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Sentenza

Sentenza n. 717/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -della Determinazione Dirigenziale della Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia n. 218 del 2025, con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 (ratione temporis vigente), per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, della potenza di 36 MW, da realizzarsi nel Comune di Guagnano (LE), con sistema di accumulo da 18 MW nel Comune di Erchie (BR) e opere connesse; -di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o conseguenziale, anche non conosciuto e, in particolare: -del verbale della Conferenza di Servizi del 24 marzo 2025 e di tutti i verbali delle sedute precedenti, nonché i pareri favorevoli espressi in seno alla stessa. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da SORGENIA LIBECCIO S.R.L. il 08/01/2026: per l’accertamento e la declaratoria, nei limiti dell’interesse in questa sede azionato, dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso: sull’istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, presentata dalla società ricorrente e volta alla realizzazione e all’esercizio “di un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Guagnano (LE) della potenza nominale prevista pari a 36,00 MWp in DC, integrato da un sistema di accumulo da realizzarsi nel Comune di Erchie (BR) della potenza di 18 MW, nonché delle opere e delle infrastrutture connesse ricadenti anche nei comuni di Avetrana (TA), Brindisi, Cellino San Marco (BR), Francavilla Fontana (BR), Grottaglie (TA), Mesagne (BR), Oria (BR), San Donaci (BR), San Pancrazio Salentino (BR), San Pietro Vernotico (BR), Erchie (BR)”.

Giustizia amministrativa202501198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione Unica regionale per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico da 36 MW nel Comune di Guagnano, con sistema di accumulo da 18 MW nel Comune di Erchie e opere connesse

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato l'Autorizzazione Unica regionale e gli atti della Conferenza di servizi deducendo: erronea presupposizione, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e del d.m. 10 settembre 2010, violazione del giusto procedimento e sviamento; ulteriori carenze istruttorie e motivazionali con riferimento all'Allegato 4 del d.m. 10 settembre 2010; violazione della disciplina paesaggistica e del PPTR, per illegittimo superamento del parere negativo della Sezione regionale del Paesaggio, nonché illogicità, contraddittorietà e violazione della proporzionalità; indeterminatezza e carenza dei presupposti ai sensi dell'art. 12, comma 4, d.lgs. 387/2003, dell'art. 9 d.l. 190/2024 e del d.m. 10 settembre 2010. Il Comune contestava in particolare la mancata adeguata considerazione degli ulteriori contesti paesaggistici e l'utilizzo delle valutazioni espresse nel procedimento di VIA per superare il dissenso paesaggistico. La società controinteressata ha proposto ricorso incidentale chiedendo l'accertamento della formazione del silenzio-assenso sull'istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 7 d.l. 50/2022, deducendo che il termine perentorio di sessanta giorni fosse decorso senza l'adozione di un provvedimento espresso e che l'istanza, dopo le integrazioni richieste, fosse completa nei suoi elementi essenziali.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale, ritenendo infondate le censure istruttorie, procedimentali e motivazionali. Ha rilevato che la questione paesaggistica era stata esaminata nella Conferenza di servizi, nella determina conclusiva e nell'Autorizzazione Unica, che aveva considerato anche le valutazioni tecnico-discrezionali compiute nel procedimento di VIA. La prevalenza delle posizioni in Conferenza di servizi deve essere apprezzata qualitativamente e non quantitativamente, in relazione alla rilevanza dell'apporto dell'autorità dissenziente; nel caso concreto, l'Amministrazione aveva adeguatamente motivato il superamento del parere negativo della Sezione Paesaggio e non erano emersi profili di illogicità o contraddittorietà. Il TAR ha poi accolto il ricorso incidentale. Ha ritenuto applicabile l'art. 7 d.l. 50/2022, poiché i procedimenti di VIA e di Autorizzazione Unica erano pendenti all'entrata in vigore del decreto-legge. Il termine perentorio di sessanta giorni decorreva dalla comunicazione alla Regione della deliberazione favorevole di VIA del Consiglio dei Ministri, o comunque, al più tardi, dalla convocazione della prima riunione della Conferenza di servizi, ed era inutilmente decorso. L'istanza doveva considerarsi completa nei suoi elementi essenziali: le integrazioni richieste dalla Regione riguardavano l'allineamento della documentazione alle prescrizioni della VIA; lo studio anemologico era stato esaminato nel procedimento ambientale; la documentazione relativa alle aree da espropriare e al piano particellare era stata successivamente aggiornata su richiesta dell'Amministrazione. Il Collegio ha precisato che il silenzio-assenso non si forma in assenza della documentazione essenziale prevista dalla disciplina di settore, ma che sono ammissibili regolarizzazioni e precisazioni su aspetti secondari che non impediscano di identificare con precisione l'intervento. Le spese sono state compensate integralmente tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    Disciplina l'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; costituisce il procedimento nel quale si è formato il silenzio-assenso accertato dal TAR.

  • art. 7 d.l. 50/2022

    “Le deliberazioni di cui al comma 1 [...] confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso dall'amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni. Se il Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata…”

    Per i procedimenti di Autorizzazione Unica relativi a impianti da fonti rinnovabili sottoposti a VIA statale, la deliberazione favorevole del Consiglio dei Ministri confluisce nel procedimento autorizzatorio, che deve essere concluso entro sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine, si forma il silenzio-assenso.

  • art. 57 d.l. 50/2022

    “si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”

    Rende applicabile il meccanismo dell'art. 7 ai procedimenti di VIA e Autorizzazione Unica pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

  • art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. 400/1988

    Costituisce la base normativa della deliberazione del Consiglio dei Ministri che ha definito favorevolmente il procedimento di VIA in presenza del contrasto tra Ministero dell'Ambiente e Ministero della Cultura.

  • art. 13.1, lett. b) e d), d.m. 10 settembre 2010

    “Contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica”

    Individua la documentazione essenziale che deve corredare l'istanza di Autorizzazione Unica, tra cui la relazione tecnica, i dati e le caratteristiche della fonte, la documentazione sulla disponibilità delle aree o quella necessaria per esproprio, con estensione, confini, dati catastali e piano particellare.

  • art. 14 l. 241/1990

    Richiamato dal Comune con riferimento alla Conferenza di servizi e al giusto procedimento; il TAR ha ritenuto rispettate le garanzie procedimentali.

  • artt. 135, 143 e 145 d.lgs. 42/2004

    Richiamati dal Comune nell'ambito delle censure paesaggistiche; il TAR ha ritenuto adeguatamente valutato il dissenso paesaggistico.

  • art. 20 d.lgs. 199/2021

    Richiamato dal Comune nella censura relativa alla localizzazione e alla compatibilità paesaggistica dell'impianto da fonte rinnovabile.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di Autorizzazione Unica per impianti alimentati da fonti rinnovabili sottoposti a VIA statale, quando la deliberazione favorevole del Consiglio dei Ministri e il procedimento autorizzatorio rientrano tra quelli pendenti ai quali si applica l'art. 7 d.l. 50/2022, l'Amministrazione competente deve concludere il procedimento entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di VIA; decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione si forma per silentium.
  • Il silenzio-assenso sull'Autorizzazione Unica presuppone che l'istanza sia corredata dalla documentazione essenziale richiesta dalla disciplina di settore. Non impediscono tuttavia la formazione del titolo tacito le richieste di regolarizzazione o precisazione relative ad aspetti secondari e di dettaglio, purché non incidano sulla precisa identificabilità delle caratteristiche dell'intervento.
  • La completezza dell'istanza ai fini del silenzio-assenso può risultare anche dall'integrazione della documentazione richiesta dall'Amministrazione durante il procedimento; una volta adempiute tali richieste e riattivato il procedimento, decorre il termine perentorio previsto dalla legge.
  • Nella Conferenza di servizi decisoria, la posizione prevalente non si determina secondo un criterio meramente quantitativo o maggioritario, ma in senso qualitativo, considerando la rilevanza sostanziale dell'apporto valutativo e decisionale delle singole amministrazioni. L'Amministrazione procedente può superare una posizione dissenziente se espone adeguatamente le ragioni della determinazione finale e valuta le risultanze istruttorie pertinenti.
  • Il superamento di un parere paesaggistico negativo non è illegittimo per il solo fatto che l'Amministrazione procedente richiami valutazioni compiute nel procedimento di VIA, quando tali valutazioni siano pertinenti, siano state acquisite nel procedimento autorizzatorio e concorrano, insieme agli ulteriori elementi istruttori, a una motivazione completa e coerente.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTermini del procedimento e silenzioConferenza di servizi
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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