Cassazione Penale, Sentenza n. 2108/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore ha impugnato la conferma della condanna per ricettazione (Tribunale e Corte d'Appello). Ha dedotto la violazione dell'art. 23‑bis D.L. n.137/2020 e chiesto l'annullamento per nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p., perché, malgrado la tempestiva istanza di trattazione orale trasmessa via PEC (25/02/2021), l'appello è stato deciso in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti. Denuncia inoltre che documentazione trasmessa relativa al percorso di recupero dell'imputato non è stata inserita nel fascicolo e la Corte non ha pronunciato sulla stessa.
La decisione
La Corte di Cassazione, ritenuto fondato il motivo, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nel periodo delle misure emergenziali Covid, la decisione camerale non partecipata è affetta da nullità generale se il difensore ha formulato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale. Deciso in Roma il 17/11/2022.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Disciplina le modalità emergenziali di trattazione dei procedimenti penali (contraddittorio cartolare). Richiamata in quanto sul fatto che il giudizio di appello si è svolto con contraddittorio cartolare; la Corte valuta la legittimità dell'uso di tale modalità in presenza di una richiesta difensiva di trattazione orale.
D.L. n. 137/2020, art. 23‑bis
Norma richiamata dal difensore come fundamento della violazione: secondo la Corte, le misure emergenziali non autorizzano la decisione camerale senza parti quando è stata presentata rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale; in tal caso sussiste nullità per violazione del contraddittorio.
Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)
Norma sulla nullità processuali invocata dal difensore. La Corte ha ritenuto che la mancata partecipazione delle parti nonostante la richiesta tempestiva di trattazione orale integri una nullità di ordine generale deducibile in Cassazione.
Codice penale, art. 712
Richiamato nella requisitoria del P.G. per una possibile riqualificazione del fatto; il P.G. aveva concluso per la riqualificazione ex art. 712 c.p. e per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. La Corte di Cassazione, però, ha deciso sull'aspetto procedurale annullando e rinviando per nuovo giudizio.
Massime di principio
- Se il difensore presenta una rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale (anche tramite PEC), il giudice d'appello non può decidere in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti: ciò determina una nullità generale per violazione del contraddittorio.
- In epoca di misure emergenziali (es. norme Covid), le deroghe al rito orale non prevalgono sul diritto di difesa quando la parte esercita tempestivamente la richiesta di partecipazione: la corte deve verificare l'effettiva ricezione e tener conto della richiesta.
- È importante conservare e allegare la prova dell'avvenuto deposito/trasmissione (es. ricevuta PEC) e chiedere espressamente alla corte di prendere in considerazione documenti trasmessi, chiedendo che siano inseriti nel fascicolo e che il giudice si pronunci in motivazione su di essi.
- La violazione procedurale che incide sul contraddittorio può portare all'annullamento con rinvio, anche se sul merito sono state formulate istanze di riqualificazione o di estinzione del reato: tali questioni saranno riesaminate nel nuovo giudizio.
- In situazioni analoghe, il difensore deve tempestivamente eccepire la nullità e, se necessario, ricorrere in Cassazione per far valere la violazione del diritto di difesa.
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