Sentenza del 01/10/2015 n. 4283 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRAP - PRESUPPOSTO DI IMPOSTA - ATTIVITA' PROFESSIONALE - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo riporta il principio di diritto applicabile, ma non contiene gli elementi necessari per ricostruire l'esito concreto della controversia, né indica se il ricorso sia stato accolto o respinto. In generale, l'IRAP è dovuta solo quando il giudice accerta entrambe le condizioni richieste: responsabilità autonoma dell'organizzazione e presenza di mezzi o collaboratori eccedenti il livello minimo indispensabile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione necessario per applicare l'IRAP all'attività professionale. Il requisito costituisce una questione di fatto, da accertare dal giudice di merito. Per il professionista, l'autonoma organizzazione ricorre quando egli sia responsabile dell'organizzazione e, congiuntamente, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Norme richiamate
IRAP e requisito dell'autonoma organizzazione
Il requisito dell'autonoma organizzazione, presupposto per l'applicazione dell'Irap, è una questione di mero fatto, oggetto di accertamento da parte del giudice di merito.
L'esistenza dell'autonoma organizzazione non si presume in ogni attività professionale, ma deve essere verificata concretamente dal giudice sulla base delle caratteristiche dell'attività svolta.
Presupposto dell'autonoma organizzazione nell'attività professionale
Il professionista deve essere l'unico responsabile, sotto qualsiasi forma, dell'organizzazione e, inoltre, deve impiegare beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività od avvalersi in modo non occasionale del lavoro altrui.
Le due condizioni devono ricorrere congiuntamente: la responsabilità autonoma dell'organizzazione e l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure di lavoro altrui non occasionale. La mancanza di una delle due condizioni esclude, in linea generale, il presupposto dell'IRAP.
Massime di principio
- L'assoggettamento all'IRAP di un professionista non dipende esclusivamente dall'esercizio di un'attività autonoma, ma dalla presenza di una struttura organizzativa autonoma e non minimale.
- La verifica deve essere concreta e riferita ai fatti del singolo caso, considerando entità e natura dei beni strumentali, presenza di dipendenti o collaboratori e modalità di organizzazione dell'attività.
- Le condizioni richieste sono cumulative: l'utilizzo di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o il ricorso non occasionale a lavoro altrui deve accompagnarsi alla responsabilità del professionista per l'organizzazione.
- La mera disponibilità di strumenti essenziali per lo svolgimento della professione o l'eventuale collaborazione occasionale, isolatamente considerate, non bastano normalmente a dimostrare l'autonoma organizzazione.
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