Sentenza n. 1374/2026 - Bologna, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissione a finanziamento per carenza, al momento della domanda, della certificazione o della richiesta di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società agricola ha impugnato la determinazione regionale che ha dichiarato non ammissibile la domanda di sostegno presentata nell’ambito dell’Avviso regionale 2025 relativo all’Intervento SRD02, Azione D, sostenendo la violazione dei principi sulla natura dichiarativa e sugli effetti retroattivi del riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, nonché la violazione e falsa applicazione della lex specialis e l’irragionevolezza, per sproporzione, dell’esclusione. La ricorrente aveva presentato la domanda di contributo l’ultimo giorno utile del termine prorogato e, quattordici minuti dopo, aveva presentato la domanda per il riconoscimento della qualifica IAP. Il certificato IAP era stato poi rilasciato il 24 febbraio 2025. La Regione aveva tuttavia ritenuto non soddisfatto il requisito previsto dalle Disposizioni comuni, poiché al momento della domanda di sostegno la società non possedeva la certificazione IAP e non aveva ancora presentato la richiesta di riconoscimento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto incontestato che la richiesta di riconoscimento della qualifica IAP fosse stata presentata quattordici minuti dopo la domanda di contributo e ha quindi confermato che, al momento rilevante previsto dal bando, la società non possedeva il requisito richiesto. Il giudice ha riconosciuto che la certificazione IAP ha natura dichiarativa ed effetti retroattivi, nel senso che attesta il possesso dei requisiti sostanziali sin dalla presentazione dell’istanza di riconoscimento; tale retroattività, però, non può estendersi a un momento anteriore alla stessa istanza. Poiché la domanda di riconoscimento è successiva alla domanda di sostegno, essa non può sanare la carenza del requisito al momento della partecipazione. È stata inoltre ritenuta inequivoca la lex specialis, che imponeva il possesso della qualifica al momento della presentazione della domanda: ogni evento successivo è irrilevante, indipendentemente dal breve lasso temporale intercorso. Infine, il TAR ha escluso la violazione del principio di proporzionalità, poiché, in presenza della mancanza di un requisito essenziale, l’esclusione costituisce la conseguenza necessaria e non è configurabile una misura meno gravosa. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza è pronunciata in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti.
Il giudizio è stato definito in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
punto 1.2 delle Disposizioni comuni dell'Avviso pubblico regionale 2025
al momento della presentazione della domanda
Il requisito della qualifica o della richiesta di riconoscimento IAP doveva sussistere al momento preciso della presentazione della domanda di sostegno; la domanda successiva non è idonea a soddisfarlo.
Delibera di Giunta regionale Emilia-Romagna n. 263 del 24 febbraio 2025
Ha approvato l’Avviso pubblico regionale relativo all’Intervento SRD02, Azione D, nell’ambito del CoPSR 2023-2027.
Massime di principio
- Quando la lex specialis di una misura di finanziamento richiede il possesso di un requisito al momento della presentazione della domanda, il requisito deve sussistere esattamente in quel momento; la sua acquisizione successiva non può sanare la carenza originaria, anche se intervenuta dopo un intervallo temporale minimo.
- La natura dichiarativa e gli effetti retroattivi del riconoscimento di una qualifica amministrativa operano, al più, a partire dalla presentazione dell’istanza di riconoscimento e non consentono di retrodatare il possesso del requisito a un momento anteriore a tale istanza.
- La previsione del bando che individua un momento temporale preciso per il possesso dei requisiti deve essere applicata secondo il suo tenore letterale, senza che la successiva acquisizione del requisito possa assumere rilievo ai fini dell’ammissione.
- L’esclusione da una procedura di finanziamento per mancanza di un requisito essenziale non viola il principio di proporzionalità quando l’esclusione costituisce la conseguenza tipica e necessaria della lex specialis e non è configurabile una misura alternativa meno gravosa compatibile con la par condicio.
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