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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17170/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 20/09/2023 che aveva applicato ad Amedeo Spinelli la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il reato di furto aggravato. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 274, lett. a) e c) c.p.p. e vizio di motivazione: sosteneva che il Tribunale avesse fondato il pericolo di recidiva unicamente sui precedenti penali, richiamando genericamente le 'concrete modalità esecutive dei fatti e lo specifico contesto malavitoso' senza indicare ulteriori indici concreti a sostegno della reiterazione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico, aspecifico e elusivo del necessario confronto critico con la motivazione del Tribunale. La Corte ha condiviso la valutazione del riesame che aveva considerato: quattro precedenti specifici dell'indagato, due procedimenti penali pendenti a suo carico per furto aggravato, la commissione dei fatti mentre Spinelli era sottoposto ad obblighi di presentazione alla P.G., il grado di progettualità e organizzazione dell'azione (intrusione notturna in cantiere compiuta da soggetti esperti) e l'assenza di fonti di reddito lecite. Confermata la ragionevolezza della misura cautelare (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) e la sua motivazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.p., lett. a) e lett. c)

    art. 274, lett. a) e c) del codice di procedura penale

    La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei criteri di cui all'art. 274: la lett. c) richiede l'attualità del pericolo di reiterazione, da valutarsi sulla base di elementi recenti e vicini temporalmente ai fatti; la motivazione deve collegare tali elementi alle esigenze cautelari e non può essere contestata con argomentazioni generiche.

  • legge 16/04/2015 n.47 (modifica art.274 c.p.p.)

    richiamo alla modifica legislativa che ha introdotto il requisito dell'attualità del pericolo

    La Corte ha applicato l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui l'introduzione del requisito dell'attualità impone di valutare la continuità del periculum libertatis in una dimensione temporale e la presenza di elementi indicativi recenti della potenzialità criminale.

  • d.l. 28/10/2020 n.137, conv. con l. 18/12/2020 n.176, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8 del d.l. 28/10/2020, n.137 conv. con l. 18/12/2020, n.176

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione in Cassazione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; nel procedimento il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, richiesta cui la Corte ha dato seguito.

Massime di principio

  • Un ricorso in cassazione contro misure cautelari che si limita a censure generiche o non contrasta punto per punto la motivazione del giudice di merito è facilmente dichiarabile inammissibile.
  • Per valutare il pericolo di reiterazione (art. 274, lett. c), c.p.p.) la giurisprudenza richiede elementi 'attuali' e prossimi temporalmente ai fatti: precedenti specifici recenti, procedimenti pendenti, commissione del reato durante altra misura cautelare sono indici rilevanti.
  • Le concrete modalità esecutive del reato (grado di progettualità, uso di soggetti esperti, azione notturna, contesto organizzato) e l'assenza di reddito lecito possono legittimare misure più restrittive rispetto a misure non custodiali.
  • Chi contesta misure cautelari deve fornire elementi concreti a contrasto del pericolo di reiterazione (es. prova di stabile occupazione/mezzi di sussistenza leciti, mancanza di legami con contesti delittuosi, cessazione di comportamenti reiterati), e proporre misure alternative adeguate e circostanziate.
  • La Corte valuta sia la coerenza logica della motivazione del giudice di merito sia la congruità degli elementi indicati: l'assenza di illogicità manifesta o incongruenze porta all'inammissibilità del ricorso.
  • Il pubblico ministero può chiedere l'inammissibilità in Cassazione; il ricorso dovrà dunque superare sia il vaglio di ammissibilità che quello di merito, mostrando criticità specifiche nella motivazione del giudice di merito.

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