Cassazione Penale, Sentenza n. 08772/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per occultamento e distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000) contestando: 1) nullità della sentenza di appello per errata indicazione dell'autorità giudicante nel dispositivo (si leggeva "Tribunale di Enna in composizione collegiale" mentre dagli atti risultava "Tribunale di Caltanissetta in composizione monocratica"); 2) mancata correzione d'ufficio dell'errore materiale ai sensi dell'art. 130 c.p.p.; 3) vizio di motivazione e travisamento della prova per non aver rinnovato l'istruttoria e non aver disposto una perizia grafologica sulla firma del verbale di consegna, nonché errata applicazione dell'art. 10 D.lgs. 74/2000 in quanto la Corte avrebbe valorizzato automaticamente il mancato adempimento all'ordine di esibizione e il possesso di documenti come prova del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (i) l'errata indicazione, limitata al dispositivo, costituisce mero errore materiale emendabile e non nullità che abbia leso il contraddittorio o il principio del giudice naturale, essendo la sentenza e il procedimento chiaramente identificabili dagli atti e dalla motivazione; (ii) l'art. 130 c.p.p. disciplina la correzione degli errori materiali ma, nella situazione concreta, l'errore non determinava nullità e la correzione non poteva essere disposta da questa Corte in quanto il ricorso è inammissibile; (iii) le censure sull'apprezzamento probatorio sono generiche o attengono a rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; la Corte territoriale ha motivato in modo non manifestamente illogico la sussistenza degli elementi del reato (rinvenimento della documentazione presso l'abitazione, verbale ritenuto falso con riscontri testimoniali e documentali, inottemperanza all'ordine di esibizione e necessità di indagini suppletive) e ha legittimamente negato la rinnovazione/ perizia grafologica essendo la prova non decisiva. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di indicazione del giudice, delle parti, del dispositivo e della motivazione nella sentenza; però l'eventuale inesatta indicazione di intestazione è, se non incide sul contraddittorio, un errore formale non automaticamente nullificante.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Sanziona con nullità gli atti compiuti in violazione delle disposizioni concernenti l'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato; la Corte ha ritenuto che l'errore di intestazione non rientri in questa fattispecie se non ha inciso sul contraddittorio.
art. 179 cod. proc. pen.
Stabilisce le ipotesi tassative di nullità assoluta; la discrepanza fra dispositivo e motivazione relativa all'intestazione non è tra le ipotesi tassative richiamate.
art. 130 cod. proc. pen.
Disciplina la correzione degli errori materiali che non comportano nullità e non modificano essenzialmente l'atto; la Corte ricorda che l'errore di intestazione è in linea di principio emendabile ex art.130, ma la correzione non può essere operata dalla Cassazione ove il ricorso sia inammissibile.
art. 173 disp. Att. cod. proc. pen.
Richiesta di esposizione sintetica dei motivi nei limiti per la decisione in Cassazione; menzionata come limite formale per la motivazione del ricorso.
art. 25 Cost.
Principio del giudice naturale: la Corte ha ritenuto che non sia violato da un mero lapsus calami nell'indicazione dell'ufficio o della composizione del giudice se il processo è regolarmente celebrato davanti all'organo competente.
art. 10 D.lgs. 74/2000
Reato di occultamento/distruzione di scritture contabili: ha natura di reato di pericolo concreto e, nell'occultamento, di reato permanente; richiede un quid pluris rispetto alla mera omissione di esibire, valutabile nella disponibilità sine titulo della documentazione, nella falsificazione di atti e nella idoneità della condotta a ostacolare la ricostruzione fiscale.
art. 603 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice d'appello il potere discrezionale di rinnovare l'istruttoria quando non sia in grado di decidere allo stato degli atti; la rinnovazione è dovuta solo in ipotesi specifiche o in presenza di assoluta necessità; il diniego è sindacabile in Cassazione solo se immotivato o manifestamente illogico.
art. 616 cod. proc. pen.
Dispone l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 177 ss. cod. proc. pen.
Regime delle nullità: la Corte osserva che non tutte le irregolarità formali determinano nullità assoluta; va distinto tra vizi che incidono sul contraddittorio e meri errori descrittivi.
Massime di principio
- L'errata indicazione formale dell'autorità giudicante nella sentenza (intestazione/dispositivo) è, di regola, mero errore materiale se dagli atti e dalla motivazione risulta chiaramente l'identità del procedimento: non determina automaticamente nullità né violazione del principio del giudice naturale.
- Gli errori meramente descrittivi sono emendabili ai sensi dell'art. 130 c.p.p., ma la correzione non può essere disposta dalla Cassazione quando il ricorso è inammissibile; è preferibile chiedere la correzione in sede di merito o con gli strumenti processuali idonei.
- La Corte di legittimità non può rimettere in discussione la valutazione nel merito dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito salvo che la motivazione sia manifestamente illogica, apparente o incompleta oltre il minimo costituzionale.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello (es. perizia grafologica) è soggetta a apprezzamento discrezionale del giudice d'appello ed è obbligatoria solo in presenza di oggettiva necessità o se l'istruttoria originaria non consente di decidere; il diniego è sindacabile in Cassazione solo se immotivato o manifestamente illogico.
- Per integrare l'art. 10 D.lgs. 74/2000 non basta la mera omissione di esibire documenti: è necessario un 'quid pluris' idoneo a ostacolare la ricostruzione fiscale (detenzione sine titulo della documentazione, atti falsificati, condotte volte all'elusione).
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