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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12471/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva percepito una prestazione in capitale dal fondo pensione complementare cui era iscritto come "vecchio iscritto". A seguito di controllo, l’Amministrazione finanziaria aveva comunicato irregolarità e richiesto maggiore imposta; il contribuente aveva pagato e poi presentato istanza di rimborso, ritenendo errata l’aliquota e contestando anche il potere dell’Ufficio di procedere alla riliquidazione dopo l’abrogazione dell’art. 20 TUIR. In primo e secondo grado la controversia si era risolta in modo opposto: la CTP aveva accolto il rimborso, mentre la CTR aveva dato ragione all’Agenzia. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 36-bis d.P.R. 600/1973, dell’art. 23 d.P.R. 223/2005 e dell’art. 20 TUIR, sostenendo che: la liquidazione originaria del fondo era corretta e conforme alle istruzioni vigenti; dopo l’abrogazione dell’art. 20 TUIR l’Amministrazione non poteva più riliquidare l’imposta; la circolare n. 70/E del 2007, invocata dall’Ufficio, era successiva alla liquidazione del 2006 e dunque inapplicabile; per il calcolo, inoltre, si dovevano considerare i montanti maturati nell’intero periodo contributivo e non solo quelli dal 1° gennaio 2001 in poi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha chiarito che l’abrogazione dell’art. 20 TUIR non ha eliminato il potere dell’Amministrazione di controllare la corretta imposizione e correggere gli errori, ma ha soltanto eliminato la specifica forma di riliquidazione prevista da quella norma per i casi non ancora definiti. Nel caso concreto, essendo il contribuente un "vecchio iscritto" a un "vecchio fondo" pensionistico, trova applicazione la disciplina transitoria dell’art. 23, comma 7, lett. b), d.lgs. 252/2005, che mantiene per i montanti maturati fino al 31 dicembre 2006 il regime fiscale previgente. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, per tali prestazioni, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 seguono un regime misto tra tassazione separata sulla sorte capitale e ritenuta del 12,50% sul rendimento, mentre quelli maturati dal 1° gennaio 2001 sono integralmente soggetti a tassazione separata. Ha quindi precisato che la circolare n. 70/E del 2007 ha solo funzione interpretativa e operativa, senza introdurre la disciplina, che deriva direttamente dalla legge. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    consente il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il motivo è stato esaminato come deduzione di errori di diritto.

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    invocato dal ricorrente per contestare la legittimità della liquidazione/riliquidazione; la Corte non ha ravvisato violazione.

  • art. 23 d.P.R. 223/2005

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la disciplina transitoria non escluda il potere di applicare il corretto regime fiscale ai montanti maturati.

  • art. 20 TUIR (d.P.R. 917/1986)

    la sua abrogazione non ha cancellato il potere generale dell’Amministrazione di controllare e correggere l’imposizione; ha cessato la specifica procedura di riliquidazione prevista dalla norma.

  • art. 23, comma 5, d.lgs. 252/2005

    disciplina transitoria che mantiene per le prestazioni maturate nel periodo 2001-2006 l’applicazione del regime fiscale previgente.

  • art. 21, comma 3, lett. c), d.lgs. 252/2005

    ha abrogato l’art. 20 TUIR con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

  • art. 23, comma 7, lett. b), d.lgs. 252/2005

    per i vecchi iscritti a vecchi fondi stabilisce che ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente a tale data.

  • art. 11, comma 6, d.lgs. 252/2005

    nuovo regime di tassazione agevolata, ritenuto non applicabile al caso del vecchio iscritto che non abbia esercitato l’opzione prevista.

  • art. 16, comma 1, lett. a), d.P.R. 917/1986

    richiamato come base della tassazione separata per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, limitatamente alla sorte capitale.

  • art. 17 d.P.R. 917/1986

    richiamato con l’art. 16 per la tassazione separata delle prestazioni pensionistiche complementari nei periodi rilevanti.

  • legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6

    prevede la ritenuta del 12,50% sulla parte di rendimento della prestazione per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis

    parametro per il contributo unificato cui si applica l’ulteriore importo in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • L’abrogazione di una norma che prevedeva una specifica riliquidazione fiscale non elimina il potere dell’Amministrazione di controllare la correttezza dell’imposizione e di recuperare le maggiori imposte dovute quando la disciplina transitoria o sostanziale lo consenta.
  • Per le prestazioni pensionistiche complementari dei "vecchi iscritti" a "vecchi fondi", il regime applicabile è quello previsto dalle norme transitorie: ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario previgente, secondo la scansione temporale fissata dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Nel calcolo dell’imposizione delle prestazioni in capitale di fondi pensione complementari, occorre distinguere tra sorte capitale e componente rendimento, applicando alla prima la tassazione separata e alla seconda, per i periodi rilevanti, la ritenuta specificamente prevista dalla legge.
  • Le circolari amministrative hanno funzione meramente interpretativa e di indirizzo operativo: non possono restringere o ampliare la disciplina fiscale, che resta dettata dalla legge.
  • In sede di legittimità, la censura per violazione di legge non è fondata se la decisione impugnata si conforma al consolidato orientamento della Corte sulla disciplina intertemporale applicabile alla fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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