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Sentenza

Sentenza n. 5764/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione sesta) n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202402257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR che aveva dichiarato prescritta la pretesa dell’amministrazione alla ripetizione di somme indebitamente erogate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’amministrazione ha impugnato la sentenza di primo grado con un unico complesso motivo di error in iudicando, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2945 c.c. Il giudizio riguardava una richiesta di restituzione di somme corrisposte all’ufficiale negli anni 1992 e 1993 ai sensi della legge n. 100/1987, già oggetto di una precedente intimazione del 1997. Quest’ultima era stata impugnata dall’interessato dinanzi al TAR, con concessione della sospensione cautelare, ma il processo era stato successivamente dichiarato perento nel 2013. Il TAR aveva ritenuto applicabile la prescrizione decennale, mantenendo l’effetto interruttivo della domanda giudiziale fino alla definizione del processo, ma aveva comunque ritenuto maturata la prescrizione quinquennale tra il consolidamento della perenzione e la nuova richiesta restitutoria del 2018. Il Ministero ha sostenuto che il termine prescrizionale fosse rimasto sospeso sino al consolidamento della definizione del giudizio e che, comunque, la sospensione cautelare avesse impedito all’amministrazione di far valere il proprio credito ai sensi dell’art. 2935 c.c. Ha inoltre richiamato il consolidato orientamento secondo cui la ripetizione di somme indebitamente corrisposte ai dipendenti pubblici è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, non a quella quinquennale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza di primo grado, respingendo il ricorso originario. Ha ribadito che la ripetizione di somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione costituisce attività doverosa, in quanto diretta al recupero di risorse pubbliche. Ne consegue che il provvedimento restitutorio non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico, essendo sufficiente indicare le ragioni per cui il destinatario non aveva diritto alle somme percepite. Il Collegio ha inoltre confermato che l’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall’art. 2946 c.c. e non alla prescrizione quinquennale dell’art. 2948 c.c. Applicando tali principi, ha ritenuto tempestiva la nuova determinazione dell’amministrazione, adottata il 17 agosto 2018 e comunicata il 22 agosto 2018, dopo la definizione per perenzione del giudizio instaurato contro l’originario atto di recupero. L’appellato, non costituito, è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in euro 4.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    La ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dall’amministrazione al dipendente costituisce esercizio dell’azione generale di ripetizione dell’indebito.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina generale dell’estinzione dei diritti per prescrizione.

  • art. 2935 c.c.

    Il termine di prescrizione non decorre finché il diritto non può essere fatto valere; l’amministrazione ha dedotto che la sospensione cautelare del provvedimento restitutorio le impedisse di esercitare il proprio diritto.

  • art. 2945 c.c.

    La proposizione della domanda giudiziale mantiene l’effetto interruttivo della prescrizione per la durata del processo, secondo quanto considerato nella vicenda relativa al precedente giudizio.

  • art. 2946 c.c.

    L’azione di recupero delle somme indebitamente corrisposte al dipendente pubblico è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 2948 c.c.

    La prescrizione quinquennale prevista dalla disposizione non si applica all’azione amministrativa di ripetizione delle somme indebitamente erogate al dipendente.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato quale base per la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La ripetizione da parte della pubblica amministrazione delle somme indebitamente corrisposte a un dipendente costituisce attività doverosa, sicché il relativo provvedimento non necessita di una specifica motivazione sull’interesse pubblico perseguito.
  • Nel provvedimento di recupero di somme indebitamente erogate è sufficiente indicare le ragioni per cui il destinatario non aveva diritto alla specifica somma richiesta in restituzione.
  • L’azione della pubblica amministrazione per la ripetizione di somme indebitamente corrisposte al dipendente, riconducibile all’art. 2033 c.c., è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale dell’art. 2946 c.c. e non alla prescrizione quinquennale dell’art. 2948 c.c.
  • La nuova richiesta restitutoria adottata dopo la definizione per perenzione del giudizio promosso contro l’originario atto di recupero può essere ritenuta tempestiva quando l’amministrazione abbia riattivato il recupero entro il termine di prescrizione applicabile, decorrente dalla definizione del precedente giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeAutotutelaAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàDecadenza e tardività

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