Cassazione Penale, Sentenza n. 107/2023 del 05/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) nella parte in cui è stata disposta la confisca del denaro sequestrato. L'imputato era stato riconosciuto colpevole per il reato di illecita detenzione di complessivi gr. 3.896,9 di hashish (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90) e il Tribunale aveva ordinato la confisca del denaro senza motivazione specifica né indicazione dell'importo nella sentenza. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla misura ablativa patrimoniale.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso (richiamando le Sezioni Unite n. 20381/2019) e ha constatato l'insufficiente motivazione della confisca: secondo la consolidata giurisprudenza, la confisca ai sensi dell'art. 240 c.p. non è legittima quando il denaro non risulti profitto dello spaccio o non sia stato accertato un nesso con attività di cessione. Poiché l'unica contestazione era la detenzione di sostanza e non lo spaccio, il Collegio ha annullato la sentenza limitatamente alla confisca del denaro e ha rinviato al Tribunale di Torino per un nuovo giudizio sul punto, anche alla luce dell'eventuale applicabilità dell'art. 240-bis c.p.; è stato rilevato inoltre che l'importo non era indicato in sentenza.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); qui richiamata per il tipo di procedimento con cui era stata pronunciata la sentenza impugnata.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Norma richiamata nella questione preliminare sull'ammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenze di applicazione di pena riguardanti misure di sicurezza/ablative; le Sezioni Unite hanno ritenuto il ricorso ammissibile anche in tali ipotesi.
legge n. 103/2017, art. 1, comma 50
Norma di modifica procedurale richiamata in relazione all'art. 448 c.p.p.; contestazione relativa alla portata delle modifiche sull'impugnabilità delle misure connesse a sentenze di patteggiamento.
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90
Disposizione sostanziale che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti; la sentenza ha accertato tale reato (detenzione di hashish) senza contestare attività di spaccio.
art. 240 cod. pen.
Prevede la confisca come misura ablativa dei proventi o degli strumenti del reato; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la confisca ex art. 240 non è legittima quando il denaro non costituisce profitto di attività di spaccio e non vi è provata pertinenzialità con il reato contestato.
art. 240-bis cod. pen.
Norma che estende la disciplina della confisca per equivalente e sulle utilità conseguite; la Corte ha rinviato al giudice di merito la valutazione sulla possibile applicabilità di tale articolo in relazione al denaro sequestrato.
Sentenza Sezioni Unite n. 20381/2019
Ha statuito l'ammissibilità del ricorso per cassazione anche contro le sentenze di applicazione della pena su richiesta quando si deducano vizi relativi a misure di sicurezza o patrimoniali; principio che ha consentito l'esame del ricorso nel caso concreto.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 3 n. 7074/2013 (Lagrini) e Sez. 6 n. 11722/1990 (Di Cesare)
Precedenti che affermano l'illegittimità della confisca del denaro quando esso non rappresenta il profitto dell'attività di spaccio e non è stato accertato un nesso di pertinenzialità con reati di cessione.
Massime di principio
- La confisca ex art. 240 c.p. richiede che il denaro o i beni costituiscano profitto dell'attività criminosa o siano pertinenti alla condotta illecita: la mera detenzione di stupefacente, senza accertamento di attività di spaccio, non giustifica automaticamente l'ablazione di somme rinvenute.
- Nei procedimenti di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) il ricorso per cassazione è ammissibile per contestare vizi di motivazione relativi a misure personali o patrimoniali (Sez. Un. n. 20381/2019).
- La motivazione del provvedimento di confisca deve essere specifica: il giudice deve indicare il nesso tra denaro e reato e, se possibile, l'importo; la mancanza di tale motivazione legittima l'annullamento limitato della parte ablativa.
- Se sussistono elementi che rendono possibile considerare il denaro come provento o frutto di attività di spaccio, il giudice deve valutare la situazione alla luce anche dell'art. 240-bis c.p.; in mancanza di elementi probatori, prevale la tutela patrimoniale del soggetto.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe puntare a dimostrare l'assenza di nesso tra le somme sequestrate e un'attività di cessione (es. provenienza lecita, mancata contestazione di spaccio), mentre l'accusa deve fornire elementi probatori concreti sul carattere di profitto criminale del denaro.
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