Cassazione Penale, Sentenza n. 07383/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello (che aveva ridotto la pena) da parte di Lanzani, amministratore unico della fallita Eta Beta Market S.r.l., per condanne a bancarotta societaria semplice documentale, bancarotta semplice per aggravamento del dissesto e bancarotta preferenziale. Tre motivi: 1) mancata assunzione di prova decisiva (libro giornale e documentazione notarile comprovante data di consegna assegno e l'esistenza di attivo della procedura con recuperi per 65.000 euro; versamento personale di 600 euro), 2) vizio di motivazione in ordine alla consapevolezza della situazione di decozione e all'accesso alla sede sociale (la difesa sosteneva che Lanzani ignorasse la posizione debitoria per impossibilità di accesso e per atti dei precedenti amministratori), 3) violazione di legge relativamente all'art. 131-bis cod. pen. (tenuità del fatto) e mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena; inoltre censura sull'errata valorizzazione del precedente in virtù di una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: primo motivo non consentito perché la mancata assunzione della prova decisiva può essere dedotta in cassazione solo se la prova è stata richiesta secondo art. 495, comma 2, c.p.p.; inoltre la documentazione allegata non appare tale da mutare sicuramente il risultato, perche' la Corte territoriale aveva motivato la consapevolezza dello stato di decozione con plurimi elementi. Il secondo motivo è manifestamente infondato: la Corte d'appello ha fornito motivazione congrua e non manifestamente illogica circa la conoscenza dello stato di crisi (delibera assembleare ex art. 2482-ter, approvazione bilancio 2016, pagamenti preferenziali e accordi di pagamento non rispettati, gestione della sede e beni), e ha correttamente rilevato colpa grave per omissione nella richiesta di fallimento e per gestione che ha aggravato il dissesto. Il terzo motivo è infondato: la tenuità è esclusa per la continuità e gravità delle condotte, e la sospensione condizionale della pena non può essere impugnata in cassazione se non richiesta in sede di merito. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la forma dei motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato redatto nei limiti richiesti da questa norma
art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce le modalità per la richiesta di assunzione di mezzi di prova in dibattimento; la Corte ha ritenuto che l'assenza di una richiesta conforme impedisca dedurre la mancata assunzione in cassazione
art. 507 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice di merito poteri discrezionali di integrazione probatoria; la parte non può dedurre in cassazione la mancata acquisizione quando la richiesta era rivolta a tali poteri discrezionali
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Definisce la nozione di prova decisiva ai fini del vizio di motivazione impugnabile in cassazione; la Corte ha valutato che la documentazione allegata non avrebbe determinato sicuramente una diversa pronuncia
art. 2482-ter cod. civ.
Norma societaria richiamata per l'adozione di provvedimenti in caso di perdita del capitale sociale; la Corte territoriale ha rilevato che delibere riguardanti la perdita del capitale erano state adottate e rese conoscibili
art. 224 e art. 217 n.4 legge fallimentare
Norme della legge fallimentare relative alle fattispecie di bancarotta contestate (bancarotta semplice documentale e altre forme); la sentenza conferma che le condotte rientravano nelle fattispecie contestate
art. 131-bis cod. pen.
Disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte d'appello ha escluso la tenuità per la continuità e gravità delle condotte e tale decisione è stata ritenuta congrua dalla Cassazione
art. 163 cod. pen.
Regola la sospensione condizionale della pena; la Corte ricorda che la mancata richiesta del beneficio in sede di merito esclude l'impugnazione in cassazione
art. 175 cod. pen. (non menzione nel certificato)
Richiamato nel contesto della giurisprudenza di legittimità su benefici e relative impugnazioni, confermando che benefici non chiesti in merito non possono essere rimessi in discussione in Cassazione
artt. 62, 62-bis e art. 69 cod. pen.
Norme sulle attenuanti, sulla comparazione e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio; la Corte richiama il principio che questioni attinenti a benefici non dedotti in merito non possono essere esplorate in cassazione
art. 597, comma 5 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di impugnazione dei benefici applicabili in appello e alla possibilità di dedurne la lesione in cassazione solo se richiesti
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende per ricorso inammissibile o infondato; applicata per condannare il ricorrente a pagare spese e 3.000 euro
art. 33 legge fallimentare
Prevede la relazione della curatela; la relazione è stata richiamata nella discussione probatoria e nella motivazione della Corte d'appello
Massime di principio
- La censura per mancata assunzione di prova in cassazione è ammissibile solo se la prova era stata richiesta conformemente all'art. 495, comma 2, c.p.p.; altrimenti il motivo è inammissibile
- Per essere ritenuta decisiva ai fini del vizio di motivazione, la prova mancante deve essere tale che la sua acquisizione avrebbe certamente determinato una diversa pronuncia (art. 606, comma 1, lett. d))
- Le valutazioni di merito della Corte d'appello sui fatti (consapevolezza dello stato di decozione, colpa grave, sviluppo della crisi) sono difficili da rimettere in discussione in Cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria
- Il principio di obbligo di attivazione della procedura fallimentare grava sull'amministratore quando sussista colpa grave e conoscenza dello stato di crisi; la mera intenzione di proseguire l'attività non esclude la responsabilità per omissione
- Il pagamento in via preferenziale effettuato prima dell'assunzione dell'incarico può comunque rilevare se l'amministratore subentrante non attua i necessari rimedi (azioni di recupero o opposizione) a tutela della società
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) e la sospensione condizionale della pena non possono essere dedotte in sede di cassazione se non richieste e specificamente discusse nel giudizio di merito
- I precedenti o decisioni ex art. 444 cod. proc. pen. non sono automaticamente equivalenti a una confessione o ammissione di colpa ai fini della recidiva o della valutazione del trattamento sanzionatorio; la loro incidenza va valutata caso per caso
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