Sentenza del 07/11/2018 n. 1953 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Giudizio di rinvio - Litisconsorti necessari - Soggetti diversi dalle parti originarie nel giudizio di cassazione - Inammissibilità - Intervento volontario - Eccezionalità - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento relativi a IRAP, IRPEF e IVA per l'anno 2007, fondati sulla presunta indicazione, nei contratti definitivi di vendita immobiliare, di prezzi inferiori a quelli effettivi. La Corte di cassazione aveva cassato le precedenti sentenze favorevoli ai contribuenti, ritenendo che la Commissione tributaria regionale non avesse valutato complessivamente gli elementi presuntivi indicati dall'Ufficio. Nel giudizio di rinvio, i contribuenti hanno chiesto di disapplicare la decisione della Cassazione e confermare le precedenti sentenze. L'Agenzia delle entrate di Pistoia ha tentato di intervenire per sostenere la pretesa relativa a un'altra socia, F. M.
La decisione
La Commissione ha dichiarato inammissibile l'intervento dell'Agenzia delle entrate di Pistoia, poiché nel giudizio di rinvio possono intervenire terzi solo nelle eccezionali ipotesi previste dall'art. 404 c.p.c., non ricorrenti nel caso concreto. Ha inoltre escluso che dovessero partecipare al giudizio di rinvio altri soci non presenti nel precedente giudizio di Cassazione, presumendo che il contraddittorio fosse stato ritenuto integro dalla Corte. Nel merito, ha respinto i ricorsi della società e dei due soci, ritenendo vincolante la pronuncia rescindente della Cassazione e sufficienti, se valutati complessivamente, gli elementi presuntivi posti a fondamento degli accertamenti. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate in complessivi 10.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 14, comma 1, D.lgs. n. 546/1992
Ogni volta che per effetto della norma tributaria o per l'azione esercitata dall'amministrazione finanziaria l'atto impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nella unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione una pluralità di soggetti... ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario nel processo tributario.
Quando l'accertamento riguarda una posizione inscindibilmente comune a una società di persone e ai suoi soci, il processo tributario dovrebbe normalmente svolgersi con la partecipazione di tutti i soggetti interessati.
Art. 102 c.p.c.
Nel giudizio di rinvio non può essere nuovamente rilevata la mancata integrazione del contraddittorio per un litisconsorzio originario se la questione non è stata dedotta e rilevata nel precedente giudizio di Cassazione; partecipano quindi solo le parti già presenti davanti alla Corte.
Art. 394 c.p.c.
Il giudizio di rinvio deve rispettare i limiti derivanti dalla sentenza della Corte di cassazione e non consente di riaprire liberamente le questioni già definite.
Art. 404 c.p.c.
L'intervento del terzo nel giudizio di rinvio è ammesso eccezionalmente quando il giudicato tra altre persone possa pregiudicare i suoi diritti, oppure quando la sentenza sia effetto di dolo o collusione. Non è sufficiente un interesse indiretto o connesso all'esito della controversia.
Art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento quando gli elementi siano gravi, precisi e concordanti; la loro valutazione deve avvenire complessivamente e non isolando singoli indizi.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto e agli accertamenti presupposti dalla sentenza della Cassazione; non può semplicemente riesaminare la decisione di legittimità o disapplicarla.
- Eventuali soggetti necessari rimasti estranei al precedente giudizio di Cassazione, di regola, non possono essere introdotti successivamente come litisconsorti necessari nel giudizio di rinvio.
- L'intervento volontario di un terzo nel giudizio di rinvio è eccezionale e richiede una situazione autonoma e incompatibile tutelabile ai sensi dell'art. 404 c.p.c., non un mero interesse a ottenere effetti favorevoli della sentenza.
- Nei contenziosi tributari riguardanti società di persone e soci, la trattazione unitaria può essere necessaria, ma l'omessa partecipazione di tutti i soggetti deve essere fatta valere tempestivamente, già nel giudizio di Cassazione.
- Indizi quali differenze tra prezzi preliminari e definitivi, valori di perizia superiori ai prezzi dichiarati, mutui di importo maggiore e bassa redditività rispetto al settore possono, valutati nel loro insieme, sostenere una rettifica presuntiva dei ricavi.
- Nel giudizio di rinvio le spese possono seguire la soccombenza complessiva e comprendere anche quelle dei precedenti gradi di giudizio.
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