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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33127/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società poi fallita aveva ceduto a due proprie socie crediti verso terzi, a fronte di somme che la Corte d'appello ha ricondotto a un versamento dei soci poi trasformato, nella sostanza, in versamento in conto capitale, utilizzato per ripianare perdite e debiti sociali. Il tribunale aveva condannato ciascuna socia a restituire al fallimento l'equivalente monetario dei crediti ceduti; la Corte d'appello ha confermato la decisione, qualificando le cessioni come pro soluto e ritenendo irrilevante la mancata prova, da parte delle convenute, del mancato pagamento dei crediti o dell'esperimento di azioni di recupero. Con il ricorso per cassazione le socie hanno dedotto: violazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito e sull'onere della prova, sostenendo che il fallimento avrebbe potuto ottenere solo la retrocessione dei crediti ceduti e non il loro valore monetario, salvo prova dell'impossibilità di restituzione da parte delle accipienti; violazione delle norme sulla cessione del credito, contestando che la cessione potesse qualificarsi pro soluto in difetto di prova specifica; violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, lamentando che la Corte territoriale avesse valorizzato comportamenti successivi al contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nell'indebito avente ad oggetto cose determinate, l'impossibilità di restituzione non è elemento costitutivo del diritto alla restituzione, ma fatto modificativo della prestazione restitutoria, con onere di allegazione e prova a carico dell'accipiens. Nel caso concreto, la Corte d'appello si è attenuta a tale principio nel ritenere dovuto l'equivalente monetario dei crediti ceduti, poiché le socie non avevano provato fatti idonei a dimostrare l'attuale restituibilità dei crediti o l'impossibilità della loro restituzione. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con nulla sulle spese per mancata costituzione dell'intimato, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare e definire il riparto dell'onere della prova in tema di indebito e impossibilità di restituzione; la Corte ribadisce che l'onere di provare l'impossibilità della restituzione grava sull'accipiens

  • art. 2033 c.c.

    norma evocata dalle ricorrenti sulla ripetizione dell'indebito; la Corte la richiama nel contesto dell'obbligo restitutorio della cosa indebitamente ricevuta

  • art. 2037 c.c.

    per l'indebito relativo a cosa determinata, attribuisce il diritto alla restituzione della cosa e, solo in caso di impossibilità, l'obbligo di corrispondere il valore; l'impossibilità opera come fatto modificativo e va provata dall'accipiens

  • art. 2038 c.c.

    richiamato insieme agli artt. 2033 e 2037 c.c. nel motivo di ricorso, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione

  • art. 1260 c.c.

    evocato per contestare la qualificazione e gli effetti della cessione dei crediti

  • art. 1267 c.c.

    evocato per sostenere che la cessione pro soluto richiede elementi inequivoci e non può desumersi dal solo comportamento successivo

  • art. 1362 c.c.

    richiamato quale criterio ermeneutico contrattuale, ma il motivo fondato su tale norma è stato dichiarato inammissibile

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 812 c.c.

    richiamato per qualificare il credito come bene mobile ai fini della disciplina dell'indebito

  • art. 813 c.c.

    richiamato in collegamento con la natura mobiliare del credito ai fini della disciplina dell'indebito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato quale norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nell'indebito avente a oggetto una cosa determinata, il solvens ha diritto alla restituzione della cosa stessa; la condanna al pagamento dell'equivalente monetario presuppone che l'accipiens provi l'impossibilità di restituire il bene.
  • L'impossibilità di restituzione non è un elemento costitutivo della pretesa restitutoria, ma un fatto modificativo del contenuto della prestazione dell'accipiens: come tale deve essere dedotto e provato da quest'ultimo.
  • Quando la parte obbligata alla restituzione non allega né prova fatti idonei a dimostrare l'attuale esistenza e restituibilità del bene, la pretesa dell'avente diritto all'equivalente monetario può essere accolta.
  • In sede di ricorso per cassazione, il motivo che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e che pretenda una diversa valutazione del riparto dell'onere probatorio è inammissibile.
  • La qualificazione di una cessione di crediti come pro soluto o pro solvendo richiede elementi idonei desumibili dal caso concreto, ma la decisione qui è stata risolta principalmente sul diverso profilo dell'indebito e dell'onere della prova dell'impossibilità di restituzione.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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