Cassazione Penale, Sentenza n. 43910/2022 del 18/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo con tre motivi: (1) insufficiente e scorretta motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante ammissioni di responsabilità, condizioni personali e necessità economiche; (2) errata applicazione dell'art. 81 c.p. nella determinazione della violazione più grave ai fini della continuazione, contestando che la Corte avesse ritenuto più grave il reato oggetto del giudizio invece di quello già giudicato (discrepanza tra importi degli assegni); (3) in subordine, mancata e/o eccessiva motivazione dell'aumento di pena per la continuazione, valutando la gravità del fatto e la situazione soggettiva dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato poiché il giudizio sulle attenuanti generiche è di fatto e la Corte d'appello aveva motivato il diniego richiamando la gravità del reato e i precedenti penali dell'imputato; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di un effettivo interesse (se si riconoscesse la maggiore gravità al reato già giudicato ne deriverebbe inevitabilmente una pena base più elevata, situazione non favorevole al ricorrente); il terzo motivo è manifestamente infondato poiché la reiterazione di reati della stessa specie giustifica l'aumento inflitto per la continuazione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p.; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Comma 1, lett. b) ed e): criteri di motivazione dei motivi di cassazione (inquadramento dei motivi). Comma 3: inammissibilità del ricorso se sussistono i presupposti. La Corte ha applicato tali disposizioni per valutare fondatezza e ammissibilità dei motivi.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e ad eventuali somme in favore della cassa delle ammende se il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000.
art. 81 cod. pen.
Regola la continuazione e la determinazione della pena per reati continuativi; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello circa la gravità relativa dei fatti e l'aumento per la continuazione.
art. 133 cod. pen.
Elenca gli elementi per la determinazione delle attenuanti generiche; la Cassazione ha richiamato che il giudice del merito può basarsi sugli elementi ritenuti prevalenti e non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole richiamato dall'imputato.
art. 568 cod. proc. pen.
Richiama il requisito dell'effettivo interesse ad impugnare per l'ammissibilità del motivo; la Corte ha escluso l'interesse del ricorrente nel secondo motivo poiché la pronuncia auspicata avrebbe aumentato la pena base.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è valutazione di merito: in Cassazione la motivazione è sindacabile solo se contraddittoria o priva di alcun riferimento agli elementi decisivi; il giudice può basarsi su pochi elementi ritenuti prevalenti (es. gravità del reato, precedenti) senza dover esaminare ogni circostanza favorevole.
- Nella determinazione della pena per continuazione va individuata la violazione più grave; se l'eventuale riconoscimento diverso comporterebbe un aumento della pena base, il ricorrente può non avere un 'effettivo interesse' all'impugnazione e il motivo può essere inammissibile.
- L'aumento di pena per la reiterazione di reati della stessa specie è giustificato di per sé dalla continuazione; il giudice del merito dispone di ampia discrezionalità nel quantificare l'incremento, purché motivato.
- La Cassazione tende a dichiarare inammissibili i ricorsi che, se accolti, non porterebbero vantaggi al ricorrente (interesse negativo) o che prospettano revisioni di fatto prive di errori di diritto evidenti.
- Dal punto di vista pratico, chi impugna per ottenere attenuanti deve documentare e rendere rilevanti, in termini giuridici, gli elementi personalissimi e la loro incidenza sulla gravità del reato; occorre inoltre verificare se il cambiamento invocato nella qualificazione dei reati non comporti un peggioramento della posizione sanzionatoria.
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