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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07111/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento fiscale per l'anno d'imposta 2007: a seguito di verifica sui conti correnti della società, l'Ufficio emetteva un avviso di accertamento nei confronti della società e, successivamente, un ulteriore atto impositivo nei confronti della socia unica e amministratrice, ritenendo distribuiti a quest'ultima utili extracontabili in ragione della ristretta base sociale. La contribuente sosteneva invece che i versamenti sul conto societario fossero apporti infruttiferi o aumenti di capitale, estranei all'attività d'impresa, e che le somme provenissero da un prestito del nonno paterno documentato da scrittura privata. Nei giudizi di merito chiedeva anche riunione dei procedimenti, integrazione del contraddittorio o sospensione del proprio giudizio in attesa della definizione di quello della società. In cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 14 e 29 d.lgs. 546/1992, 101 c.p.c. e 111 Cost. per mancata sospensione del processo; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché i versamenti sarebbero stati effettuati in mesi diversi dal periodo di esercizio della struttura balneare; 3) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, degli artt. 115, 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2727 c.c., lamentando un uso improprio della presunzione e un errato riparto dell'onere della prova; 4) contestazione della condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la richiesta di sospensione presuppone un rapporto di pregiudizialità ancora attuale, mentre il giudizio relativo alla società era già stato definito con precedente ordinanza di rigetto, sicché mancava l'interesse concreto e attuale all'impugnazione. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo perché attinenti a profili dell'accertamento riferito alla società, già coperti da giudicato in quanto definiti con l'ordinanza n. 12831/2017. Ha infine respinto il motivo sulle spese, ribadendo che il criterio della soccombenza va riferito all'esito finale della lite e che la regolazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti di legge. La contribuente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità del contraddittorio e della trattazione congiunta, ma ritenuto non applicabile alla società di capitali a base ristretta come nelle società di persone.

  • art. 29 d.lgs. 546/1992

    Citate dalla ricorrente a supporto della doglianza processuale sulla sospensione/integrazione del contraddittorio.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato per dedurre lesione del contraddittorio processuale.

  • art. 111, co. 2, Cost.

    Richiamato come parametro del giusto processo in relazione al contraddittorio e alla sospensione.

  • art. 5 TUIR

    Richiamato nel motivo, ma la Corte ne esclude l'applicazione alla fattispecie concernente una società di capitali a base ristretta, confermando che non vi è litisconsorzio necessario come nelle società di persone.

  • art. 295 c.p.c.

    La Corte richiama il principio secondo cui il giudice del socio deve sospendere il processo in presenza di una causa pregiudiziale pendente relativa alla società.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    La sospensione può essere disposta anche in presenza di accertamento della società divenuto definitivo, nei presupposti indicati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di legittimità evocato per le censure di violazione di legge sui primi e terzi motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È il parametro evocato per la censura di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    Invocato per contestare la presunzione relativa ai versamenti su conto corrente e l'utilizzo dei relativi dati ai fini dell'accertamento.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per denunciare un'asserita valutazione acritica delle difese dell'Ufficio e delle prove documentali.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare il modo in cui il giudice di merito avrebbe valutato le prove.

  • art. 2697 c.c.

    Citate per sostenere un malgoverno del riparto dell'onere della prova in tema di giustificazione dei versamenti e della loro provenienza.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione alla natura presuntiva del recupero a tassazione e alla prova contraria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all'accertamento di utili extracontabili riferiti a società di capitali a ristretta base sociale, l'accertamento nei confronti della società costituisce antecedente logico-giuridico di quello nei confronti del socio, ma non integra litisconsorzio necessario come nelle società di persone.
  • La sospensione del giudizio relativo al socio presuppone che la causa pregiudiziale relativa alla società sia concretamente e attualmente pendente; se tale giudizio è già definito, manca l'interesse concreto e attuale all'impugnazione sulla mancata sospensione.
  • Quando si censura in cassazione la mancata sospensione del processo per pregiudizialità, il ricorrente deve dimostrare che la causa pregiudicante sia ancora pendente e lo resti verosimilmente fino alla decisione sul ricorso.
  • Le doglianze su fatti e questioni inerenti all'accertamento già definito con giudicato non possono essere riproposte nel giudizio successivo, in quanto operano gli effetti di irretrattabilità e non ripetizione propri del giudicato.
  • La regolazione delle spese segue il criterio unitario della soccombenza finale: non rileva l'esito favorevole ottenuto in singole fasi del processo, e la compensazione resta affidata alla valutazione discrezionale del giudice di merito nei limiti consentiti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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