Sentenza n. 283/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento di diniego prot. n. 0063933 del 19.11.2025, emesso dal Comune di Nardò, Area funzionale 4.a sviluppo e pianificazione del territorio – ambiente – servizi ecologici – demanio - Cod. Amm. c_f842, con il quale il medesimo Comune resistente ha rigettato la domanda di cui alla Pratica Edilizia n. 1710/2024, prot. n. 154341/SUAP del 30.10.2024 - Pratica SUAP n. 0231010750-10102024-1741 SUAP 2804, diretta ad ottenere il Permesso di costruire avente ad oggetto: “Installazione di torre monotubolare per porta antenne radio” alla Strada Torre Santa Caterina s.n.c. - Fg. 29 Map. 935, - della comunicazione prot. n. 31395 del 06.06.2025 contenente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; - nonché di ogni altro provvedimento connesso, consequenziale e presupposto al suddetto diniego, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione per l'installazione di una torre monotubolare destinata a ospitare antenne radio
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore radiofonico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente aveva presentato al SUAP del Comune di Nardò, il 30 ottobre 2024, un’istanza per l’installazione di una torre monotubolare porta-antenne radio. Il Comune aveva comunicato i motivi ostativi e successivamente aveva adottato, soltanto il 19 novembre 2025, un provvedimento espresso di diniego. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 44, comma 10, e dell’art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003, l’incompetenza funzionale, la violazione della disciplina speciale in materia di comunicazioni elettroniche, nonché eccesso di potere per sviamento, travisamento e violazione del buon andamento. Ha inoltre dedotto l’omessa applicazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, l’assenza di un interesse pubblico concreto e attuale, difetto di istruttoria e motivazione, lesione dell’interesse pubblico alla diffusione del servizio radiofonico e del pluralismo informativo; la violazione dell’art. 21 Cost.; la violazione dell’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001; nonché la violazione degli artt. 43, comma 4, e 44 del d.lgs. n. 259/2003. Il Comune non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso sulla base del primo motivo, assorbendo le ulteriori censure. Ha rilevato che il procedimento per l’installazione di infrastrutture radioelettriche è un procedimento unico e speciale, nel quale confluiscono anche le valutazioni edilizie, e che l’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 prevede la formazione del silenzio-assenso se entro sessanta giorni non intervengono una determinazione decisoria della conferenza, un parere negativo dell’organismo competente sui profili elettromagnetici o un dissenso congruamente motivato delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica o culturale. Poiché l’istanza era stata presentata il 30 ottobre 2024 e il diniego era stato adottato solo il 19 novembre 2025, il termine era ampiamente decorso e il titolo abilitativo si era formato per silenzio-assenso. Il diniego non poteva essere qualificato come annullamento d’ufficio del tacito assenso, non contenendo alcun riferimento ai presupposti dell’autotutela. Una volta formato il silenzio-assenso, l’amministrazione non può pronunciarsi successivamente sulla domanda, salvo previo esercizio del potere di annullamento d’ufficio nel rispetto dei relativi presupposti, tra cui l’effettivo interesse pubblico al ripristino della legalità. Il provvedimento di diniego è stato quindi annullato. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore della ricorrente.
Norme richiamate
art. 44, comma 1, d.lgs. n. 259/2003
L’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici [...] viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento [...] della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità [...], ove previsto.
La disposizione disciplina l’autorizzazione all’installazione delle infrastrutture radioelettriche nell’ambito del procedimento speciale previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche.
art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003
Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo [...] e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.
Il termine di sessanta giorni è perentorio e, in assenza degli atti ostativi previsti dalla norma, determina la formazione del silenzio-assenso. Il procedimento speciale assorbe anche le valutazioni edilizie.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
Dopo la formazione del silenzio-assenso, l’amministrazione può rimuovere il titolo soltanto mediante annullamento d’ufficio, nel rispetto dei presupposti formali e sostanziali dell’autotutela e della necessità di un effettivo interesse pubblico.
art. 49-ter d.lgs. n. 259/2003
La norma è stata invocata dalla ricorrente nell’ambito della disciplina speciale delle comunicazioni elettroniche; la decisione è stata definita sulla base dell’art. 44, comma 10.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Il procedimento per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici disciplinato dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 è un procedimento unico e speciale, nel quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza necessità di un autonomo e distinto procedimento ai sensi del d.P.R. n. 380/2001.
- Il silenzio-assenso previsto dall’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 si forma allo scadere del termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, salvo che entro tale termine intervengano gli specifici atti ostativi previsti dalla disposizione.
- Nel procedimento speciale per le infrastrutture radioelettriche, anche i profili documentali, urbanistici e regolamentari devono essere esaminati nella fase istruttoria entro il termine previsto; la loro eventuale incompletezza non impedisce necessariamente la formazione del silenzio-assenso quando l’amministrazione non adotti tempestivamente un provvedimento negativo.
- Dopo la formazione del silenzio-assenso, l’amministrazione non può adottare un tardivo diniego sulla domanda originaria; la rimozione del titolo tacito richiede l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, con esplicita verifica dei relativi presupposti e, in particolare, di un effettivo interesse pubblico al ripristino della legalità.
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