Ordinanza n. 117/2026 - Ancona, Sezione 2
Per la revoca: della ordinanza cautelare n. 257 dell’8.11.2025, relativa ai ricorsi per l’annullamento: quanto al ricorso n. 180 del 2025: - del permesso di costruire n. 96/2024 per eseguire i lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento ai sensi dell'art.2 L.R.22/2009 di edificio di civile abitazione sito in Via Vodice n.ri 25/27, rilasciato dal Dirigente del VI Settore – Servizio Edilizia Privata e S.U.E. del Comune di Civitanova Marche alla Larry s.r.l. in data 23.12.2024 - della nota del 9.1.2025 con cui il Dirigente del Settore VI del Comune di Civitanova Marche, ha riscontrato la diffida del legale della Sig.ra Mennoia del 13.12.2024 sostenendo la infondatezza delle critiche rilevate e, quindi, la legittimità della realizzanda attività edilizia positivamente licenziata alla Larry srl comunicando, altresì, che il predetto permesso a costruire è stato rilasciato in data 23.12.2024 - e di ogni altro atto precedente e presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato, cognito e non tra cui, in particolare, la domanda di avvio del procedimento e tutti i relativi allegati tecnici e progettuali. quanto al ricorso n. 181 del 2025: - del permesso di costruire n. 96/2024 per eseguire i lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento ai sensi dell'art.2 L.R.22/2009 di edificio di civile abitazione sito in Via Vodice n.ri 25/27, rilasciato dal Dirigente del VI Settore – Servizio Edilizia Privata e S.U.E. del Comune di Civitanova Marche alla Larry s.r.l. in data 23.12.2024 - e di ogni altro atto precedente e presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato, cognito e non tra cui, in particolare, la domanda di avvio del procedimento e tutti i relativi allegati tecnici e progettuali..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire n. 96/2024 per la demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio residenziale, nonché gli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari ricorrenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune a una società privata, contestando, secondo quanto emerge dall’ordinanza cautelare richiamata, la corretta qualificazione della parte progettuale denominata piano interrato alla luce delle NTA comunali e delle sistemazioni del terreno previste, nonché il rispetto delle distanze dal ciglio stradale ai sensi delle NTA del PRG e del regolamento edilizio comunale. Con ordinanza cautelare n. 257 dell’8 novembre 2025 il TAR aveva sospeso il titolo edilizio, ritenendo non manifestamente infondati i rilievi risultanti dalla verificazione. La controinteressata ha chiesto la revoca della misura ai sensi dell’art. 58 c.p.a., deducendo il mutamento delle circostanze per effetto del rilascio del permesso di costruire n. 20 del 23 marzo 2026, in variante al titolo originario, e il pregiudizio economico derivante dal protrarsi della sospensione. I ricorrenti hanno chiesto il mantenimento della misura, sostenendo che la variante non avrebbe risolto le criticità rilevate dal verificatore, riservandosi di impugnarla con motivi aggiunti, e contestando la mancata dimostrazione del danno allegato dalla società.
La decisione
Il TAR ha riunito, per la fase cautelare, i ricorsi n. 180 e n. 181 del 2025 e ha accolto l’istanza di revoca dell’ordinanza cautelare n. 257/2025 ai sensi dell’art. 58 c.p.a. La decisione è fondata sul mutamento della situazione di fatto e processuale: da un lato, è stata rilasciata una variante apparentemente diretta ad affrontare le criticità individuate nella precedente verificazione, mediante lo spostamento di uno degli edifici e la modifica della quota di calpestio; dall’altro, la discussione del merito è stata rinviata all’11 marzo 2027 per consentire ai ricorrenti di proporre motivi aggiunti contro la variante. Poiché la verificazione si è conclusa, non è più necessario mantenere lo stato dei luoghi ai fini delle operazioni tecniche. Il differimento dell’udienza impone inoltre una nuova ponderazione degli interessi, tenendo conto del danno economico denunciato dalla controinteressata. La revoca è stata disposta senza definire la legittimità del permesso originario né anticipare il giudizio sulla variante. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 58 c.p.a.
Consente la revoca o modifica della misura cautelare quando intervengono mutamenti nelle circostanze o nuovi elementi che rendano necessaria una diversa valutazione cautelare.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento generale della tutela cautelare.
art. 2 L.R. 22/2009
Richiamato quale base normativa dell’intervento edilizio di demolizione e ricostruzione con ampliamento.
art. 2.2.3.2 NTA del vigente strumento urbanistico del Comune di Civitanova Marche
Parametro urbanistico considerato ai fini della verifica della corretta qualificazione del piano interrato.
art. 3.1.3.3 NTA del vigente strumento urbanistico del Comune di Civitanova Marche
Parametro urbanistico considerato ai fini della qualificazione del piano interrato e delle sistemazioni del terreno.
art. 2.2.3.3 NTA del PRG vigente
Parametro urbanistico richiamato per la verifica delle distanze dal ciglio stradale.
art. 61, comma 4, REC
Parametro regolamentare richiamato per la verifica delle distanze dalla sede stradale.
Massime di principio
- La revoca di una misura cautelare ai sensi dell’art. 58 c.p.a. può essere disposta quando intervenga una modifica della situazione di fatto o processuale tale da imporre una nuova ponderazione degli interessi contrapposti, anche se il giudizio di merito non è ancora definito.
- Il rilascio, nelle more del giudizio, di un titolo edilizio in variante che appaia diretto a superare le criticità poste a fondamento della sospensione cautelare costituisce un elemento sopravvenuto rilevante ai fini della rivalutazione della misura, senza comportare di per sé una decisione sulla legittimità del titolo originario o della variante.
- La conclusione delle operazioni di verificazione può far venir meno l’esigenza cautelare di conservare lo stato dei luoghi per consentire lo svolgimento dell’accertamento tecnico.
- Il rinvio dell’udienza di merito per consentire la proposizione di motivi aggiunti contro un atto sopravvenuto può incidere sul bilanciamento cautelare, imponendo di considerare il prolungamento temporale degli effetti della misura e il pregiudizio allegato dal controinteressato.
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