Cassazione Penale, Sentenza n. 40555/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: verificata con la Procura della Repubblica di Vercelli l'assenza di querela nel termine trimestrale previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150/2022 (come modificato), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non doveva essere proseguita per difetto della querela.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dagli artt. 624 e 625, comma primo, n. 2, c.p.; il primo motivo di ricorso eccepiva la mancata condizione di procedibilità intervenuta con il d.lgs. n. 150/2022, che ha reso il reato di furto procedibile a querela di parte, mentre la persona offesa non aveva presentato querela entro il termine previsto.
Norme richiamate
Codice penale, artt. 624 e 625, comma primo, n. 2
artt. 624 e 625, comma primo. n. 2, cod. pen.
Indicano il fatto-reato (furto e circostanza aggravante); rilevati come riferimento sostanziale, ma la procedibilità è stata modificata da normativa successiva
D.lgs. n. 150 del 2022
per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022, il reato di furto in rassegna è divenuto procedibile a querela di parte
La norma ha trasformato la procedibilità del reato in procedibilità a querela di parte, imponendo la querela come condizione di procedibilità
Art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022
termine trimestrale previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022
Stabilisce il termine di trenta giorni? (nel testo è indicato come termine trimestrale) per la proposizione della querela; la Corte ha verificato l'assenza di querela entro tale termine
Art. 5-bis del d.l. n. 162 del 2002, convertito dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199
articolo 5-bis del d.l. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199
Ha modificato l'art. 85 del d.lgs. n. 150/2022 (o ne ha rilevanza sul termine/entrata in vigore), rilevante per la verifica del termine di querela
Massime di principio
- Se una norma successiva rende un reato procedibile a querela di parte, l'assenza della querela fa venir meno la condizione di procedibilità e comporta l'improcedibilità dell'azione penale.
- Nei procedimenti in corso dopo la modifica della procedibilità, difesa e giudice devono verificare d'ufficio o su istanza la presenza della querela e il rispetto del termine previsto; in mancanza la sentenza di condanna va annullata per difetto di procedibilità.
- La verifica deve essere effettuata presso gli uffici della Procura competenti: l'accertamento negativo della procura (assenza di querela nel termine) è decisivo ai fini dell'improcedibilità.
- Per chi si trovi nella posizione dell'imputato, eccepire tempestivamente la mancanza della querela può portare all'annullamento senza rinvio della sentenza; per il pubblico ministero, è obbligatorio controllare la sussistenza della querela prima di proseguire l'azione penale.
- In situazioni analoghe occorre considerare con attenzione le norme di modifica e i termini introdotti (entrata in vigore e termini per la querela) perché possono avere effetto sui procedimenti pendenti.
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