Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1530/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento di revoca di nulla osta al lavoro subordinato – codice pratica -OMISSIS- - -OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Milano in data 22.07.2025 e notificato in data 23.07.2025 a mezzo PEC.

Giustizia amministrativa202503915

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato per mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell'ambito del Decreto Flussi 2022. Dopo l'ingresso in Italia, il datore di lavoro che aveva presentato la richiesta non si è presentato alla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e si è reso indisponibile all'assunzione. Il ricorrente ha quindi chiesto di essere convocato per ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, dichiarando inoltre di avere instaurato nel frattempo un rapporto di lavoro con altra impresa. La Prefettura ha avviato il procedimento di revoca e ha successivamente revocato il nulla osta. Sono stati dedotti la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 22, commi 5-ter e 11, del d.lgs. n. 286/1998, l'eccesso di potere, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione. Secondo il ricorrente, la normativa non avrebbe previsto la revoca del nulla osta per la mancata conclusione del contratto di soggiorno dovuta all'indisponibilità sopravvenuta del datore di lavoro, ma soltanto per il successivo accertamento di elementi ostativi; inoltre, l'art. 22, comma 11, avrebbe consentito il rilascio del permesso per attesa occupazione anche al lavoratore munito di nulla osta ma impossibilitato, per causa imputabile al datore, a sottoscrivere il contratto di soggiorno. È stata richiamata anche una circolare ministeriale del 20 agosto 2007 e dedotta una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori che abbiano stipulato il contratto di soggiorno e abbiano poi perso il lavoro.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente e ampiamente motivata la revoca, rilevando che il contratto di soggiorno deve essere sottoscritto dal datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta e dal lavoratore entro quindici giorni dall'ingresso. Tale requisito serve a impedire l'elusione della disciplina dei flussi migratori mediante richieste di ingresso presentate da datori non realmente intenzionati ad assumere. Il rilascio del permesso per attesa occupazione ai sensi dell'art. 22, comma 11, presuppone, secondo il giudice, la preesistenza di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e la successiva perdita di un rapporto di lavoro validamente instaurato; non è quindi sufficiente il mero possesso del nulla osta o una promessa occupazionale non perfezionata. L'instaurazione di un rapporto con un diverso datore al di fuori della procedura dei flussi non consente di eludere la disciplina programmatoria degli ingressi. La circolare ministeriale del 20 agosto 2007 non può derogare alle disposizioni legislative ed è comunque risalente rispetto alle modifiche normative intervenute. Ne consegue che la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno comporta la revoca del nulla osta. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998

    La possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che un rapporto di lavoro si sia effettivamente instaurato.

  • art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998

    Il datore di lavoro che ha richiesto l'ingresso deve confermare la richiesta di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione entro il termine previsto dalla norma.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno

    Il contratto di soggiorno deve essere stipulato tra il lavoratore e il datore di lavoro cui si riferisce il nulla osta, entro quindici giorni dall'ingresso.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998

    La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno […]

    Il permesso per attesa occupazione tutela il lavoratore straniero che abbia già avuto un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e abbia successivamente perso un rapporto di lavoro validamente instaurato; non si applica alla mera promessa occupazionale o al solo nulla osta.

  • art. 3 d.lgs. n. 286/1998

    La disciplina dei flussi migratori risponde a una logica programmatoria che può essere alterata dall'instaurazione di rapporti di lavoro al di fuori della procedura governata dalle quote.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 presuppone la precedente instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e la successiva perdita dell'occupazione; il solo nulla osta al lavoro o una promessa occupazionale non perfezionata non sono sufficienti.
  • Il contratto di soggiorno deve essere sottoscritto dal lavoratore e dal datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta, entro il termine previsto dall'art. 22, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998. La mancata sottoscrizione impedisce il perfezionamento della procedura di ingresso per lavoro subordinato e legittima la revoca del nulla osta.
  • La possibilità di instaurare un rapporto di lavoro con un datore diverso da quello che ha richiesto il nulla osta non consente, prima del perfezionamento del contratto di soggiorno, di ottenere un permesso per attesa occupazione né di eludere il sistema programmatorio delle quote di ingresso.
  • Una circolare amministrativa non può derogare alle disposizioni legislative sopravvenute o introdurre un titolo di soggiorno non previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaAutotutela decisoriaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.