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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08772/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per occultamento e distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000) contestando: 1) nullità della sentenza di appello per errata indicazione dell'autorità giudicante nel dispositivo (si leggeva "Tribunale di Enna in composizione collegiale" mentre dagli atti risultava "Tribunale di Caltanissetta in composizione monocratica"); 2) mancata correzione d'ufficio dell'errore materiale ai sensi dell'art. 130 c.p.p.; 3) vizio di motivazione e travisamento della prova per non aver rinnovato l'istruttoria e non aver disposto una perizia grafologica sulla firma del verbale di consegna, nonché errata applicazione dell'art. 10 D.lgs. 74/2000 in quanto la Corte avrebbe valorizzato automaticamente il mancato adempimento all'ordine di esibizione e il possesso di documenti come prova del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (i) l'errata indicazione, limitata al dispositivo, costituisce mero errore materiale emendabile e non nullità che abbia leso il contraddittorio o il principio del giudice naturale, essendo la sentenza e il procedimento chiaramente identificabili dagli atti e dalla motivazione; (ii) l'art. 130 c.p.p. disciplina la correzione degli errori materiali ma, nella situazione concreta, l'errore non determinava nullità e la correzione non poteva essere disposta da questa Corte in quanto il ricorso è inammissibile; (iii) le censure sull'apprezzamento probatorio sono generiche o attengono a rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; la Corte territoriale ha motivato in modo non manifestamente illogico la sussistenza degli elementi del reato (rinvenimento della documentazione presso l'abitazione, verbale ritenuto falso con riscontri testimoniali e documentali, inottemperanza all'ordine di esibizione e necessità di indagini suppletive) e ha legittimamente negato la rinnovazione/ perizia grafologica essendo la prova non decisiva. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di indicazione del giudice, delle parti, del dispositivo e della motivazione nella sentenza; però l'eventuale inesatta indicazione di intestazione è, se non incide sul contraddittorio, un errore formale non automaticamente nullificante.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Sanziona con nullità gli atti compiuti in violazione delle disposizioni concernenti l'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato; la Corte ha ritenuto che l'errore di intestazione non rientri in questa fattispecie se non ha inciso sul contraddittorio.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Stabilisce le ipotesi tassative di nullità assoluta; la discrepanza fra dispositivo e motivazione relativa all'intestazione non è tra le ipotesi tassative richiamate.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Disciplina la correzione degli errori materiali che non comportano nullità e non modificano essenzialmente l'atto; la Corte ricorda che l'errore di intestazione è in linea di principio emendabile ex art.130, ma la correzione non può essere operata dalla Cassazione ove il ricorso sia inammissibile.

  • art. 173 disp. Att. cod. proc. pen.

    Richiesta di esposizione sintetica dei motivi nei limiti per la decisione in Cassazione; menzionata come limite formale per la motivazione del ricorso.

  • art. 25 Cost.

    Principio del giudice naturale: la Corte ha ritenuto che non sia violato da un mero lapsus calami nell'indicazione dell'ufficio o della composizione del giudice se il processo è regolarmente celebrato davanti all'organo competente.

  • art. 10 D.lgs. 74/2000

    Reato di occultamento/distruzione di scritture contabili: ha natura di reato di pericolo concreto e, nell'occultamento, di reato permanente; richiede un quid pluris rispetto alla mera omissione di esibire, valutabile nella disponibilità sine titulo della documentazione, nella falsificazione di atti e nella idoneità della condotta a ostacolare la ricostruzione fiscale.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice d'appello il potere discrezionale di rinnovare l'istruttoria quando non sia in grado di decidere allo stato degli atti; la rinnovazione è dovuta solo in ipotesi specifiche o in presenza di assoluta necessità; il diniego è sindacabile in Cassazione solo se immotivato o manifestamente illogico.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispone l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 177 ss. cod. proc. pen.

    Regime delle nullità: la Corte osserva che non tutte le irregolarità formali determinano nullità assoluta; va distinto tra vizi che incidono sul contraddittorio e meri errori descrittivi.

Massime di principio

  • L'errata indicazione formale dell'autorità giudicante nella sentenza (intestazione/dispositivo) è, di regola, mero errore materiale se dagli atti e dalla motivazione risulta chiaramente l'identità del procedimento: non determina automaticamente nullità né violazione del principio del giudice naturale.
  • Gli errori meramente descrittivi sono emendabili ai sensi dell'art. 130 c.p.p., ma la correzione non può essere disposta dalla Cassazione quando il ricorso è inammissibile; è preferibile chiedere la correzione in sede di merito o con gli strumenti processuali idonei.
  • La Corte di legittimità non può rimettere in discussione la valutazione nel merito dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito salvo che la motivazione sia manifestamente illogica, apparente o incompleta oltre il minimo costituzionale.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello (es. perizia grafologica) è soggetta a apprezzamento discrezionale del giudice d'appello ed è obbligatoria solo in presenza di oggettiva necessità o se l'istruttoria originaria non consente di decidere; il diniego è sindacabile in Cassazione solo se immotivato o manifestamente illogico.
  • Per integrare l'art. 10 D.lgs. 74/2000 non basta la mera omissione di esibire documenti: è necessario un 'quid pluris' idoneo a ostacolare la ricostruzione fiscale (detenzione sine titulo della documentazione, atti falsificati, condotte volte all'elusione).

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