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Sentenza

Sentenza del 19/05/2021 n. 13565 - Corte di Cassazione

Societa' - Di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - Societa' in accomandita semplice (nozione, caratteri, distinzioni) - Norme applicabili - Soci accomandatari - Responsabilita' per le obbligazioni sociali credito dell'amministrazione finanziaria - Responsabilità diretta del socio accomandante - Esclusione - Limiti - Fondamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Imposizione tributaria (avviso di accertamento IVA e IRPEF relativo all'anno 1999) notificata alla socia accomandante; la ricorrente contestava la propria legittimazione passiva ad essere azionata per obbligazioni tributarie della società in accomandita semplice, invocando la limitazione della responsabilità prevista dall'art. 2313 c.c., nonché vari profili processuali e di decadenza dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi connessi all'interpretazione delle norme sul regime di responsabilità dei soci in accomandita semplice (secondo e sesto motivo), ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso della contribuente. La Corte ha stabilito che il socio accomandante non è legittimato attivamente e passivamente rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società in accomandita semplice (in particolare in materia di IVA), salvo le specifiche deroghe previste dal codice civile; ha perciò annullato l'accertamento nei confronti della ricorrente. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese di giudizio di legittimità (liquidate in complessivi Euro 10.000,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • art. 2313 c.c.

    Stabilisce che nel contratto di società in accomandita semplice la responsabilità del socio accomandante verso i terzi è limitata alla quota conferita; tale disciplina regola i rapporti interni alla società e non legittima i creditori sociali, inclusa l'Amministrazione finanziaria, ad agire direttamente contro l'accomandante, salvo le deroghe previste dal codice.

  • art. 2314 c.c.

    Deroga che prevede la responsabilità illimitata del socio accomandante nei confronti dei terzi qualora abbia consentito l'inserimento del proprio nome nella ragione sociale.

  • art. 2320 c.c.

    Prevede la responsabilità illimitata e solidale dell'accomandante nei casi in cui violi il divieto di immistione nella gestione societaria (ossia assuma comportamenti tipici degli accomandatari).

  • art. 2324 c.c.

    Consente ai creditori di far valere i propri crediti nei confronti dei soci accomandanti in sede di liquidazione della società.

  • art. 2291 c.c.

    Stabilisce la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci nella società in nome collettivo, evidenziando la differenziazione rispetto alla disciplina della società in accomandita semplice.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 art. 5 (TUIR)

    Prevede l'imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone ai soci; in materia di imposte sul reddito i redditi societari sono attribuiti direttamente ai soci in proporzione alla quota, sicché l'accomandante può risultare direttamente soggetto passivo per imposte sui redditi.

Massime di principio

  • Nella società in accomandita semplice (s.a.s.) il socio accomandante, in linea generale, non è direttamente legittimato né personalmente responsabile verso i terzi per le obbligazioni tributarie della società in materia di IVA: la responsabilità del socio accomandante è limitata alla quota conferita e la norma ha efficacia principalmente nei rapporti interni.
  • Esistono specifiche deroghe che rendono l'accomandante direttamente responsabile: quando consente l'inserimento del proprio nome nella ragione sociale (art.2314 c.c.), quando si immischia nella gestione violando il divieto di immistione (art.2320 c.c.), o in sede di liquidazione (art.2324 c.c.). In presenza di tali circostanze il credito fiscale può essere fatto valere direttamente sul patrimonio dell'accomandante.
  • Va operata una distinzione tra imposte indirette (es. IVA) e imposte sui redditi: per le imposte sui redditi, a causa del principio di trasparenza dell'art.5 TUIR, i redditi societari sono imputati ai soci e l'accomandante può essere considerato contribuente diretto e quindi destinatario di accertamenti relativi all'IRPEF; per l'IVA la responsabilità segue la struttura della società e spesso non investe direttamente l'accomandante.
  • Proceduralmente, la notifica di un avviso di accertamento all'accomandante non è di per sé sufficiente a renderlo legittimo passivo per l'IVA: l'Amministrazione deve verificare l'esistenza delle circostanze che giustificano la deroga (nome nella ragione sociale, immistione nella gestione, liquidazione, ecc.).
  • In caso di contestazione tributaria è fondamentale accertare il ruolo effettivo del socio (accomandante vs accomandatario), la presenza di attività di gestione o rappresentanza, e la tipologia di tributo contestato per valutare correttamente la legittimazione ad agire dell'Amministrazione e la sussistenza di responsabilità dirette.
  • Ai creditori (compreso l'erario) resta comunque la regola della sussidiarietà: la prima azione deve essere esperita nei confronti della società; l'aggressione patrimoniale dei soci può avvenire nei limiti e nei casi previsti dalla legge.

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