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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12755/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 6/5/2021 con cui la Corte d'Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di rideterminazione in melius della pena inflitta con sentenza d'appello dell'11/7/2017 (irrevocabile dal 26/2/2019). La difesa aveva fondato la domanda sulle pronunce della Corte Costituzionale n. 40/2019 (illegittimità costituzionale di parte dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 relativa al minimo edittale per alcune tabelle) e n. 32/2014, sostenendo che le condanne per reati di cui all'art. 73 sarebbero ricadute nel comma 1 (droghe 'pesanti') e quindi subissero la modifica edittale. Il giudice dell'esecuzione aveva invece ritenuto che le plurime violazioni ex art. 73 fossero riconducibili al comma 4 (droghe 'leggere'), che la determinazione della pena aveva già tenuto conto della pronuncia n. 32/2014 e che la successiva sentenza n. 40/2019 non avesse incidenza sul trattamento sanzionatorio già operato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente interpretato il giudicato ritenendo che le condotte ex art. 73 fossero "satellite" e ascrivibili al comma 4; ha rilevato che la sentenza di merito era intervenuta dopo la pronuncia n. 32/2014 e aveva già recepito gli effetti di quella declaratoria, per cui la successiva pronuncia n. 40/2019 non ha modificato il trattamento sanzionatorio. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    La Corte ha ritenuto che le condotte contestate al ricorrente fossero riconducibili al comma 4 (droghe di lieve entità) e non al comma 1; perciò la declaratoria di illegittimità relativa al minimo edittale per talune fattispecie (richiamata dalla difesa) non ha inciso sul calcolo della pena nel caso concreto.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2019

    declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 laddove prevede come pena minima edittale anni otto anziché anni sei per fatti relativi a tabelle I e III

    La decisione dichiara l'illegittimità di parte dell'art. 73 ma, nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che tale pronuncia non abbia modificato il trattamento sanzionatorio già determinato poiché le condotte erano state considerate nella categoria del comma 4.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 32 del 2014

    declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito)

    La Corte d'appello aveva giudicato che la sentenza di primo grado fosse intervenuta dopo la pronuncia n. 32/2014 e che quindi il calcolo della pena aveva già tenuto conto degli effetti di quella declaratoria; la Cassazione ha condiviso che non vi è stato travisamento né necessità di nuovo ricalcolo.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    richiamata la sanzione base di anni dieci per il reato associativo

    L'art. 74, relativo al reato associativo in materia di stupefacenti, costituiva la cornice sanzionatoria di riferimento per l'associazione contestata; la Corte ha valutato l'interazione fra tale base sanzionatoria e gli aumenti per le condotte ex art. 73 (continuazione con aumenti di mesi sei ciascuno).

  • art. 606 cod. proc. pen. lett. b) ed e)

    Gli specifici motivi di cassazione richiamati (vizi di motivazione e erronea applicazione della legge penale) sono stati esaminati e ritenuti infondati perché la Corte territoriale aveva dato una spiegazione logica e congrua della qualificazione delle condotte e del mancato effetto della pronuncia costituzionale invocata.

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la rideterminazione della pena in esecuzione: la richiesta ex art. 673 per rideterminazione in melius è stata valutata dal giudice dell'esecuzione che ha interpretato il giudicato e respinto la domanda.

  • artt. 416-bis c.p., 629 c.p., art. 7 L. n. 203/1991

    Norme richiamate nella motivazione delle condanne principali del ricorrente; non sono state ritenute decisive ai fini della questione costituzionale dedotta in sede di esecuzione.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato irrevocabile per valutarne i limiti e gli effetti delle pronunce di illegittimità costituzionale sul trattamento sanzionatorio.
  • Una dichiarazione di incostituzionalità incide sulla rideterminazione della pena solo se modifica effettivamente la cornice edittale applicata al reato così come qualificato nella decisione irrevocabile; occorre verificare la concreta qualificazione delle condotte (es. comma 1 vs comma 4 art. 73).
  • Se la sentenza di merito è intervenuta dopo una pronuncia costituzionale che modifica la disciplina rilevante e tale pronuncia è stata già recepita nel calcolo della pena, una successiva declaratoria non opera retroattivamente per aggravare o cambiare il trattamento già corretto.
  • L'onere probatorio della difesa in sede di esecuzione è dimostrare che il giudicato è effettivamente viziato dalla normativa dichiarata incostituzionale e che la relativa modifica avrebbe inciso sulla determinazione della pena.
  • Censure per "travisamento" richiedono la dimostrazione che il giudice dell'esecuzione abbia frainteso la portata dei capi di imputazione o della motivazione della sentenza impugnata; spiegazioni logiche e congrue del giudice dell'esecuzione resistono solitamente al sindacato della Cassazione.

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