Sentenza n. 2057/2024 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare - del provvedimento di chiusura dell’esercizio n. 4153/RU del 28.03.2023, notificato il 01.04.23, emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Veneto- Friuli Venezia Giulia, DT III; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 28 marzo 2023 di chiusura per trenta giorni della sala da gioco, per il mancato funzionamento del dispositivo antieffrazione su uno dei dodici apparecchi VLT
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore sala giochi)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento di chiusura, notificato il 1° aprile 2023, deducendo: 1) incompetenza dell’Agenzia, sostenendo che il potere spettasse al Comune di Tolmezzo; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 110, comma 9, lett. f-quater, TULPS, poiché la mancata funzionalità del dispositivo antitamper su un apparecchio conforme alle caratteristiche di liceità stabilite dai commi 6 e 7, ma non alle prescrizioni tecniche dettate dai decreti direttoriali, avrebbe dovuto ricadere nella fattispecie meno grave della lett. c), che prevede la sola sanzione pecuniaria; 3) violazione dell’art. 3 della l. 689/1981 per mancata motivazione sull’elemento soggettivo dell’illecito. La società ha inoltre chiesto il risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di annullamento in ragione del secondo motivo, ritenuto fondato e assorbente, e ha annullato il provvedimento di chiusura. Ha distinto le due fattispecie dell’art. 110, comma 9, TULPS: la lett. f-quater si applica quando l’apparecchio messo a disposizione non risponde direttamente alle caratteristiche dei commi 6 o 7; la lett. c) riguarda invece la violazione delle prescrizioni tecniche previste dalle disposizioni amministrative attuative di quei commi, quando l’apparecchio resta tra quelli leciti. Poiché nel caso concreto era stato accertato il mancato funzionamento dell’antitamper, requisito tecnico previsto dai decreti direttoriali, ma non la messa a disposizione di un apparecchio non consentito dal TULPS, non poteva essere applicata la sanzione accessoria della chiusura prevista dalla lett. f-quater. La lettura più favorevole è inoltre coerente con tassatività e determinatezza delle sanzioni amministrative punitive. Il motivo sull’incompetenza e quello relativo all’elemento soggettivo sono rimasti assorbiti. La domanda risarcitoria è stata respinta perché la tutela cautelare aveva consentito la prosecuzione ininterrotta dell’attività, sicché non risultava un danno da lucro cessante. Spese compensate per la reciproca soccombenza, la particolarità della vicenda e la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 110, comma 9, lett. f-quater, r.d. 773/1931 (TULPS)
Da quanto sopra discende che, in ipotesi di violazione delle prerevisioni recate direttamente dal Tulps (quindi dai commi 6 o 7), ossia allorchè venga consentito l’utilizzo di apparecchi da gioco diversi da quelli considerati leciti dalla norma primaria, si integra la violazione (più grave) della (sopravvenuta) lettera f-quater dell’art.110, co.9, con conseguente applicazione della duplice sanzione (pecuniaria e accessoria- chiusura dell’esercizio).
La fattispecie più grave della lett. f-quater e la conseguente chiusura dell’esercizio presuppongono la violazione diretta delle caratteristiche stabilite dai commi 6 o 7 del TULPS, ossia la messa a disposizione di apparecchi da gioco non leciti secondo la norma primaria.
art. 110, comma 9, lett. c), r.d. 773/1931 (TULPS)
La piana lettura delle due disposizioni (lett. c e lett. f-quater) consente, per converso, di individuare il margine di residua applicabilità della fattispecie sanzionatoria (connotata da minore gravità) di cui alla lett. c): precisamente, nell’ipotesi, come quella per cui è controversia, in cui sia riscontrata una violazione delle prescrizioni tecniche contenute nella normativa secondaria adottata dall’Agenzia (decreti direttoriali), senza che, tuttavia, venga ad emersione la messa a disposizione di apparecchi da gioco illeciti, giacchè non consentiti dall’art.110, co.6-7 del Tulps.
La lett. c) resta applicabile quando l’apparecchio è riconducibile a quelli leciti in base ai commi 6 e 7, ma non rispetta una prescrizione tecnica contenuta nella normativa amministrativa attuativa; in tale ipotesi non ricorre la fattispecie più grave che comporta anche la chiusura.
art. 110, commi 6 e 7, r.d. 773/1931 (TULPS)
I commi 6 e 7 del Tulps individuano gli apparecchi da gioco lecito e le relative caratteristiche.
I commi 6 e 7 individuano gli apparecchi da gioco leciti e le loro caratteristiche; la violazione diretta di tali requisiti va distinta dalla mancata osservanza delle regole tecniche dettate in via amministrativa per la loro attuazione.
art. 3 l. 689/1981
La parte ricorrente propone altresì domanda risarcitoria.
Il provvedimento menziona questa disposizione soltanto quale parametro della censura relativa all’elemento psicologico, censura poi assorbita; la sentenza non ne fornisce un’interpretazione.
Massime di principio
- La sanzione prevista dall’art. 110, comma 9, lett. f-quater, TULPS, inclusa la chiusura dell’esercizio, richiede che l’apparecchio messo a disposizione violi direttamente le caratteristiche di liceità stabilite dai commi 6 o 7; non basta la difformità da una prescrizione tecnica dettata dalla normativa amministrativa attuativa.
- Quando un apparecchio resta riconducibile alle tipologie lecite previste dal TULPS ma non rispetta una prescrizione tecnica stabilita dai decreti attuativi, trova applicazione la fattispecie residuale meno grave dell’art. 110, comma 9, lett. c), senza la sanzione accessoria della chiusura.
- In presenza di una parziale sovrapposizione tra fattispecie sanzionatorie amministrative, la distinzione tra violazione della norma primaria e inosservanza delle prescrizioni tecniche attuative deve essere interpretata in modo coerente con i principi di tassatività e determinatezza delle sanzioni punitive.
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