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Sentenza

Sentenza n. 5949/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza - n. 8072/2025, depositata e resa pubblica il 08.07.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 18004/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;

Giustizia amministrativa202600727

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito complessivo di euro 1.000,00 sulla Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 8072/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto all'accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Ha dedotto la persistente inerzia del Ministero, nonostante la definitività del titolo giudiziale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza contestare l'inadempimento né fornire giustificazioni o prova dell'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la rituale notificazione e la definitività della sentenza da eseguire, nonché la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero, poiché non risultava eseguito l'obbligo di assicurare l'accredito delle somme riconosciute dal giudice ordinario, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e il passaggio in giudicato della sentenza. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il direttore generale competente dell'amministrazione resistente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine concesso al Ministero e subordinando l'intervento a richiesta della ricorrente e alla verifica preliminare dell'eventuale adempimento. Ha respinto allo stato la domanda di penalità di mora, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, ma lasciando impregiudicata la possibilità di richiederla in caso di perdurante inottemperanza. Ha condannato l'amministrazione alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della competenza territoriale del TAR adito.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non ancora sussistenti i presupposti per applicare la penalità di mora.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni; il suo decorso ha consentito la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    È richiamato quale disposizione modificativa del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    È richiamato per individuare nell'attuazione del giudicato e nella verifica della sua corretta esecuzione l'oggetto della tutela di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza l'amministrazione è tenuta a dare puntuale esecuzione al giudicato, assicurando il risultato pratico e tangibile riconosciuto dalla pronuncia; non dispone di discrezionalità sull'an e sul quando dell'adempimento, residuando al più una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di esecuzione.
  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia definitivo, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • La mancata contestazione dell'inadempimento e l'assenza di prova o giustificazione dell'avvenuto adempimento da parte dell'amministrazione costituiscono elementi idonei a fondare l'accertamento dell'inottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è applicabile quando, allo stato della decisione, non risultino ancora integrati i presupposti per una condanna; essa può essere richiesta nuovamente in caso di persistente inottemperanza oltre il termine giudizialmente assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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