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Sentenza

Sentenza n. 2260/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Verbale di Gara n. -OMISSIS- del 22/10/2025 della Commissione del concorso indetto dal Comune di Acireale per la “Progressione Verticale in deroga per n. 3 Funzionari di Vigilanza”; - della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- del 30/10/2025 del Settore Direzione Strategica e del Personale del Comune di Acireale, avente ad oggetto: “Approvazione della graduatoria della “procedura selettiva interna per titoli, per la progressione tra aree “in deroga” di n. 3 funzionari di vigilanza, ai sensi dell'art. 13 comma 6 del C.C.N.L. 16/11/2022, riservato al personale dipendente a tempo indeterminato inquadrato nel profilo professionale di agente di polizia municipale”; - nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi, ad essi antecedenti, contestuali e/o susseguenti, anche se non conosciuti ovvero non conoscibili dal ricorrente; e per la condanna - dell’Amministrazione alla riedizione integrale della fase di valutazione dei titoli da parte di una Commissione neutrale o in diversa composizione e, comunque, alla ricollocazione del ricorrente in posizione utile (entro i primi tre posti) nella graduatoria, con ogni conseguente effetto di legge; b) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato, in data 8/2/2026, da -OMISSIS-, per l’annullamento: - della graduatoria della medesima procedura selettiva, nella parte concernente l’attribuzione dei punteggi al ricorrente principale; - del presupposto verbale n. -OMISSIS- del 22/10/2025 della Commissione esaminatrice; - della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 30/10/2025 del Settore Direzione Strategica del Personale del Comune di Acireale, di approvazione della graduatoria, nei limiti di interesse; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, comunque pregiudizievole per il ricorrente incidentale, ivi compreso il bando di concorso approvato con Determinazione del Settore Direzione Strategica del Personale del Comune di Acireale n. 63 del 16/5/2025, nell’ipotesi e nella parte in cui dovesse ritenersi abbia escluso la valutabilità, alla voce “Esperienza” di cui all’art. 11, lett. a) del bando medesimo, del periodo di servizio militare di leva.

Giustizia amministrativa202600146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Verbale della commissione e determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria della procedura selettiva interna per la progressione verticale in deroga di tre funzionari di vigilanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, classificato quarto nella procedura selettiva interna per titoli riservata agli agenti di polizia municipale del Comune di Acireale, ha impugnato il verbale di gara e la graduatoria, chiedendo la riedizione della valutazione dei titoli e la collocazione entro i primi tre posti. Ha dedotto: 1) l’illegittima mancata valutazione di attestati relativi all’uso didattico del tablet e della lavagna digitale, di corsi di lingua inglese e di altri titoli informatici e linguistici, nonché disparità di trattamento rispetto ai titoli valutati in favore della terza classificata; 2) l’omessa valutazione del corso di coding e pensiero computazionale e delle mansioni asseritamente superiori svolte quale luogotenente e responsabile dei servizi esterni; 3) l’illegittima attribuzione alla terza classificata dei punteggi relativi a un corso per operatore su elaboratori elettronici e a un corso di tutela agroalimentare; 4) l’illegittima attribuzione al primo classificato del punteggio per il servizio militare di leva, ritenuto non previsto dal bando. Sono stati dedotti, in sostanza, violazione della lex specialis, disparità di trattamento, contraddittorietà, violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e vizi della valutazione dei titoli. Un controinteressato ha proposto ricorso incidentale, contestando il punteggio attribuito al ricorrente e chiedendo, in subordine, l’integrazione del bando con la disciplina legislativa sul servizio militare.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso principale, assorbendo il ricorso incidentale e le ulteriori domande ed eccezioni. Ha stabilito che, secondo l’art. 11, lett. c), del bando, erano valutabili soltanto percorsi formativi attinenti al profilo professionale oggetto della selezione. I corsi sul tablet, sulla lavagna digitale e sul coding erano collegati alla didattica e all’insegnamento scolastico, non alle funzioni della polizia municipale; inoltre, per i corsi linguistici mancava la prova del superamento di un esame finale, requisito espressamente richiesto dal bando, mentre per uno dei corsi era già stato attribuito il punteggio di 0,5. La censura relativa ai titoli di radiotelefonista e operatore telefonia è stata dichiarata irricevibile perché proposta per la prima volta nella memoria ex art. 73 c.p.a. Il giudice ha ritenuto corretta la valutazione dei titoli della terza classificata: il corso di tutela agroalimentare era pertinente ai compiti di polizia annonaria ed era stato organizzato da un’associazione della polizia locale; il corso per operatore su elaboratori elettronici riguardava competenze informatiche generali ed era stato rilasciato da un ente non specificamente contestato quanto ai requisiti. La qualifica di luogotenente non implicava di per sé lo svolgimento di mansioni superiori: ricorrente e luogotenente appartenevano alla medesima categoria e non risultava un provvedimento formale di conferimento dell’incarico di capo servizio, requisito richiesto dal bando. La nomina a vicecomandante era successiva alla scadenza per la presentazione delle domande e gli attestati e fogli di servizio prodotti non provavano lo svolgimento delle mansioni richieste. Quanto al servizio militare di leva attribuito al primo classificato, il TAR ha ritenuto applicabile l’art. 2050 d.lgs. 66/2010, che impone di valutarlo nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio riconosciuto ai servizi civili presso enti pubblici. La norma, di natura imperativa, integra automaticamente il bando anche se quest’ultimo non prevede espressamente tale titolo. Le spese sono state integralmente compensate, salvo il contributo unificato posto a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 11, lett. c), del bando di selezione

    percorsi formativi attinenti al profilo in concorso

    La clausola limita la valutabilità ai percorsi formativi pertinenti al profilo oggetto della selezione e richiede, per le competenze linguistiche, la documentazione del superamento di esami finali.

  • art. 2050 d.lgs. 66/2010

    i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici

    La disposizione impone la valutazione del servizio militare di leva nei pubblici concorsi e integra automaticamente il bando, anche in assenza di un’espressa previsione.

  • art. 485, comma 7, d.lgs. 297/1994

    È richiamato, insieme all’art. 2050 d.lgs. 66/2010, quale fondamento dell’equiparazione del servizio di leva e dei servizi sostitutivi ai servizi civili nelle procedure selettive pubbliche.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato quale parametro di eguaglianza e ragionevolezza, incompatibile con un’interpretazione che escluda il riconoscimento del servizio militare di leva nelle selezioni interne.

  • art. 52, comma 2, Cost.

    È richiamato in relazione alla ratio compensativa della valutazione del servizio di leva, quale ristoro del sacrificio sopportato rispetto alle aspettative lavorative.

  • art. 73 c.p.a.

    La censura sui titoli di radiotelefonista e operatore telefonia, proposta per la prima volta nella memoria, è stata dichiarata irricevibile.

Massime di principio

  • Nei concorsi pubblici sono valutabili, salvo diversa previsione della lex specialis, soltanto i titoli professionali attinenti al profilo da ricoprire; la verifica della pertinenza deve essere effettuata alla luce dei criteri predeterminati dal bando.
  • La predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli rientra nella discrezionalità amministrativa della commissione e può essere sindacata dal giudice amministrativo solo quando risulti manifestamente irragionevole, arbitraria, illogica o fondata su travisamento dei fatti.
  • Quando il bando richiede che i titoli linguistici attestino il superamento di un esame finale, la mera frequenza o conclusione di un corso, senza adeguata prova dell’esame superato, non consente l’attribuzione del punteggio.
  • L’attribuzione di una qualifica o di un titolo interno non comporta automaticamente lo svolgimento di mansioni superiori valutabili in una procedura selettiva; ove il bando richieda l’incarico formale di capo servizio, tale requisito deve risultare da uno specifico provvedimento e non può essere provato da attività occasionali, attestati o incarichi successivi alla scadenza per la partecipazione.
  • L’art. 2050 d.lgs. 66/2010 impone di valutare il servizio militare effettivo nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio attribuito ai servizi civili presso enti pubblici; trattandosi di norma imperativa, essa integra automaticamente il bando anche quando la lex specialis non menzioni espressamente tale titolo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardivitàPartecipazione procedimentale

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