Cassazione Penale, Ordinanza n. 20012/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. in relazione al delitto di evasione. Dal testo emerge che il ricorso si limitava a censurare la quantificazione della pena, cioè un profilo sanzionatorio già oggetto di accordo tra le parti nel concordato in appello. La Corte ha ritenuto che non fosse dedotto alcuno dei motivi consentiti nel giudizio di legittimità avverso una sentenza emessa in tale forma, poiché la doglianza riguardava un motivo rinunciato e dunque non più deducibile in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il giudice di legittimità ha richiamato il principio secondo cui, nel concordato in appello, non possono essere fatte valere con il ricorso per cassazione le censure relative a motivi ai quali l'imputato abbia rinunciato, come nella specie la quantificazione della pena pattuita dalle parti e motivata dalla Corte d'appello anche ai sensi dell'art. 133 c.p.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
La sentenza di appello è stata resa nell'ambito del concordato in appello; in tale cornice il ricorso per cassazione non può investire motivi rinunciati o non consentiti.
art. 385 c.p.
per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen.
Il procedimento riguarda il reato di evasione.
art. 133 c.p.
richiamando i parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
La Corte d'appello ha motivato la determinazione della pena facendo applicazione dei criteri legali di commisurazione della pena.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di appello emessa ex art. 599-bis c.p.p. non sono deducibili censure che investano motivi rinunciati nel concordato, inclusa la contestazione della pena se essa è stata oggetto dell'accordo tra le parti.
- La quantificazione della pena pattuita in sede di concordato in appello, se specificamente motivata dal giudice d'appello anche con richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p., non può essere aggredita in cassazione mediante doglianze estranee ai motivi consentiti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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