Cassazione Civile, Ordinanza n. 14193/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2006 e 2007 da un professionista. Dopo un primo giudizio di cassazione con rinvio, in cui era stato affermato che il giudice del merito doveva verificare l'eventuale assenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione esaminando anche il quadro RE delle dichiarazioni fiscali, la CTR della Lombardia, in sede di rinvio, aveva nuovamente accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato la domanda del contribuente. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 384 c.p.c. per non essersi il giudice di rinvio attenuto al vincolo della precedente ordinanza di cassazione e per non aver esaminato il quadro RE; (2) violazione delle regole sulle presunzioni (artt. 2727 e 2729 c.c.) per avere desunto l'esistenza di una moltitudine di collaboratori dalla sola superficie dello studio e dal prestigio professionale; (3) violazione dell'art. 2 del d.lgs. 446/1997 per aver ritenuto sussistente l'autonoma organizzazione in base alla disponibilità di uno studio e alla qualità elevata dell'attività professionale; (4) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere mantenuto sul contribuente l'onere di provare il fatto negativo dell'assenza di autonoma organizzazione, nonostante la produzione del quadro RE; (5) omesso esame di fatti decisivi, consistenti nelle risultanze dichiarative che mostravano assenza di personale dipendente/collaboratori, beni strumentali minimi, costi modesti e spese legali non rilevanti ai fini IRAP.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati, nei limiti di ammissibilità, i motivi diretti a contestare l'erronea applicazione dei criteri probatori e del presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP. Ha ribadito che uno studio professionale, anche se di dimensioni non modeste o utilizzato in più sedi, non integra di per sé autonoma organizzazione, trattandosi di bene strumentale usualmente necessario all'esercizio della professione; ha inoltre precisato che non basta la mera potenzialità di ospitare più persone, ma occorre l'effettivo impiego di personale dipendente o di collaboratori con apporto organizzato e non occasionale, mentre le spese per difesa in giudizio o per recupero crediti non sono indicatori del requisito impositivo. Ritenuto che non fossero necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente contro il diniego di rimborso. Ha compensato le spese dei gradi di merito e posto quelle di legittimità a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può discostarsi dai limiti dell'accertamento demandato, ferma la situazione fattuale già definita
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
sono stati utilizzati come parametri di deduzione dei vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi
artt. 2727 e 2729 c.c.
la valutazione delle presunzioni è censurabile quando il giudice attribuisca gravità, precisione e concordanza a fatti che non possiedono tali requisiti; il controllo di legittimità può investire l'applicazione concreta della regola presuntiva
art. 2 d.lgs. n. 446 del 1997
ai fini IRAP il presupposto dell'autonoma organizzazione richiede una struttura organizzata che potenzi l'attività professionale oltre il mero svolgimento intellettuale supportato da strumenti indispensabili
art. 2697 c.c.
nel giudizio di rimborso l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa, cioè l'assenza del presupposto impositivo, grava sul contribuente; il giudice deve però valutare gli elementi documentali allegati, come il quadro RE, per ricercare riscontri contrari
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
dedotto come vizio per la violazione del vincolo derivante dalla cassazione con rinvio
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
dedotto per violazione di legge in tema di presunzioni, autonoma organizzazione e riparto dell'onere della prova
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dedotto per omesso esame di fatti decisivi risultanti dalla documentazione fiscale
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso IRAP promosso dal professionista, il contribuente deve provare l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione, ma tale prova può essere desunta anche dalla dichiarazione dei redditi e, in particolare, dalle sezioni che evidenziano la composizione dei costi.
- Ai fini dell'IRAP, la disponibilità di uno studio professionale, anche di dimensioni ampie o di più locali, non è di per sé indice di autonoma organizzazione, trattandosi di normale strumento di esercizio della professione.
- L'autonoma organizzazione non può essere presunta dalla sola capienza dei locali o dal prestigio professionale del contribuente; occorre verificare l'effettivo impiego di personale dipendente o di collaboratori, e la natura concreta delle relative prestazioni.
- Le spese sostenute per difese processuali o per attività estranee al nucleo produttivo della prestazione professionale non sono elementi idonei a dimostrare l'esistenza dell'autonoma organizzazione.
- In presenza di risultanze documentali univoche che escludano il supporto di lavoro dipendente o di collaboratori organizzati e non richiedano ulteriori accertamenti fattuali, la Corte può cassare la decisione di merito e decidere direttamente la controversia nel merito.
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