Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 460/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202503246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento che, pur accogliendo l’istanza di trasferimento ai sensi della l. n. 104/1992, collocava il militare "in attesa", nonché successivo provvedimento di riesame confermativo fondato sull’assenza di vacanze compatibili

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione, accogliendo formalmente l’istanza di trasferimento ex l. n. 104/1992, lo collocava "in attesa", contestando anche gli atti connessi relativi all’assegnazione degli incarichi e chiedendo l’accertamento del diritto al trasferimento in una sede vicina alla residenza della persona con disabilità. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento di riesame, deducendo l’erroneità e la contraddittorietà del presupposto secondo cui non sarebbero esistite vacanze in organico utili al trasferimento. Il ricorrente ha inoltre proposto domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza dei presupposti dell’art. 55 c.p.a. In sede di sommario esame ha ritenuto non sufficientemente fondate le censure contenute nei motivi aggiunti, considerando decisivi i chiarimenti forniti dall’Amministrazione nel nuovo provvedimento. Nelle sedi richieste non risultavano disponibili posti compatibili con il ruolo e il grado del ricorrente: la posizione ritenuta astrattamente compatibile era stabilmente occupata da un militare di grado superiore, anch’egli trasferito ai sensi della l. n. 104/1992; le altre posizioni risultavano occupate e comunque destinate a personale di grado superiore, sicché non avrebbero consentito un’assegnazione stabile a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992. L’udienza pubblica di merito è stata confermata per il 5 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata respinta perché, alla luce del sommario esame proprio della fase cautelare, non risultavano integrati i relativi presupposti.

  • art. 33, comma 5, l. n. 104/1992

    Il trasferimento a tempo indeterminato deve riguardare una posizione compatibile con il ruolo e il grado del dipendente; le posizioni destinate a personale di grado superiore non consentono l’assegnazione stabile del militare richiedente.

  • l. n. 104/1992

    La disciplina del trasferimento per assistenza a persona con disabilità non comporta l’assegnazione a sedi prive di posti disponibili e compatibili con la posizione ordinamentale del richiedente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione di un provvedimento relativo al trasferimento ex art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 può essere respinta quando, sulla base dei chiarimenti dell’Amministrazione, nelle sedi richieste non risultino posti effettivamente disponibili e compatibili con il ruolo e il grado del richiedente.
  • Il diritto al trasferimento a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 presuppone la concreta disponibilità di una posizione assegnabile al dipendente secondo il relativo ruolo e grado; non è sufficiente la mera individuazione astratta di una sede o di una posizione non vacante.
  • Una posizione stabilmente occupata da altro dipendente, anche se astrattamente compatibile, non costituisce vacanza utile per il trasferimento ex l. n. 104/1992; a maggior ragione quando l’occupante sia stato trasferito in applicazione della medesima disciplina.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.