Cassazione Civile, Ordinanza n. 20838/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (distributore gas)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società distributrice per il pagamento di fatture non saldate relative a prestazioni di distribuzione di gas naturale e servizi accessori. La società ingiunta ha proposto opposizione eccependo, tra l'altro, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Verona e contestando la debenza degli importi fatturati; ha anche formulato domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di distribuzione per grave inadempimento della controparte, con richiesta di restituzioni e risarcimento del danno. Rigettate opposizione e riconvenzionale in primo grado, la società ha appellato reiterando l'eccezione di incompetenza e le contestazioni sul prezzario, sulla quota fissa, sulle letture dei contatori, sulle modalità di allocazione, sulla fatturazione e sulla richiesta di risoluzione del contratto. In cassazione ha articolato quindici motivi: primi due sulla competenza territoriale e sulla natura del Codice di Rete; terzo e quarto sulla prova del prezzario e sull'onere della prova; quinto e sesto sul criterio di calcolo della quota fissa; settimo e ottavo sugli obblighi di lettura dei contatori e su una pretesa omessa pronuncia; nono, decimo e undicesimo sulla corretta determinazione dei volumi per l'allocazione e sulla necessità di nuova c.t.u.; dodicesimo sulla disciplina delle fatture e sugli obblighi informativi del distributore; tredicesimo e quattordicesimo sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento; quindicesimo sulla richiesta di rinnovazione della c.t.u. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, affermando in particolare che il Codice di Rete ha natura contrattuale, che la clausola di foro esclusivo era valida ed efficace, che alcune censure tendevano a una rivalutazione del merito o erano prive di interesse, e che in più punti la Corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente o aveva comunque deciso su una ratio autonoma non colpita dal ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva respinto l'appello della società venditrice e, quindi, la condanna al pagamento delle somme dovute alla società distributrice per le fatture non pagate, oltre alle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre posto a carico della ricorrente le spese di cassazione e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto. La decisione si fonda, per le varie censure, su ragioni di infondatezza, inammissibilità per difetto di specificità o interesse, e sul principio che, quando la sentenza impugnata si regge su più rationes autonome, la mancata o inefficace censura di una sola di esse rende improcedibile/inammissibile l'attacco alle altre per carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 3 disp. prel. c.c.
artt. 3 e 4 disposizioni sulla legge in generale
invocato dalla ricorrente per negare che una regolazione secondaria o convenzionale possa derogare alle norme processuali sulla competenza; la Corte non accoglie la tesi
art. 4 disp. prel. c.c.
artt. 3 e 4 disposizioni sulla legge in generale
richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto sulla gerarchia delle fonti
art. 6 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente sul tema della derogabilità della competenza territoriale
art. 19 c.p.c.
invocato dalla ricorrente quale foro generale delle persone giuridiche
art. 20 c.p.c.
invocato dalla ricorrente quale foro facoltativo nelle cause relative a diritti di obbligazione
art. 28 c.p.c.
eccettuati i casi di cui all'art. 28 c.p.c.
richiamato per delimitare i casi in cui il foro convenzionale non è ammesso
art. 29 c.p.c.
la Corte ribadisce che le parti possono derogare alla competenza territoriale per affari determinati con accordo scritto; il foro convenzionale è esclusivo solo se la clausola è espressa e univoca
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
la censura per motivazione apparente o omessa viene respinta perché la sentenza di merito ha esplicitato le ragioni della decisione o ha deciso implicitamente sul punto
art. 360 c.p.c.
art. 360 nn. 2, 3, 4 c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte distingue tra violazione di legge, omessa pronuncia, motivazione apparente e inammissibile rivalutazione del merito
art. 2697 c.c.
la violazione si configura solo se il giudice assegna l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando valuta le prove e ritiene raggiunta la dimostrazione del fatto costitutivo
art. 112 c.p.c.
non c'è omessa pronuncia se la decisione contiene una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione
art. 1453 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la proponibilità della risoluzione anche dopo la scadenza del contratto; la Corte però esclude l'interesse perché manca un inadempimento accertato
art. 1458 c.c.
richiamato sul tema degli effetti retroattivi della risoluzione; la Corte non sviluppa il principio perché rigetta per carenza di interesse
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in caso di rigetto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
comma 1-bis dello stesso art. 13
richiamato quale base del raddoppio del contributo unificato
art. 23 d.lgs. 164/2000
art. 23 del d.lgs. 164/2000
richiamato quale fonte del potere regolatorio dell'autorità di settore in materia di mercato del gas
art. 18 della deliberazione AEEGSI 237/2000
art. 18 della delibera dell'AEEGSI 237/2000
interpretato come applicabile al solo servizio di distribuzione non interrompibile verso clienti idonei, non al rapporto tra società di vendita e di distribuzione
art. 13 della deliberazione AEEGSI 237/2000
art. 13 della delibera dell'AEEGSI 237/2000
richiamato per evidenziare la possibilità per le imprese di distribuzione di presentare proposte tariffarie all'Autorità
art. 3, comma 7, l. 481/1995
art. 3, comma 7, l. n. 481/1995
invocato dalla ricorrente sul criterio di calcolo della quota fissa; la Corte ritiene prevalente la disciplina regolatoria successiva
art. 18.1 deliberazione AEEG n. 237/00
art. 18.1 della deliberazione AEEG n. 237/00
richiamato dalla ricorrente in tema di quota fissa; la Corte ne limita l'ambito applicativo
art. 1 deliberazione AEEG n. 124/11
art. 1 della deliberazione AEEG n. 124/11
richiamato per la modifica del testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale
art. 24.1 deliberazione AEEG n. 138/04
art. 24.1 della deliberazione AEEG n. 138/04
invocato dalla ricorrente in tema di contenuto delle fatture e obblighi del distributore
artt. 1362 c.c. e segg.
artt. 1362 cod. civ. e segg.
indicati dalla Corte come canoni da applicare se si vuole censurare l'interpretazione del Codice di Rete quale testo contrattuale
art. 342 c.p.c.
art. 342, primo comma, cod. proc. civ.
richiamato nel quindicesimo motivo sulla specificità dell'appello e della richiesta di rinnovazione della c.t.u.
Massime di principio
- Il codice di rete o analogo testo regolatorio di settore, quando disciplina il rapporto tra operatori, può essere qualificato come fonte contrattuale del rapporto e non come norma di legge; di conseguenza, la sua violazione va censurata, in cassazione, come violazione dei canoni ermeneutici del contratto e non come violazione di legge.
- La clausola di foro convenzionale è valida se risulta da atto scritto e, per essere esclusiva, deve emergere in modo espresso e univoco la volontà di derogare ai fori legali e di escluderne la concorrenza; la contestazione del foro non può essere fondata su fori legali non pertinenti se il rapporto è regolato da una clausola contrattuale valida.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non sussiste, invece, quando il giudice valuta le risultanze istruttorie e ritiene provato un fatto costitutivo con mezzi diversi da quelli indicati dalla parte.
- Se una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, la censura che colpisca solo una di esse, o la colpisca in modo inammissibile, rende inammissibili per difetto di interesse le ulteriori censure, perché la decisione resterebbe comunque sorretta dalle rationes non scalfite.
- Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice decide su una domanda o eccezione con una statuizione implicita di rigetto, desumibile dal complessivo contenuto della motivazione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita la rivalutazione del merito sotto la veste formale della violazione di legge; le censure devono colpire errori di diritto o vizi processuali effettivi, non la mera lettura delle prove compiuta dal giudice di merito.
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