Sentenza del 20/10/2015 n. 717 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
ACCERTAMENTO - Maggior reddito da plusvalenza - Vendita terreno edificabile - Illegittimità avviso di accertamento - Rideterminazione del valore di acquisto terreno in violazione l. 448/2001 e d.P.R. 917/1986.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione aveva rideterminato il reddito da plusvalenza derivante dalla vendita del terreno, ritenendo che il valore di acquisto rivalutato indicato nella perizia giurata non potesse essere utilizzato perché il terreno era stato ceduto a un prezzo inferiore rispetto a quello risultante dalla perizia. Il contribuente ha contestato tale ricostruzione, sostenendo che la rivalutazione effettuata ai sensi della legge n. 448/2001, con pagamento dell’imposta sostitutiva, restasse valida anche in caso di cessione a un prezzo inferiore al valore periziato.
La decisione
La sentenza ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento. Il comma 6 dell’art. 7 della legge n. 448/2001 qualifica il valore risultante dalla perizia giurata come valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale, ma non prevede che l’agevolazione venga meno quando il prezzo di vendita sia inferiore a tale valore. Pertanto, il valore rivalutato poteva essere utilizzato per determinare la plusvalenza, senza che fosse necessario vendere il terreno a un prezzo almeno pari a quello periziato.
Norme richiamate
Art. 7, comma 6, legge n. 448/2001
Il valore risultante dalla perizia giurata "costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale".
La norma individua il valore periziato come parametro fiscale minimo di riferimento, ma non condiziona la validità della rivalutazione né l’applicazione dell’imposta sostitutiva al fatto che il terreno venga successivamente ceduto a un prezzo pari o superiore al valore periziato.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La disciplina delle plusvalenze immobiliari deve essere applicata tenendo conto del valore di acquisto fiscalmente riconosciuto, inclusivo del valore rivalutato secondo la normativa speciale, quando la rivalutazione è stata validamente perfezionata.
Massime di principio
- La rivalutazione fiscale di un terreno edificabile, perfezionata mediante perizia giurata e pagamento dell’imposta sostitutiva, non perde automaticamente efficacia se il terreno viene venduto a un prezzo inferiore al valore periziato.
- Il valore risultante dalla perizia costituisce un parametro fiscale di riferimento, ma non necessariamente un prezzo minimo obbligatorio per la successiva vendita.
- L’Amministrazione finanziaria non può disconoscere la rivalutazione esclusivamente perché il corrispettivo di cessione è inferiore al valore rivalutato; deve indicare ulteriori specifiche ragioni giuridiche o fattuali.
- In casi analoghi occorre verificare che la perizia sia stata validamente redatta e che l’imposta sostitutiva sia stata correttamente calcolata e versata nei termini previsti.
- La regola riguarda la determinazione fiscale della plusvalenza e non impedisce all’Amministrazione di effettuare controlli autonomi sul prezzo dichiarato o sull’eventuale occultamento di corrispettivi.
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