Sentenza del 19/05/2021 n. 13565 - Corte di Cassazione
Societa' - Di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - Societa' in accomandita semplice (nozione, caratteri, distinzioni) - Norme applicabili - Soci accomandatari - Responsabilita' per le obbligazioni sociali credito dell'amministrazione finanziaria - Responsabilità diretta del socio accomandante - Esclusione - Limiti - Fondamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Imposizione tributaria (avviso di accertamento IVA e IRPEF relativo all'anno 1999) notificata alla socia accomandante; la ricorrente contestava la propria legittimazione passiva ad essere azionata per obbligazioni tributarie della società in accomandita semplice, invocando la limitazione della responsabilità prevista dall'art. 2313 c.c., nonché vari profili processuali e di decadenza dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi connessi all'interpretazione delle norme sul regime di responsabilità dei soci in accomandita semplice (secondo e sesto motivo), ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso della contribuente. La Corte ha stabilito che il socio accomandante non è legittimato attivamente e passivamente rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società in accomandita semplice (in particolare in materia di IVA), salvo le specifiche deroghe previste dal codice civile; ha perciò annullato l'accertamento nei confronti della ricorrente. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese di giudizio di legittimità (liquidate in complessivi Euro 10.000,00 oltre oneri).
Norme richiamate
art. 2313 c.c.
Stabilisce che nel contratto di società in accomandita semplice la responsabilità del socio accomandante verso i terzi è limitata alla quota conferita; tale disciplina regola i rapporti interni alla società e non legittima i creditori sociali, inclusa l'Amministrazione finanziaria, ad agire direttamente contro l'accomandante, salvo le deroghe previste dal codice.
art. 2314 c.c.
Deroga che prevede la responsabilità illimitata del socio accomandante nei confronti dei terzi qualora abbia consentito l'inserimento del proprio nome nella ragione sociale.
art. 2320 c.c.
Prevede la responsabilità illimitata e solidale dell'accomandante nei casi in cui violi il divieto di immistione nella gestione societaria (ossia assuma comportamenti tipici degli accomandatari).
art. 2324 c.c.
Consente ai creditori di far valere i propri crediti nei confronti dei soci accomandanti in sede di liquidazione della società.
art. 2291 c.c.
Stabilisce la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci nella società in nome collettivo, evidenziando la differenziazione rispetto alla disciplina della società in accomandita semplice.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 art. 5 (TUIR)
Prevede l'imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone ai soci; in materia di imposte sul reddito i redditi societari sono attribuiti direttamente ai soci in proporzione alla quota, sicché l'accomandante può risultare direttamente soggetto passivo per imposte sui redditi.
Massime di principio
- Nella società in accomandita semplice (s.a.s.) il socio accomandante, in linea generale, non è direttamente legittimato né personalmente responsabile verso i terzi per le obbligazioni tributarie della società in materia di IVA: la responsabilità del socio accomandante è limitata alla quota conferita e la norma ha efficacia principalmente nei rapporti interni.
- Esistono specifiche deroghe che rendono l'accomandante direttamente responsabile: quando consente l'inserimento del proprio nome nella ragione sociale (art.2314 c.c.), quando si immischia nella gestione violando il divieto di immistione (art.2320 c.c.), o in sede di liquidazione (art.2324 c.c.). In presenza di tali circostanze il credito fiscale può essere fatto valere direttamente sul patrimonio dell'accomandante.
- Va operata una distinzione tra imposte indirette (es. IVA) e imposte sui redditi: per le imposte sui redditi, a causa del principio di trasparenza dell'art.5 TUIR, i redditi societari sono imputati ai soci e l'accomandante può essere considerato contribuente diretto e quindi destinatario di accertamenti relativi all'IRPEF; per l'IVA la responsabilità segue la struttura della società e spesso non investe direttamente l'accomandante.
- Proceduralmente, la notifica di un avviso di accertamento all'accomandante non è di per sé sufficiente a renderlo legittimo passivo per l'IVA: l'Amministrazione deve verificare l'esistenza delle circostanze che giustificano la deroga (nome nella ragione sociale, immistione nella gestione, liquidazione, ecc.).
- In caso di contestazione tributaria è fondamentale accertare il ruolo effettivo del socio (accomandante vs accomandatario), la presenza di attività di gestione o rappresentanza, e la tipologia di tributo contestato per valutare correttamente la legittimazione ad agire dell'Amministrazione e la sussistenza di responsabilità dirette.
- Ai creditori (compreso l'erario) resta comunque la regola della sussidiarietà: la prima azione deve essere esperita nei confronti della società; l'aggressione patrimoniale dei soci può avvenire nei limiti e nei casi previsti dalla legge.
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