Cassazione Penale, Sentenza n. 10119/2024 del 08/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva disposto la consegna ai sensi del mandato di arresto europeo emesso dalle autorita' giudiziarie rumene. I motivi di ricorso: 1) violazione dell'art. 2 legge n. 69/2005 e art. 3 CEDU per presunte inumane condizioni detentive in Romania, senza che la Corte territoriale avesse verificato le condizioni di detenzione; 2) violazione dell'art. 7 legge n. 69/2005 per mancata verifica della doppia punibilita' rispetto al reato di guida senza patente (sosteneva che in Italia tale fatto non sarebbe reato salvo ipotesi di recidiva); 3) violazione dell'art. 18-bis legge n. 69/2005 per non avere accertato la possibilita' che il ricorrente, dimorante stabilmente in Italia da oltre cinque anni, potesse scontare la pena in Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi e terzo motivo inammissibili perche' sollevati in modo meramente esplorativo e per la prima volta in sede di legittimita' senza fornire elementi specifici e aggiornati tali da far disporre indagini istruttorie da parte della Corte d'appello. Quanto al primo motivo (condizioni carcerarie in Romania), la Corte ha osservato che non bastano generiche eccezioni: occorrono elementi concreti ovvero richieste istruttorie tempestive in sede di merito; del resto il contesto rumeno ha visto interventi migliorativi recenti. Il terzo motivo (art. 18-bis) e' inammissibile per la stessa ragione: le verifiche sulla dimora stabile e sull'effettiva esecutivita' della pena in Italia sono accertamenti di fatto che dovevano essere richiesti al giudice di merito. Il secondo motivo e' invece manifestamente infondato sul piano del merito: la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto sussistente la doppia punibilita' in ragione della recidiva nel biennio che, se accertata, avrebbe reso il fatto astrattamente punibile anche in Italia (art. 116, comma 15, cod. strada). Il ricorrente e' stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge n. 69 del 2005, art. 2
Invocata in relazione al divieto di consegna quando sussista rischio di trattamenti inumani o degradanti; la Corte ha ritenuto che, perche' la questione sia valutata in sede di legittimita', la difesa debba fornire elementi specifici e aggiornati tali da giustificare accertamenti istruttori da parte del giudice di merito
legge n. 69 del 2005, art. 7
Stabilisce il requisito della doppia punibilita' per l'esecuzione del mandato di arresto europeo; la Corte ha confermato che e' sufficiente la corrispondenza astratta del fatto con un'ipotesi di reato nell'ordinamento italiano al momento della decisione, e che la recidiva nel biennio puo' rendere punibile in Italia il comportamento di guida senza patente
legge n. 69 del 2005, art. 18 e art. 18-bis
Art. 18 limitato, secondo la modifica citata, nella possibilita' di impugnare in cassazione questioni di merito; art. 18-bis prevede che l'autorita' italiana possa rifiutare la consegna se il consegnando e' dimorante stabilmente da almeno cinque anni in Italia e se l'esecuzione della pena puo' avvenire in Italia: la Corte ha ritenuto che tali accertamenti siano di fatto e vadano compiuti in sede di merito, previa specifica allegazione
d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, art. 18, comma 1, lett. a)
Richiamato per spiegare la restrizione delle modalita' di impugnazione e del controllo di merito in sede di cassazione sulle decisioni di consegna, escludendo la rinnovazione dell'accertamento del merito in sede di legittimita'
codice della strada, art. 116, comma 15
Prevede che la guida senza patente puo' costituire reato in caso di recidiva nel biennio; la Corte ha ritenuto che la condotta del ricorrente fosse compatibile con la fattispecie punibile in Italia grazie alla recidiva
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. a), b), c)
Richiamato come limite alla censura in cassazione (vizi di giurisdizione e violazione di legge) rispetto alle decisioni sulla consegna; la motivazione di merito non puo' essere riesaminata in sede di legittimita' salvo i casi espressamente previsti
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 3
Invocata in relazione al divieto di trattamenti inumani e degradanti; la Corte ha richiesto prove specifiche e aggiornate per far ritenere sussistente il rischio di violazione in sede di consegna
Massime di principio
- In Cassazione non e' possibile sollevare per la prima volta, in termini generici, questioni di merito o fatti nuovi (es. condizioni carcerarie o elementi di residenza): tali questioni devono essere documentate e prospettate al giudice di merito perche' siano compiute le necessarie indagini
- Per far valere un rischio di trattamenti inumani ai sensi dell'art. 3 CEDU bisogna fornire elementi specifici, aggiornati e pertinenti che inducano il giudice a disporre accertamenti istruttori; mere affermazioni generiche non sono sufficienti
- La disciplina della doppia punibilita' richiede la corrispondenza astratta del fatto con una fattispecie prevista dall'ordinamento italiano al momento della decisione; circostanze personali del consegnando (es. recidiva) possono rendere punibile in Italia una condotta altrimenti depenalizzata
- La norma sull'esecuzione della pena in Italia (art. 18-bis) impone verifiche fattuali sulla dimora stabile e sull'effettiva idoneita' dell'esecuzione in Italia a promuovere il reinserimento sociale; tali verifiche sono di competenza del giudice di merito e devono essere sollecitate in quella sede
- Quando si intenda opporsi alla consegna per ragioni connesse a condizioni di detenzione o per far valere la possibilita' di scontare la pena in Italia, e' essenziale produrre documentazione concreta (relazioni, sentenze internazionali, certificazioni amministrative, prove di residenza e inserimento sociale) e chiedere formalmente accertamenti al giudice di merito
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