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Sentenza

Sentenza del 19/12/2022 n. 37127 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

W. Limited contestava l'ingiunzione di pagamento relativa a ICI, interessi e sanzioni per gli anni 2003-2006 deducendo la nullità/irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto. Il Comune e la concessionaria sostenevano la regolarità della procedura postale: deposito del plico per irreperibilità temporanea, invio della raccomandata informativa e compiuta giacenza decorso il termine di legge. In primo grado la CTP respinse il ricorso; la CTR accolse l'appello della contribuente ritenendo irrituale la procedura notificatoria perché l'avviso di ricevimento risultava privo della sottoscrizione dell'agente postale e mancava l'indicazione della data della mancata notifica e delle ragioni (menzione delle ricerche). Il Comune ricorse in Cassazione deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 890/1982, art. 8, sostenendo che la documentazione postale (avvisi e timbri) era idonea a provare la notifica. La Cassazione ha rigettato il ricorso comunale, confermando che la prova della regolare notificazione per compiuta giacenza richiede l'avviso di ricevimento sottoscritto dall'agente postale (e che la semplice prova di invio o annotazioni incomplete non sono sufficienti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Comune di Martina Franca e ha confermato la decisione della CTR che aveva accolto il ricorso di W. Limited. È stato quindi ritenuto invalido/perfettamente non provato il perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, in ragione dell'assenza della sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento e della mancanza di indicazioni essenziali (data della mancata notifica e motivazioni). Conseguentemente l'ingiunzione veniva fatta venir meno a favore della contribuente. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio in Cassazione.

Norme richiamate

  • L. n. 890 del 1982, art. 8

    Disciplina la notificazione a mezzo posta e il meccanismo della compiuta giacenza; richiede specifiche formalità (deposito del plico, invio di raccomandata informativa, annotazioni da parte dell'operatore postale) che devono essere comprovate per provare la regolare notifica.

  • L. n. 80 del 2005 (modifica dell'art. 8 L. 890/1982)

    Ha integrato l'art. 8 per adeguarlo alla pronuncia della Corte Costituzionale: prevede l'invio al destinatario di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento che informi del deposito e stabilisca il termine di 10 giorni per la perfezione per compiuta giacenza e il termine di 6 mesi per il ritiro.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 346/1998

    Ha ritenuto la precedente disciplina dell'art. 8 inidonea a garantire il diritto di difesa (art. 24 Cost.), imponendo modifiche legislative per assicurare adeguata conoscenza da parte del destinatario.

  • Cass. Sez. Un., n. 10012/2021

    Ha stabilito che, per le notifiche tramite servizio postale non perfezionate per consegna diretta (rifiuto o temporanea assenza), la prova del perfezionamento del procedimento può essere data esclusivamente mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.); la sola prova della spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente.

  • Art. 149 c.p.c.

    Indica l'avviso di ricevimento come il documento idoneo a provare la consegna, la data e l'identità della persona che ha ricevuto il plico; la Cassazione ha richiamato che la mancanza della sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento rende inesistente la notificazione.

  • Art. 156 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio che la nullità della notifica non può essere sanata con il 'raggiungimento dello scopo' quando l'atto presupposto non è stato impugnato nei termini: l'assenza di impugnazione non prova la conoscenza reale dell'atto.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Norma invocata quale motivo di ricorso per cassazione (violazione e falsa applicazione della legge).

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater (introdotto da L. n. 228/2012, art. 1, comma 17)

    Richiamato dalla Corte in ordine agli obblighi contributivi per il contributo unificato e relative verifiche procedurali.

  • Giurisprudenza Cassazione (es. n. 17373/2020, n. 25138/2013, n. 6146/1992)

    Costante giurisprudenza secondo cui l'avviso di ricevimento sottoscritto dall'agente postale è l'unico elemento idoneo a provare la regolare notificazione; la mancanza della firma rende la notificazione inesistente.

Massime di principio

  • Per le notifiche a mezzo servizio postale basate sulla 'compiuta giacenza' la prova decisiva è l'avviso di ricevimento (C.A.D.) relativo alla raccomandata informativa: la sola prova dell'invio non è sufficiente.
  • L'avviso di ricevimento deve essere sottoscritto dall'agente postale e contenere le indicazioni essenziali (data del mancato recapito/deposito e motivazioni/menzione delle ricerche); l'assenza di tali formalità invalida la prova della notifica.
  • La sanatoria 'per raggiungimento dello scopo' non opera quando l'atto presupposto non è stato impugnato nei termini, perché l'assenza di impugnazione non equivale a prova della conoscenza dell'atto.
  • Dall'entrata in vigore delle modifiche legislative (L. 80/2005) e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite è essenziale conservare e produrre in giudizio i documenti postali originali (avviso di ricevimento con firma dell'operatore) per dimostrare la regolarità della notifica.
  • Per l'ente notificante: usare procedure rigorose (raccomandate con avviso, conservazione dei cartacei firmati, eventuale ricorso a modalità alternative più certe) per evitare che vizi formali annullino atti impositivi.
  • Per il destinatario: verificare sempre l'avviso di ricevimento e, in caso di irregolarità formali (mancanza di firma, date imprecise, diciture contraddittorie), impugnare l'atto per far valere la nullità della notifica.

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