Cassazione Civile, Ordinanza n. 29073/2024 del 11/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pensionato)
La controversia
Il caso riguarda un pensionato che, titolare dal 1996 di pensione privilegiata ordinaria esente da IRPEF per infermità traumatica contratta durante il servizio di leva, ha chiesto la restituzione delle somme che riteneva indebitamente trattenute dall'ente previdenziale quale sostituto d'imposta. Secondo la ricostruzione riportata, egli aveva presentato una prima istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate e successive reiterazioni anche all'ente previdenziale e al Ministero della Difesa; la richiesta era poi stata accolta in via stragiudiziale solo con decorrenza dal novembre 2003, mentre per il periodo precedente persisteva la trattenuta di una somma indicata in euro 7.238,78. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva respinto il gravame dichiarandolo inammissibile per genericità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., aggiungendo comunque, nel merito, che per le ritenute anteriori al 2009 non sarebbe stata possibile una rideterminazione da parte dell'ente erogatore, poiché il rimborso doveva essere chiesto all'Amministrazione finanziaria ex art. 37 d.P.R. n. 602/1973. Il ricorso per cassazione conteneva due motivi: il primo denunciava motivazione apparente e violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la Corte territoriale liquidato l'appello come generico senza considerare le specifiche critiche mosse alla sentenza di primo grado; il secondo deduceva violazione degli artt. 2033 e 2038 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva errato nel ritenere infondata la ripetizione d'indebito contro il soggetto ritenuto sostituto d'imposta e che, inoltre, non aveva pronunciato sulla domanda subordinata di risarcimento del danno per equivalente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità ex art. 342 c.p.c., perché l'impugnazione conteneva una parte argomentativa specifica e idonea a contrastare la sentenza di primo grado. Ha richiamato il principio per cui, quando il giudice dichiara inammissibile l'impugnazione ma svolge comunque considerazioni sul merito, la parte soccombente può censurare la sola statuizione pregiudiziale e non ha interesse a contestare l'argomentazione di merito resa ad abundantiam. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame dell'appello e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, senza esame del merito sulla ripetizione dell'indebito e sulla domanda subordinata di risarcimento.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
La Corte ha ritenuto che l'atto di appello non fosse generico, perché conteneva specifiche censure alla sentenza di primo grado e dunque era idoneo a superare il filtro di ammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
È stata valorizzata la riproduzione, nel ricorso, dei passaggi essenziali dell'atto di appello e l'indicazione delle parti della sentenza impugnata oggetto di critica.
art. 112 c.p.c.
È stata richiamata dal ricorrente come parametro di censura per omessa pronuncia sulla domanda subordinata, ma il motivo è rimasto assorbito e quindi non è stato esaminato nel merito.
art. 2033 c.c.
È stata richiamata dal ricorrente come norma sulla ripetizione dell'indebito, ma la Corte non si è pronunciata sul suo effettivo ambito applicativo nel caso concreto, perché il relativo motivo è stato assorbito.
art. 2038 c.c.
È stata richiamata dal ricorrente insieme all'art. 2033 c.c. come base della domanda restitutoria, ma la Corte non ha esaminato il merito della questione.
art. 37 del d.P.R. n. 602/1973
È stata richiamata dalla Corte d'appello per affermare che il rimborso di eventuali crediti fiscali spettava all'Amministrazione finanziaria; la Cassazione non ha preso posizione sulla correttezza di tale affermazione, perché il motivo di merito è rimasto assorbito.
Cass., Sez. Un., n. 3840/2007
Richiamata per affermare che, dopo una declaratoria pregiudiziale di inammissibilità, il sindacato sul merito svolto ad abundantiam è privo di interesse ad essere censurato.
Cass. n. 24048/2021
Richiamata a sostegno del principio secondo cui, ai fini dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., è sufficiente la riproduzione dei motivi di appello che individui analiticamente le parti della sentenza impugnata e le ragioni di critica.
Cass. n. 12280/2016
Richiamata per ribadire che l'appello deve contenere una parte argomentativa diretta a incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione impugnata.
Massime di principio
- Quando il giudice dichiara inammissibile l'appello per genericità ma poi affronta anche il merito, l'impugnazione può utilmente colpire la sola statuizione pregiudiziale; le argomentazioni di merito rese ad abundantiam non sono autonomamente rilevanti ai fini dell'interesse ad impugnare.
- L'appello è specifico e ammissibile se contiene l'indicazione delle parti della decisione di primo grado contestate e una critica argomentata che si contrapponga alla motivazione della sentenza impugnata, senza che sia necessario un formalismo eccessivo.
- Ai fini dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., è sufficiente che nel ricorso siano riprodotte le parti essenziali dell'atto di appello, in modo da rendere verificabile la specificità delle censure e il loro rapporto con la sentenza gravata.
- Se il motivo accolto investe una questione pregiudiziale processuale, i motivi attinenti al merito restano assorbiti e non vengono esaminati.
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