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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41169/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano l'annullamento dell'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato la richiesta, in sede esecutiva, di sospensione o revoca dell'ingiunzione a demolire emessa in esecuzione della sentenza penale irrevocabile che aveva condannato La Pietra Teresa per violazioni edilizie. I motivi dedotti: (1) vizio di applicazione dell'art. 32 d.l. n. 269/2003 (eccessiva volumetria e possibilità di condono), vizio di motivazione e omesso esercizio dei poteri istruttori ex art. 666, comma 5, c.p.p., per contestare i calcoli volumetrici del consulente del PM e l'inerzia del Comune nella valutazione delle domande di sanatoria; (2) violazione dell'art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380/2001 e omesso esercizio dei poteri istruttori sul punto della persistenza di interessi pubblici ostativi alla demolizione (ovvero se il Comune volesse mantenere l'opera per finalità pubbliche).

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto irrilevante il rilievo difensivo sulla superficie in quanto la normativa sul condono valuta la volumetria e, soprattutto, l'istanza originaria riguardava il fabbricato nella sua interezza e quindi oltre i limiti consentiti (conseguente impossibilità di sanatoria). La Corte ha inoltre ritenuto che, per effetto dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, l'immobile era già acquisito al patrimonio comunale, eliminando l'interesse dei ricorrenti alla sospensione/revoca. Le conclusioni di merito non sono state ritenute manifestamente infondate e non è ammissibile il riesame dei fatti in Cassazione. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 32 d.l. n. 269 del 2003, convertito con legge n. 362 del 2003

    La Corte interpreta il comma relativo ai limiti volumetrici: esiste un limite complessivo di 3000 mc per l'unico immobile soggetto a più richieste e, comunque, la singola domanda non può riguardare una costruzione residenziale superiore a 750 mc; il frazionamento in più istanze per eludere i limiti è inammissibile.

  • art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380 del 2001

    La delibera consiliare che dichiara prevalenti interessi pubblici presuppone l'acquisizione al patrimonio comunale dell'opera: solo il Comune, dopo acquisizione, può invocare il mantenimento dell'opera per interessi pubblici.

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    I poteri istruttori del giudice dell'esecuzione possono essere invocati, ma la Corte ha ritenuto che non sussistesse obbligo di ulteriori accertamenti quando la questione si risolve in fatto tecnico già valutato e quando la richiesta di prova risulta esplorativa o volta a riesame inammissibile in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese e la possibilità di infliggere una sanzione per ricorso inammissibile: la Corte ha ritenuto la inammissibilità imputabile a colpa e ha disposto la condanna al versamento alla Cassa delle Ammende.

  • art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017

    Consente al giudice di aumentare la sanzione oltre il massimo edittale in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato tale facoltà fissando la somma da versare.

  • legge n. 47 del 1985 (art. 20, lett. c, richiamata nella sentenza penale)

    Normativa richiamata quale base della precedente condanna penale per abuso edilizio; dalla condanna è scaturita l'ingiunzione a demolire eseguita tramite provvedimenti amministrativi e giudiziari.

Massime di principio

  • Se l'istanza di condono originaria riguarda un fabbricato nella sua interezza e la volumetria supera i limiti previsti (in particolare i limiti di 750 mc per singola domanda e 3000 mc per l'unico immobile), la sanatoria è preclusa e tale questione rende irrilevanti molte impugnazioni successive.
  • Il frazionamento artificioso delle istanze di sanatoria per eludere i limiti volumetrici è inammissibile e il giudice applicherà la regola dell'unitarietà dell'edificio, valutando la sostanza oltre la forma delle istanze.
  • La mancata ottemperanza all'ingiunzione di demolizione entro i termini comporta l'acquisizione automatica al patrimonio comunale dell'opera e dell'area pertinente, con conseguente perdita dell'interesse dei privati a chiedere la sospensione o revoca dell'ordine di demolizione.
  • In Cassazione non è consentito un riesame dei fatti e delle valutazioni tecniche già compiute dal giudice di merito; le censure che mirano a rinnovare la prova tecnica o ricalcolare la volumetria sono spesso inammissibili se si traducono in una semplice rivalutazione probatoria.
  • Per ottenere il riesame o approfondimenti istruttori in sede esecutiva è necessario proporre elementi concreti e non esplorativi: documenti ufficiali dell'ente (delibere, atti amministrativi vincolanti) sono decisivi per dimostrare la persistenza di interessi pubblici o la volontà del Comune di mantenere l'opera.
  • Chi impugna deve dimostrare un'attuale posizione giuridica rilevante (es. titolarità dell'immobile o un diritto concreto) altrimenti il ricorso sarà privo di interesse e rischia l'inammissibilità e le conseguenti sanzioni.

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