Sentenza del 11/05/2018 n. 20862 - Corte di Cassazione
Violazioni e sanzioni - sanzione penale - Art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Pagamento delle imposte - Sottrazione fraudolenta - Reato - Simulazione - Effettivo trasferimento del bene - Recupero - Trust - Nullità - Effetti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la condanna per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte prevista dall'art. 11 del d.lgs. n. 74/2000. Sosteneva che il trust autodichiarato (o sham trust), costituito insieme alla moglie trasferendovi beni immobili, fosse nullo, inefficace e inopponibile ai terzi e quindi inidoneo a ostacolare la riscossione fiscale. Deduceva inoltre il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'erronea subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno senza adeguata valutazione delle proprie condizioni economiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74/2000 e ha ritenuto corretta la qualificazione del trust come atto fraudolento idoneo a rendere più difficile il recupero coattivo dei beni, anche se eventualmente nullo sul piano civilistico. La coincidenza tra disponente, trustee e beneficiario non determina automaticamente la nullità del trust, che deve essere valutata in concreto sulla base dell'atto e delle sue clausole. È stato invece accolto il motivo relativo all'art. 165 c.p.: poiché l'imputato aveva allegato elementi sulla propria incapacità economica, la Corte d'appello avrebbe dovuto motivare specificamente su tale aspetto prima di subordinare la sospensione condizionale al risarcimento. La sentenza è stata quindi annullata parzialmente e rinviata a un'altra sezione della Corte d'appello di Milano esclusivamente su questo punto; sono rimaste definitive responsabilità, pena principale, confisca, risarcimento e altre statuizioni.
Norme richiamate
Art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, per un ammontare complessivo superiore a 50.000 euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
La norma punisce sia l'alienazione simulata, quando crea una situazione giuridica apparente diversa da quella reale, sia qualsiasi altro atto fraudolento idoneo a rendere più difficile o inefficace la riscossione. Il reato è di pericolo concreto e richiede una valutazione ex ante dell'idoneità dell'atto a compromettere, anche solo parzialmente, la garanzia patrimoniale dell'Erario.
Art. 1418 c.c.
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Anche un contratto o trust nullo per contrasto con norme imperative può integrare il reato di sottrazione fraudolenta, se è stato utilizzato come schermo formale ed era concretamente idoneo a ostacolare il recupero fiscale.
Art. 165 c.p.
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
Il giudice non deve verificare d'ufficio le condizioni economiche dell'imputato in ogni caso, ma deve valutarle e motivare la decisione quando dagli atti emergano dubbi sulla capacità di adempiere oppure quando la parte abbia allegato specifici elementi di incapacità economica.
Art. 62-bis c.p.
Il giudice può prendere in considerazione circostanze diverse da quelle previste nell'articolo 62, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se motivato mediante il richiamo a elementi plausibili relativi alla personalità dell'imputato, alla gravità del fatto o alle modalità della condotta; è sufficiente anche un solo elemento ritenuto prevalente.
Art. 53 Cost.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
La tutela penale dell'art. 11 d.lgs. n. 74/2000 protegge l'interesse pubblico alla riscossione e alla garanzia patrimoniale dell'Erario, collegato al dovere costituzionale di concorrere alle spese pubbliche.
Art. 624 c.p.p.
In caso di annullamento parziale, le parti della sentenza non coinvolte dall'annullamento acquistano autorità di cosa giudicata. Nel caso esaminato sono rimaste definitive la responsabilità, la pena principale, la confisca e le statuizioni civili.
Massime di principio
- Per il reato di sottrazione fraudolenta non è necessario che il trasferimento sia fittizio: se il bene è trasferito realmente, l'operazione può comunque costituire un atto fraudolento quando crea uno schermo giuridico e rende più difficile la riscossione.
- La nullità civilistica dell'atto non esclude automaticamente la responsabilità penale. Un atto nullo può comunque produrre, almeno temporaneamente, un'apparenza giuridica e un ostacolo pratico all'azione dell'Erario.
- La costituzione di un trust autodichiarato non è automaticamente nulla. Occorre esaminare concretamente la legge regolatrice, le clausole dell'atto, i poteri conservati dal disponente e la reale perdita o permanenza del controllo sui beni.
- La finalità di sottrarsi al pagamento delle imposte e l'idoneità concreta dell'operazione a compromettere la garanzia patrimoniale possono essere desunte dalla tempistica, dalla struttura dell'atto, dalla coincidenza dei ruoli e dalla permanenza della disponibilità dei beni.
- Quando la sospensione condizionale è subordinata al risarcimento, l'imputato che ritiene di non poter adempiere deve allegare tempestivamente documentazione e circostanze specifiche; in tal caso il giudice deve valutarle con motivazione.
- In Cassazione, le contestazioni sull'interpretazione giuridica della fattispecie devono essere formulate come violazione di legge, non come semplice vizio di motivazione relativo a questioni di diritto.
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