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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13293/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dall’opposizione proposta avverso una cartella esattoriale di importo di poco superiore a 500 euro per spese di giustizia, opposizione che era stata rigettata dal Tribunale di Cagliari con sentenza pubblicata il 24/04/2020 e non notificata. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con numerose censure contro tale sentenza. In sede di legittimità il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto difese. La Corte non entra nel merito dei motivi, poiché rileva d’ufficio la tardività del ricorso: trattandosi di opposizione esecutiva, non opera la sospensione feriale dei termini; si applica il termine semestrale ex art. 327, comma 1, c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza. Considerata anche la sospensione straordinaria dei termini processuali per l’emergenza Covid nel 2020, la Corte calcola la scadenza al 11/11/2020; la notifica del ricorso del 30/11/2020 è quindi tardiva.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine semestrale di impugnazione. Precisa che nelle opposizioni esecutive, incluse le opposizioni agli atti esecutivi, non si applica la sospensione feriale dei termini; la tardività è rilevabile d’ufficio. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero della giustizia e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    In mancanza di notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione deve essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento decisorio.

  • art. 617 c.p.c.

    L’opposizione agli atti esecutivi rientra tra le opposizioni esecutive rilevanti ai fini dell’esclusione della sospensione feriale dei termini.

  • art. 3 della l. n. 742 del 1969

    La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle cause previste dall’art. 92 r.d. n. 12 del 1941, tra cui rientrano le opposizioni esecutive.

  • art. 92 r.d. n. 12 del 1941

    È richiamato quale norma che individua le controversie escluse dalla sospensione feriale dei termini.

  • art. 83 d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020

    Ha disposto la sospensione straordinaria dei termini processuali nel 2020 per l’emergenza Coronavirus, rilevante nel computo del termine di impugnazione.

  • art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020, conv. in l. n. 40 del 2020

    Richiamato come norma integrante il regime di sospensione straordinaria dei termini processuali nel 2020.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro cui commisurare l’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 380 bis1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della motivazione nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni esecutive, comprese le opposizioni agli atti esecutivi, la sospensione feriale dei termini processuali non opera; la regola riguarda la natura della controversia e si estende a tutte le fasi del giudizio, incluso il ricorso per cassazione.
  • Se la sentenza impugnata non è stata notificata, il termine per proporre ricorso per cassazione è quello semestrale di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c., da computarsi dalla pubblicazione della decisione, tenendo conto delle eventuali sospensioni straordinarie applicabili.
  • La tardività del ricorso per cassazione è rilevabile d’ufficio dalla Corte quando emerga dagli atti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, l’attestazione per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveRiscossione
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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