Sentenza n. 1079/2024 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 00138/2021, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento della Città Metropolitana di Napoli sulla corresponsione dei compensi professionali al personale togato, approvato con deliberazione del Sindaco metropolitano del 5 maggio 2017, e relativi atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (città metropolitana)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli avvocati dipendenti della Città Metropolitana hanno appellato la sentenza del TAR Campania, Sez. V, n. 138/2021, che aveva respinto il ricorso contro il regolamento del 5 maggio 2017. Hanno rinunciato in appello al primo e al terzo motivo, riguardanti rispettivamente la mancata rimessione alla contrattazione collettiva della determinazione del limite massimo dei compensi in caso di compensazione delle spese e la disciplina regolamentare del riparto e della misura massima dei compensi; hanno inoltre rinunciato in primo grado al primo e al sesto motivo originari. Con il secondo motivo hanno denunciato l’omessa pronuncia del TAR e riproposto la censura contro l’art. 2 del regolamento: il fondo annuale per i compensi relativi ai giudizi con spese compensate, parametrato alle capacità finanziarie dell’ente e comunque non superiore allo stanziamento 2013, sarebbe stato indeterminato e avrebbe rimesso alla discrezionalità politica la retribuzione, senza garantire un trattamento adeguato né tener conto del contenzioso pendente e delle passività potenziali secondo i principi contabili. Con il quarto motivo hanno contestato l’art. 4, sostenendo che i criteri per assegnare gli affari consultivi e contenziosi fossero generici, potenzialmente contraddittori e inidonei a garantire parità di trattamento e specializzazione; hanno lamentato anche difetto d’istruttoria, mancata considerazione dei pareri acquisiti e rischio di assegnazioni arbitrarie. Con il quinto motivo hanno impugnato l’art. 6, che limita il ricorso ad avvocati esterni ai casi di conflitto d’interessi o a casi eccezionali, motivati, per materie di particolare specializzazione o complessità, previo indirizzo del capo dell’Amministrazione: la disciplina sarebbe stata in contrasto con l’art. 7 d.lgs. 165/2001 e avrebbe consentito agli organi politici di sottrarre incarichi all’avvocatura interna, senza adeguato coinvolgimento di quest’ultima. La Città Metropolitana ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse il primo e il terzo motivo d’appello, rinunciati con memoria ma senza formalizzazione secondo l’art. 84, commi 1-3, c.p.a. Ha respinto il secondo motivo: l’art. 9 d.l. 90/2014 fissa un tetto massimo pari allo stanziamento 2013, ma non impedisce all’ente di stanziare una somma inferiore in ragione delle proprie capacità finanziarie; il regolamento impone comunque uno stanziamento annuale, sicché non è consentita la sua omissione. Il parametro finanziario è inoltre bilanciato dal diritto degli avvocati dipendenti a un trattamento economico complessivo adeguato alla funzione svolta, previsto dalla contrattazione collettiva. Ha respinto il quarto motivo: i principi di parità di trattamento e specializzazione professionale, insieme all’equa distribuzione dei carichi, alla rotazione e al rispetto del codice deontologico, costituiscono criteri sufficientemente delineati; la disciplina regolamentare può restare astratta e demandare agli atti attuativi dell’Avvocato capo le concrete modalità di assegnazione. Gli appellanti non hanno indicato effetti pregiudizievoli concretamente derivati dalle assegnazioni; non è inoltre necessario che la fonte regolamentare elimini ogni margine di discrezionalità. Ha respinto il quinto motivo: la limitazione degli incarichi esterni ai casi eccezionali e alle materie di particolare specializzazione o complessità, con obbligo di motivazione e previo indirizzo del capo dell’Amministrazione, è compatibile con l’art. 7 d.lgs. 165/2001; la competenza dell’organo politico di vertice è coerente con l’affidamento degli incarichi esterni. L’eccezione di inammissibilità dell’appello è rimasta assorbita. Sentenza del TAR confermata; spese integralmente compensate per la rinuncia parziale e la novità di parte delle questioni.
Norme richiamate
art. 84, commi 1-4, c.p.a.
Trattandosi di rinuncia non formalizzata ai sensi dell’art. 84, commi 1-3, c.p.a., i detti motivi vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 84 c.p.a.
La rinuncia ai motivi d’appello non formalizzata nelle forme previste dai commi 1-3 dell’art. 84 c.p.a. determina, ai sensi del comma 4, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 9 d.l. 90/2014, convertito dalla l. 114/2014
La circostanza che l’art. 9 del d.l. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, contenga in sé l’indicazione di un “tetto” di contenimento della spesa pubblica (corrispondente allo stanziamento previsto per l’anno 2013) non osta al riconoscimento della facoltà dell’ente di prevedere uno stanziamento inferiore, a maggior ragione rispondente alla medesima finalità di contenimento della spesa.
Il limite dello stanziamento 2013 è un tetto massimo e non un importo minimo da riprodurre: l’ente può prevedere uno stanziamento inferiore, parametrato alle proprie capacità finanziarie, purché restino garantiti lo stanziamento annuale e il trattamento economico adeguato degli avvocati dipendenti.
art. 9, comma 5, d.l. 90/2014, convertito dalla l. 114/2014
L’art. 9 della legge n. 114/2014 individua i “principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale” da rispettare, che tuttavia sono, al medesimo tempo, idonei ad identificare i criteri per la distribuzione degli affari, soprattutto se considerati unitamente agli altri – enunciati nel Regolamento – di “equa distribuzione dei carichi di lavoro”, “rotazione su tutti gli uffici giudiziari” e “rispetto del codice deontologico forense”.
I principi di parità di trattamento e specializzazione professionale, letti insieme agli ulteriori criteri regolamentari di equa distribuzione, rotazione e rispetto deontologico, possono fungere da criteri sufficienti per la distribuzione degli affari; la disciplina di dettaglio delle modalità concrete può essere rimessa agli atti attuativi.
art. 7 d.lgs. 165/2001
Premesso che il conflitto con l’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 è escluso dalla limitazione del ricorso ai legali esterni solo in “casi eccezionali”, quanto a questi ultimi, contrariamente a quanto assumono gli appellanti, non è illegittima la riserva di competenza in capo all’organo di indirizzo politico, il Sindaco della Città Metropolitana, sol che si consideri che la relativa discrezionalità è limitata dall’obbligo di motivazione sull’eccezionalità dei casi e dalla limitazione di questi ultimi alle “materie di particolare specializzazione o complessità”.
La possibilità di conferire incarichi a legali esterni è compatibile con l’art. 7 d.lgs. 165/2001 quando è circoscritta a casi eccezionali e a materie di particolare specializzazione o complessità, con obbligo di motivazione; la valutazione può essere riservata all’organo politico competente.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Ne consegue l’inutilizzabilità ai fini della decisione, non essendo stato addotto dall’amministrazione comunale alcun impedimento al tempestivo deposito della memoria.
La memoria di replica depositata oltre il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell’udienza è inutilizzabile ai fini della decisione, se non è giustificato l’impedimento al deposito tempestivo.
Massime di principio
- Il limite di spesa previsto dall’art. 9 d.l. 90/2014 per i compensi professionali degli avvocati dipendenti in caso di integrale compensazione delle spese, fissato in misura non superiore allo stanziamento 2013, costituisce un tetto massimo e non impedisce all’ente di prevedere uno stanziamento annuale inferiore in relazione alle proprie capacità finanziarie.
- La facoltà di contenere lo stanziamento annuale per i compensi degli avvocati dipendenti deve coordinarsi con il diritto a un trattamento economico complessivo adeguato alla funzione svolta: il regolamento deve prevedere uno stanziamento annuale e non può legittimare l’omissione o la previsione meramente figurativa delle risorse.
- I principi di parità di trattamento e specializzazione professionale, integrati da criteri regolamentari di equa distribuzione dei carichi, rotazione e rispetto del codice deontologico, possono delineare in modo sufficiente i criteri di assegnazione degli affari. Il regolamento può stabilire criteri generali e astratti e demandare agli atti attuativi le modalità concrete, senza dover eliminare ogni margine di discrezionalità.
- La contestazione della disciplina generale dei criteri di assegnazione degli affari non è sufficiente, in assenza di allegazione di pregiudizi concreti derivanti dalla sua applicazione, a dimostrare l’illegittimità della disciplina regolamentare.
- Il ricorso a legali esterni da parte di un ente pubblico può essere riservato a casi eccezionali e a materie di particolare specializzazione o complessità, purché la scelta sia adeguatamente motivata; la relativa valutazione può competere all’organo politico di vertice quando ciò è coerente con la competenza sull’affidamento degli incarichi esterni.
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