aumentata.

Patti accessori

Nel contratto sono previsti patti di non concorrenza e non sollecitazione a carico dei venditori. L’Autorità li reputa accessori alla concentrazione solo entro limiti rigorosi: devono essere circoscritti ai mercati e territori in cui il gruppo target è attivo, non possono superare due anni di durata e non devono impedire ai venditori di detenere partecipazioni puramente finanziarie, anche superiori al 2%, purché senza influenza sostanziale o incarichi gestionali nella società concorrente.

Mercati rilevanti considerati

L’AGCM analizza quattro aree di attività:

  • servizi di information technologies (IT), con possibili segmenti per funzionalità e, in via teorica, per settore industriale;
  • servizi di data center e cloud computing, con ulteriore distinzione tra IaaS, PaaS, SaaS e DaaS;
  • servizi di cybersecurity;
  • produzione e commercializzazione di software gestionali/applicativi per clientela business.

Per l’esame dell’operazione, l’esatta delimitazione dei mercati può restare aperta in più punti, perché l’operazione non solleva criticità concorrenziali sostanziali. Per il cloud computing, in via prudenziale, il mercato geografico viene ricondotto alla macroarea Nord Italia, poiché entrambe le parti fatturano verso clienti ubicati in tale area.

Effetti concorrenziali

Nel mercato IT l’unica sovrapposizione rilevante riguarda il segmento di implementazione di applicazioni e servizi gestiti, dove nel 2023 la target deteneva una quota del 1-5% e DEDA una quota del 5-10%, con quota combinata post-merger del 5-10%. L’Autorità osserva tuttavia la presenza di operatori qualificati e l’ampio ricorso a procedure competitive, sia nel settore pubblico sia presso grandi imprese private.

Negli altri segmenti IT le quote aggregate sono molto contenute: assistenza hardware con quota post-merger pari al 1-5%, consulenza IT con quota congiunta 1-5%, implementazione di infrastrutture e servizi gestiti con quota inferiore all’1%. Anche ove il mercato fosse letto per settori industriali, le quote resterebbero basse, pari al 1-5% nel bancario/titoli e nel settore della pubblica amministrazione.

Nel cloud computing le parti risultano attive in misura limitata: la quota complessiva è inferiore all’1% su un mercato che le parti stimano superiore a 6-7 miliardi di euro. Se si guarda ai sotto-segmenti, l’IaaS presenta una quota combinata inferiore all’1%, mentre nel SaaS è attiva solo la target con quota inferiore all’1%, con effetto sostanzialmente neutro.

Nel cybersecurity il mercato italiano è stimato in circa 700-1.000 milioni di euro; la target ha una quota del 1-5% e DEDA una quota inferiore all’1%, per una quota combinata del 1-5%, in presenza di concorrenti qualificati quali Accenture, Leonardo, Capgemini, IBM e Italtel.

Per il software gestionale/applicativo la sovrapposizione è trascurabile e la quota post-merger risulta inferiore all’1%.

Esito del procedimento

In ragione della marginalità delle quote detenute dalla target nei mercati esaminati e della limitata sovrapposizione orizzontale tra le parti, l’AGCM ritiene che l’operazione non determini una modifica apprezzabile della struttura concorrenziale dei mercati interessati. Pertanto conclude che non si realizza un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1, l. 287/1990 e delibera di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4, l. 287/1990.

Punti principali

Parti e operazione

L’acquirente è Dedagroup S.p.A., controllata da Lillo S.p.A., attiva nella digital transformation e nei servizi IT; il target è SCAI S.p.A., capogruppo del gruppo SCAI, attivo in ICT e system integration. L’operazione consiste nell’acquisizione da parte di DEDA dell’intero capitale di Easit S.r.l., veicolo che controlla SCAI, in forza di un contratto di compravendita azioni subordinato, tra l’altro, alle autorizzazioni AGCM e Presidenza del Consiglio ai sensi del D.L. 21/2012.

Qualificazione giuridica e soglie

L’operazione è qualificata come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), l. 287/1990, poiché comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa. Non ricorrono le condizioni di applicabilità del Reg. (CE) n. 139/2004; pertanto opera la disciplina nazionale e l’obbligo di comunicazione preventiva ex art. 16, comma 1, l. 287/1990, in ragione del superamento delle soglie di fatturato nazionali (oltre 567 milioni complessivi e oltre 35 milioni per almeno due imprese interessate).

Patti accessori di non concorrenza e non sollecitazione

Le parti hanno previsto patti di non concorrenza e non sollecitazione per un periodo post-closing. L’Autorità li considera accessori solo nei limiti in cui siano circoscritti ai mercati e ai territori in cui SCAI opera al momento dell’acquisizione, non superino la durata di due anni e non impediscano ai venditori di detenere partecipazioni a soli fini di investimento finanziario, senza influenza sostanziale o incarichi gestionali, anche oltre il 2% del capitale.

Mercati esaminati

L’AGCM individua quattro mercati potenzialmente interessati: servizi IT, servizi di data center e cloud computing, servizi di cybersecurity e produzione/commercializzazione di software gestionali. Per i primi tre la definizione merceologica e/o geografica viene in parte lasciata aperta, poiché l’operazione non pone criticità concorrenziali; per il cloud, in via prudenziale, il mercato geografico è considerato limitato alla macroarea Nord Italia.

Valutazione concorrenziale e quote

Nel mercato IT emerge una sovrapposizione modesta nel segmento di implementazione di applicazioni e servizi gestiti, con quota combinata pari al 5-10%; negli altri segmenti IT le quote post-merger restano molto basse, tra 1-5% o inferiori all’1%. Nel cloud computing la quota complessiva è inferiore all’1%, nel cybersecurity la quota congiunta è 1-5%, e nel software gestionale la sovrapposizione è trascurabile con quota post-merger inferiore all’1%.

Esito

Alla luce della marginalità delle quote e della presenza di concorrenti qualificati, l’Autorità conclude che l’operazione non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva né determina la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante. Viene quindi deliberato di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4, l. 287/1990, con comunicazione alle imprese interessate e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazioniacquisizione del controlloit e system integrationcloud computingcybersecuritysoftware gestionali

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