Sentenza del 03/09/2015 n. 3729 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
NOTIFICA ATTI - Trasferimento residenza all'estero - Iscrizione all'AIRE - Notificazione mediante deposito nella casa comunale - Nullità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica è stata ritenuta nulla. Il deposito dell'atto presso la casa comunale del domicilio fiscale non è valido quando dalle risultanze dell'Albo o dell'anagrafe emerge che il contribuente ha trasferito la propria residenza all'estero ed è iscritto all'A.I.R.E. La nullità incide sulla regolare conoscibilità dell'atto impositivo e può comportarne l'annullamento, salvo eventuale rinnovazione della notificazione nei modi prescritti dalla legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notifica di un atto impositivo eseguita mediante deposito presso la casa comunale del domicilio fiscale, ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973. La contestazione si fonda sul fatto che il contribuente risultava trasferito all'estero e regolarmente iscritto all'A.I.R.E.; pertanto, l'Amministrazione avrebbe dovuto tener conto delle risultanze anagrafiche e utilizzare le modalità di notificazione previste per i soggetti residenti all'estero.
Norme richiamate
Art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
notificazione mediante deposito dell'atto nella casa comunale del domicilio fiscale
La disposizione non può essere utilizzata per notificare validamente un atto impositivo a un contribuente che risulti trasferito all'estero e iscritto all'A.I.R.E., quando tale circostanza emerga dalle risultanze anagrafiche disponibili.
Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.)
L'iscrizione all'A.I.R.E. costituisce un elemento rilevante per individuare la residenza estera del contribuente e impone all'Amministrazione di adottare modalità di notifica coerenti con tale situazione, invece del semplice deposito presso la casa comunale del domicilio fiscale.
Massime di principio
- Prima di procedere alla notifica di un atto impositivo, l'Amministrazione deve verificare la residenza anagrafica del destinatario e l'eventuale iscrizione all'A.I.R.E.
- Il trasferimento all'estero regolarmente risultante dagli archivi anagrafici impedisce, in linea generale, di considerare valida la notifica effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale del domicilio fiscale.
- La notifica eseguita con una modalità non adeguata alla residenza estera del contribuente è affetta da nullità, che può essere fatta valere impugnando tempestivamente l'atto o l'atto successivo che ne presuppone la conoscenza.
- La valutazione dipende dalle risultanze ufficiali disponibili: se il trasferimento all'estero non era conoscibile o non risultava dagli archivi, l'esito potrebbe essere diverso.
- La nullità della notifica non equivale necessariamente all'estinzione del potere impositivo: l'Amministrazione può, ove ancora nei termini, procedere a una notificazione corretta.
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