Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9995/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello per intempestività e difetto di specificità. L'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (fatto del 10/07/2017). Con il primo motivo si deduceva la errata dichiarazione di intempestività dell'appello: la sentenza di primo grado è del 27/09/2018, con termine per la motivazione di 15 giorni e quindi scadenza dell'impugnazione l'11/11/2018; l'atto di appello risulta invece depositato il 10/11/2018 presso la cancelleria del Tribunale di Roma (ai sensi dell'art. 582, comma 2, c.p.p.), come comprovato dal timbro. Con il secondo motivo si denunciava omissione di motivazione circa il presunto difetto di specificità dei motivi di gravame, ricordando che l'appello riportava rilievi puntuali (derubricazione ex art. 73, comma 5; rideterminazione della pena dal minimo edittale; massima estensione delle circostanze attenuanti generiche).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che l'appello era stato depositato tempestivamente (10/11/2018) ai sensi dell'art. 582, comma 2, c.p.p. e che la Corte d'appello aveva omesso una motivazione adeguata nel dichiarare l'inammissibilità per difetto di specificità. Pertanto ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno, competente ai sensi dell'art. 175 disp. att. c.p.p., per esaminare i punti oggetto dei motivi di gravame non valutati.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    Indica il reato contestato (normativa stupefacenti) ed è la fattispecie di riferimento per la condanna impugnata.

  • art. 582, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 582, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente il deposito dell'atto di appello presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui si trova il difensore fuori sede; interpretato come causa di tempestività valida quando il deposito avviene entro il termine utile e risulti documentalmente (timbro).

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti dell'atto di impugnazione (ad es. specificità); la Corte ha ritenuto che la mera enunciazione non sia sufficiente senza adeguata motivazione da parte del giudice che dichiara l'inammissibilità.

  • art. 585, cod. proc. pen.

    art. 585, cod. proc. pen.

    Stabilisce i requisiti formali e sostanziali dell'atto di impugnazione; la Corte ha valutato che tali requisiti risultavano rispettati nell'atto di appello in esame.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Indica i motivi di cassazione dedotti (violazione di legge e omessa motivazione). La Corte di Cassazione ha ritenuto sussistenti tali profili rispetto alla sentenza impugnata.

  • art. 175 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 175 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola la competenza in caso di rinvio: la Corte di Cassazione ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Salerno per il nuovo giudizio sui punti non valutati.

  • Giurisprudenza (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822-01)

    Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01

    Richiamata come parametro per valutare la specificità dei motivi di appello: l'atto di impugnazione deve contenere rilievi critici puntuali e comprensibili rispetto alle ragioni della decisione impugnata.

Massime di principio

  • La prova documentale del deposito (timbro, ricevute, certificazioni della cancelleria) è decisiva per dimostrare la tempestività dell'appello; il deposito 'fuori sede' ai sensi dell'art. 582, comma 2, c.p.p. è valido se effettuato entro il termine.
  • Il giudice che dichiara l'inammissibilità per difetto di specificità deve motivare in modo espresso e non limitarsi ad enunciare la norma invocata; l'omessa o carente motivazione è motivo di cassazione.
  • I motivi di appello devono esporre rilievi critici puntuali e comprensibili sui punti di diritto e di fatto impugnati, secondo la linea giurisprudenziale richiamata (es. Sez. U. Galtelli).
  • In caso di errori procedurali che precludono la valutazione del merito dell'appello (es. dichiarazione ingiustificata di inammissibilità o di intempestività), la Corte di Cassazione può annullare con rinvio per un nuovo esame della Corte d'appello competente.
  • Chi impugna deve conservare e produrre prova del tempestivo deposito (data e luogo); le cancellerie e le certificazioni amministrative hanno rilevanza probatoria primaria.
  • Quando si prospetta l'annullamento per vizi della motivazione o del procedimento, il rinvio può essere disposto ad altra sede territoriale indicata dalle disposizioni in materia di competenza (art. 175 disp. att. c.p.p.).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.