Cassazione Penale, Ordinanza n. 23336/2026 del 24/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi, proposti con un unico atto nell'interesse di due imputati, erano articolati in due motivi. Con il primo si deduceva, in modo promiscuo, violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., con riferimento alla conferma dell'affermazione di responsabilità per il fatto contestato. La Corte rileva però che la censura era del tutto aspecifica, perché cumulava indistintamente violazioni di legge penale e costituzionale e tutti i possibili vizi motivazionali senza indicare con precisione quale vizio fosse riferito alla motivazione impugnata. Con il secondo motivo si contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma la censura si limitava a riproporre le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi con le specifiche ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del diniego, basate su modalità e circostanze del fatto e sulla personalità dell'agente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo privo della specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p., perché formulato in modo promiscuo e perplesso. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché meramente reiterativo delle censure già respinte in appello e privo di correlazione critica con la motivazione della sentenza impugnata. Ne è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La violazione di legge non può essere dedotta in modo promiscuo e indistinto insieme a censure di motivazione, specie quando si pretendano anche profili non deducibili come la violazione della legge costituzionale.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione va specificamente individuato; non è consentita la deduzione cumulativa e indifferenziata di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità con riguardo al medesimo punto della decisione.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
L'atto di ricorso deve contenere motivi specifici e correlati alla decisione impugnata; il ricorso non può essere formulato in modo generico o perplesso.
art. 581, comma 1, c.p.p.
Il ricorso deve rispettare il requisito di specificità dei motivi.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 591, comma 1, c.p.p.
L'impugnazione priva dei requisiti di legge è inammissibile.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto va valutata alla luce delle modalità e circostanze della condotta e della personalità dell'agente, con apprezzamento concreto della fattispecie.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile la formulazione promiscuamente cumulativa dei vizi di legittimità: il ricorrente deve specificare se deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, indicando puntualmente i passaggi censurati.
- La deduzione contestuale e indifferenziata di tutti i vizi motivazionali relativi al medesimo capo della decisione rende il motivo aspecifico e determina l'inammissibilità del ricorso.
- Un motivo che si limiti a reiterare le doglianze già proposte in appello, senza confrontarsi con le ragioni del rigetto espresse dal giudice di merito, è inammissibile per difetto di specificità.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimamente fondato sulla concreta valutazione di modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'agente.
- La Corte di cassazione non deve rielaborare il ricorso per estrarre dal coacervo indistinto delle censure quelle eventualmente scrutinabili.
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