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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32119/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità del motivo, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di appello di Catania. L'unico motivo deduceva la violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. La Corte rileva che il motivo si limitava a riproporre questioni già sottoposte al giudice di appello e da questo esaminate e respinte con motivazione ritenuta congrua e immune da vizi logico-giuridici. Il ricorso non si confrontava con le specifiche ragioni ostative al riconoscimento della particolare tenuità del fatto indicate nella sentenza impugnata e risultava quindi meramente reiterativo e privo della necessaria specificità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente per ottenere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte non esamina nuovamente nel merito la richiesta perché il motivo è privo di specificità.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La disposizione collega l'inammissibilità del ricorso alla mancanza della necessaria specificità dei motivi; la Corte la applica a una censura meramente reiterativa che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • La censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve confrontarsi con le specifiche ragioni ostative al riconoscimento della particolare tenuità del fatto indicate nella sentenza di merito; la mera reiterazione delle deduzioni già formulate nei precedenti gradi non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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