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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/687

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/687 della Commissione, del 30 marzo 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [London Cure Smoked Salmon (IGP)]

Normativa europea32017R0687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "London Cure Smoked Salmon" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come IGP. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dal Regno Unito e l'assenza di dichiarazioni di opposizione nel termine previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L'atto produce effetti diretti in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "London Cure Smoked Salmon" come IGP.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione "London Cure Smoked Salmon" e, di riflesso, al prodotto ittico che essa identifica nell'ambito dei regimi di qualità dell'Unione europea. Il regolamento ha efficacia generale negli Stati membri dell'UE, in quanto l'iscrizione nel registro delle DOP e IGP produce effetti sull'intero territorio dell'Unione; non sono previste esclusioni specifiche nel testo. L'atto riguarda un prodotto della classe 1.7 (pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati), ai sensi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

London Cure Smoked Salmon (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/687 della Commissione provvede all'iscrizione della denominazione "London Cure Smoked Salmon" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, con qualifica di IGP. L'atto si colloca nell'ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla procedura di registrazione avviata su domanda del Regno Unito.

Contesto procedurale

Nei considerando la Commissione precisa che la domanda di registrazione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione nel termine previsto dall'articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione è stata registrata senza ulteriori ostacoli procedurali.

Oggetto della registrazione

L'articolo 1 dispone che "London Cure Smoked Salmon" è registrata come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.7, ossia "Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati", secondo l'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, richiamato espressamente nel testo.

Ambito ed effetti giuridici

La registrazione opera nell'intero territorio dell'Unione europea e si inserisce nel sistema di tutela delle indicazioni geografiche previsto per i prodotti agricoli e alimentari. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Entrata in vigore

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non sono previste disposizioni transitorie o deroghe ulteriori nel testo fornito.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L'articolo 1 registra la denominazione "London Cure Smoked Salmon" come indicazione geografica protetta (IGP).

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto rientrante nella classe 1.7 "Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati", di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si dà atto che la domanda di registrazione presentata dal Regno Unito è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna opposizione ai sensi dell'articolo 51 dello stesso regolamento, rendendo possibile la registrazione.

Entrata in vigore ed effetti

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti agroalimentariindicazioni geografichetutela delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette

Testo integrale

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