Cassazione Penale, Sentenza n. 45506/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'appello che ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di tre anni. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 10, comma 1-bis, d.lgs. 159/2011 per avere la Corte d'appello fondato la decisione anche su una annotazione dei Carabinieri del 15/02/2022, successiva alla camera di consiglio, dunque non sottoposta al contraddittorio; 2) motivazione apparente con riferimento alla proporzionalità della misura; 3) motivazione apparente con riferimento all'attualità della pericolosità sociale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ricordato che nei procedimenti di misure di prevenzione l'impugnazione in cassazione è ammessa solo per violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. n.159/2011) e che il sindacato sulla motivazione è limitato ai casi di motivazione inesistente o meramente apparente (art. 7, comma 1, d.lgs. n.159/2011 e giurisprudenza Sez. U. Repaci). La Corte ha ritenuto che gli argomenti di proporzionalità e attualità della pericolosità fossero già valutati e motivati dalla Corte d'appello (con riferimenti a denunce e condotte successive), perciò non ricorrevano vizi di motivazione meramente apparente o inesistente. Quanto all'annotazione del 15/02/2022, la Corte ha ritenuto che il riferimento fosse secondario e non decisivo rispetto al percorso motivazionale già sviluppato, per cui non si è configurata una lesione del contraddittorio idonea ad integrare le ragioni di cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 10, comma 3
"avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo"
La norma limita l'impugnazione in Cassazione dei decreti sulle misure di prevenzione alla sola violazione di legge; il sindacato di merito è quindi assai ristretto.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 7, comma 1
Impone che il provvedimento applicativo della misura sia motivato; ai sensi della giurisprudenza, in Cassazione si può censurare la motivazione soltanto se inesistente o meramente apparente.
Costituzione - art. 111
Invocato dal ricorrente in relazione al principio del giusto processo e del contraddittorio; la Corte però ha ritenuto che non ci sia stata lesione rilevante in quanto l'annotazione posteriore non ha inciso sul percorso motivazionale.
codice di procedura penale - art. 616, comma 1
Fondamento della condanna alle spese e dell'obbligo del ricorrente al versamento in favore della Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità.
Giurisprudenza: Sez. U., Sentenza n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci)
Principio interpretativo secondo cui in materia di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che la sottovalutazione di argomenti difensivi effettivamente considerati dal giudice non configura motivazione apparente.
Massime di principio
- Nei procedimenti sulle misure di prevenzione l'impugnazione in Cassazione è ammessa principalmente per violazione di legge; i motivi di fatto e di merito sono sindacabili in modo molto limitato.
- La censura sulla motivazione in Cassazione è possibile solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente; la semplice diversa valutazione della proporzionalità o dell'attualità della pericolosità, se già affrontata dal giudice, non è sufficiente.
- Se il giudice di merito ha effettivamente preso in considerazione gli argomenti difensivi, la loro presunta sottovalutazione non costituisce motivazione apparente ai fini dell'ammissibilità del ricorso in Cassazione.
- L'utilizzo di atti sopravvenuti (es. annotazioni post-camera di consiglio) può costituire problema di contraddittorio solo se tali elementi sono decisivi e non sono stati comunque valutati o se hanno mutato radicalmente il quadro probatorio senza essere sottoposti alla difesa; riferimenti marginali nella motivazione raramente determinano l'inammissibilità del ricorso.
- Chi impugna deve mirare a dimostrare che il decreto è privo di qualsiasi motivazione o che la motivazione è meramente apparente; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzioni.
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